Sentenza nº 906 da Council of State (Italy), 25 Febbraio 2014

Data di Resoluzione25 Febbraio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Romeo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00118/2008, resa tra le parti, concernente risarcimento danno derivante da provvedimenti amministrativi ispettore di p.s.

sul ricorso numero di registro generale 5271 del 2008, proposto da:

Ministero dell'Interno e Questura di Savona, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Venturino Giuliano, rappresentato e difeso dagli avv. Ludovico Villani, Francesco Massa e Luca Saguato, con domicilio eletto presso l'avv. Ludovico Villani in Roma, via Asiago n. 8;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio l'atto di appello incidentale dell'appellato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Massa e dello Stato Saulino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto notificato i giorni 12 e 17 giugno 2008 e depositato il 26 seguente il Ministero dell'interno e la Questura di Savona hanno appellato la sentenza 30 gennaio 2008 n. 118, non risultante notificata, con la quale il TAR per la Liguria, sezione seconda, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'ispettore capo della Polizia di Stato Giuliano Venturino per il risarcimento del danno derivante da provvedimenti annullati con la precedente sentenza n. 1134/2002, ha condannato l'Amministrazione resistente al pagamento della somma liquidata in via equitativa in ? 15.000,00 a titolo di risarcimento per danno esistenziale, nonché al pagamento delle spese di causa quantificate in ? 3.000,00.

Premessa la lunga vicenda che ha dato luogo alla pronuncia, a sostegno dell'appello le Amministrazioni deducono:

  1. - Il primo giudice ha ritenuto sussistenti l'evento dannoso ed il nesso di causalità pur in assenza di specifiche allegazioni probatorie. Per il Collegio, infatti, sarebbe sufficiente che un soggetto venga sospeso dal servizio per poter considerare lese la sua immagine e dignità personali e professionali, quale conseguenza naturale del provvedimento di sospensione e della connessa astensione dal lavoro. Di contro, v?è necessità di prova testimoniale, documentale o presuntiva che dimostri nel processo i concreti cambiamenti di vita che il presunto illecito ha apportato in senso peggiorativo alla qualità della vita dell'interessato, ammettendo la prova per presunzioni, ma in relazione alla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno del luogo di lavoro, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nella vita del lavoratore, ecc.), dai quali, attraverso un prudente apprezzamento, si possa risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno.

    Nella specie, non vi erano prove testimoniali né documentali, mentre né nella sentenza, né nei documenti depositati in giudizio sono rintracciabili i parametri prescritti ai fini della formazione della prova presuntiva.

  2. - Il TAR ha ritenuto colposa la condotta della p.a. in quanto la sospensione cautelare dal servizio ex art. 9, co. 2, del d.P.R. n. 737 del 1981 sarebbe stata disposta in assenza dei presupposti di indubbia gravità e ricorrendo a giustificazioni di stile.

    Sussisteva invece il presupposto della ?particolare gravità?, richiesta dalla norma, dei delitti di truffa, distruzione di atti pubblici e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale, per i quali il dipendente risultava, al momento dell'adozione della sospensione, rinviato a giudizio. Né la carenza di motivazione significa che l'annullamento giustifichi l'esistenza di una condotta colposa e fondata la pretesa risarcitoria, tenuto anche conto della natura cautelare del provvedimento, tesa ad evitare che un appartenente ai ruoli della P.S. continui ad espletare servizio in ragione della particolarità delle funzioni svolte.

    In data 24 luglio 2008 l'appellato si è costituito in giudizio e con memoria del giorno seguente ha svolto controdeduzioni, poi con atto notificato i giorni 12, 15 e 16 settembre 2008 e depositato il 18 seguente ha proposto appello incidentale per la riforma della sentenza appellata in merito alla somma quantificata, a suo avviso irrisoria rispetto al danno subito, ed all'esclusione del pregiudizio per la salute dal novero delle voci di danno risarcibile. All'uopo ha dedotto:

  3. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2056 e 2059. Difetto di motivazione. Contraddittorietà intrinseca.

    È stata omessa l'indicazione dei criteri logici seguiti per la quantificazione, essendo richiamati solo...

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