Sentenza nº 791 da Council of State (Italy), 20 Febbraio 2014

Data di Resoluzione20 Febbraio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA ? GENOVA, SEZIONE I, n. 727/2002, resa tra le parti, concernente una autorizzazione edilizia per lavori di manutenzione straordinaria;

sul ricorso numero di registro generale 9613 del 2003, proposto dai Sig.ri Bernardi Bruno, Vincenzi Franco, Vincenzi Edda, Vincenzi Irma, Pasquali Silvana, Vincenzi Giorgio, Vincenzi Ermano, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Giromini, con domicilio eletto presso Maurizio Canfora in Roma, viale Giulio Cesare, 71;

Comune della Spezia, non costituito;

la Sig.ra Cozzani Elisabettta, ed il Sig.re Maggi Maurizio, entrambi nella qualità di amministratori pro tempore del Condominio di Corso Cavour, n. 416, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano De Ferrari e Carlo De Ferrari, con domicilio eletto presso il signor Gian Marco Grez, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Maggi Maurizio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2014 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e udito per le parti l'avvocato Roberto Giromini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Gli odierni appellanti proponevano due distinti ricorsi (n. 612 del 1996 e n. 184 del 2001) dinanzi al TAR per la Liguria, al fine di ottenere l'annullamento, rispettivamente:

    1. dell'autorizzazione edilizia per lavori di manutenzione straordinaria (in particolare per l'installazione all'interno di un edificio di un ascensore finalizzato al superamento delle barriere architettoniche), rilasciata dal Sindaco del Comune della Spezia, n.5 del 12.1.1996, conosciuta a far data dall'8.3.1996, con ogni atto ad essa presupposto e connesso, con particolare riferimento al parere della C.E.C.;

    2. della comunicazione del Comune della Spezia -Area 3- Servizi tecnici ed OO.PP.- Serv. Ed., prot. n.15111 dell'11.10.2000, conosciuta a far data dal 20.11 successivo, avente ad oggetto il procedimento di valutazione della necessità di annullamento in autotutela dell'autorizzazione edilizia del 12.1.1996, n.5 (conferma della legittimità dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata per la costruzione dell'ascensore in questione e intenzione dell'amministrazione di non procedere, analogamente a quanto deciso dall'amministrazione provinciale della Spezia, all'annullamento del titolo abilitativo medesimo), con la quale è stata assentita ai sensi della legge n.13/89 la costruzione di un ascensore nel Condominio di Corso Cavour 416- p.e. n.20140, con ogni atto presupposto o connesso.

  2. Il TAR per la Liguria, riuniti i ricorsi, li respingeva rilevando che:

    1. quanto al primo ricorso non fosse fondato l'unico motivo di censura prospettato, con il quale si deduce che l'amministrazione comunale ha assentito l'opera con il procedimento autorizzatorio anziché tramite D.I.A., come previsto dall'art.8, c.7, lett. d, dell'allora vigente D.L. 25.11.1995, n.498 (reiterativo dell'omologo art. 8 del D.L. 20.9.1995, n.400), nella parte in cui veniva modificato l'art.7 della legge 9.1.1989, n.13, che disciplinava il regime autorizzatorio concernente gli interventi edilizi per la costruzione di ascensori idonei al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Ciò in quanto la volontaria rinuncia ad una norma più favorevole, che prevede la possibilità di utilizzare la DIA, non poteva ritorcersi contro l'interesse dell'amministrato sino al punto di non consentirgli l'alternativa di ricorrere alla procedura normale. Il primo Giudice traeva ulteriore conforto a tale conclusione dalla circostanza che la norma invocata dai ricorrenti veniva poi modificata dalla normativa urbanistica sopravvenuta (cfr. il D.L. 24.1.1996, n.30 e l'art.2, comma 60. 7, lett. b, della legge 23.12.1996, n.662), che riconfermava la non obbligatorietà della procedura di DIA per gli interventi de quibus;

    2. quanto al secondo ricorso...

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