Sentenza nº 945 da Council of State (Italy), 28 Febbraio 2014

Data di Resoluzione28 Febbraio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Romeo, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

per l'ottemperanza

alla sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE II, n.1583/2013, resa tra le parti, concernente corresponsione somme.

sul ricorso numero di registro generale 6815 del 2013, proposto da:

Giuseppe Sorrenti, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Petrarota, con domicilio eletto presso lo Sudio Venettoni Bailo in Roma, via C. Fracassini, n. 18;

ASL BAT, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e udito per la parte appellante l'avvocato Petrarota;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

  1. - Il Dr. Sorrenti, già dipendente del Servizio Sanitario Nazionale in servizio presso la AUSL/BA 1, agiva davanti al TAR Puglia - Lecce, per l'esecuzione della sentenza dello stesso TAR n. 300 del 28/4/1993, con cui era stato annullato il provvedimento della Commissione Governativa di Controllo n.14408 del 1990, reso su delibera di G.R. n. 4124 del 29.6.1990, che aveva a sua volta annullato un atto della regione a lui favorevole, la delibera n. 8516/1984 relativa ai criteri di inquadramento nei ruoli regionali del personale proveniente dal parastato (ENPI), da cui il ricorrente traeva il diritto al proprio inquadramento nel X° livello (atto che, in definitiva, riviveva per effetto della sentenza n. 300/1993 citata).

  2. - Era avvenuto che con delibera n. 704 del 28.11.1991 la ex USL BA/2 aveva inquadrato il dr. Sorrenti nel 10° livello retributivo (direttore amministrativo), ma con atto successivo, n. 789/92, a seguito di annullamento in autotutela della delibera di G.R. n. 8516/1984, aveva annullato il precedente inquadramento, di cui alla citata delibera n. 704, riportando il dr. Sorrenti alla qualifica di collaboratore amministrativo.

    Tali atti sfavorevoli all'interessato, venivano impugnati dinanzi al TAR Puglia Lecce, che con ordinanza n. 208/1993 li sospendeva, limitatamente ai recuperi.

    Inoltre, il dr. Sorrenti era intervenuto nel giudizio promosso da altri dipendenti regionali per...

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