Sentenza nº 870 da Council of State (Italy), 24 Febbraio 2014

Data di Resoluzione24 Febbraio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Romeo, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI SEZIONE II n. 01690/2012

sul ricorso numero di registro generale 2284 del 2013, proposto da:

Casa di Cura Santa Maria spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, n.11;

Azienda Sanitaria Locale Ba in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n.2; Casa di Cura C.B.H.Città di Bari Hospital Spa, Casa di Cura La Madonnina, Nuova Sanità Srl n.c.;

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Ba;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino e Corrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. La Casa di Cura Santa Maria s.p.a., erogatrice di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale ed operante nel territorio della ASL di Bari, lamentava, con il ricorso davanti al Tar Puglia, sede di Bari, che la ASL con cui aveva sottoscritto un accordo contrattuale per la remunerazione di prestazioni sanitarie per l'anno 2010 comprimendo il budget di spesa per la limitatezza delle risorse disponibili, avendo reperito risorse aggiuntive rispetto al fondo unico già ripartito tra gli operatori sanitari, avesse assegnato tale ?ultra-budget? (destinato all'acquisto di maggiori prestazioni di chirurgia vertebrale; interruzione volontaria della gravidanza, radiologia ambulatoriale ed altre) esclusivamente alle strutture facenti capo alla società controinteressata C.B.H. spa in violazione delle delibere di Giunta Regionale che avevano stabilito i criteri di riparto del fondo unico; la ricorrente censurava l'irragionevolezza e la disparità di trattamento per essere stata totalmente esclusa dall'assegnazione delle risorse aggiuntive appena dopo pochi giorni dalla stipula dei contratti per l'anno 2010 ed il difetto di partecipazione nel procedimento di assegnazione delle risorse integrative.

    Il Tar respingeva il ricorso rilevando che:

    - quanto alle prestazioni di chirurgia vertebrale, dall'istruttoria svolta era emerso che la clinica gestita dalla società ricorrente non aveva effettuato, negli anni precedenti, interventi di chirurgia vertebrale sicché la clinica Santa Rita (gruppo C.B.H.) risultava più specializzata e con maggiore capacità erogativa;

    -quanto alle prestazioni di I.G.V...

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