Sentenza nº 792 da Council of State (Italy), 20 Febbraio 2014

Data di Resoluzione20 Febbraio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Bari, Sez. II, n. 1434 del 14 marzo 2002, resa tra le parti e concernente diniego concessione edilizia in sanatoria per capannone - variante P.R.G.

sul ricorso numero di registro generale 6793 del 2002, proposto da Plastic Puglia S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Petrarota, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avvocato Lucio Valerio Moscarini, via Sesto Rufo, 23;

Comune di Monopoli (Ba), in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Roselli, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avvocato Pietro Sciubba, via Rccardo Grazioli Lante, 76;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2014 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per la ricorrente Plastic Puglia S.r.l. l'Avv. Vito Petrarota e per l'appellato Comune di Monopoli l'Avv. Andrea Manzi, su delega dell'Avv. Domenico Roselli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1.La trattazione dell'appello in epigrafe non può prescindere da una dettagliata ricostruzione dei fatti di causa.

1.2.1. L'attuale appellante, Plastic Puglia S.r.l., ha innanzitutto chiesto con ricorso proposto sub R.G. 670 del 1998 innanzi al T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, l'annullamento:

- del provvedimento a firma del Dirigente della Ripartizione tecnica del Comune di Monopoli (Ba) prot.n.30853/97 dd. 7 gennaio 1998, recante diniego alla richiesta di rilascio concessione edilizia in sanatoria per la realizzazione di un capannone industriale della Plastic Puglia s.r.l.;

- del parere favorevole al diniego medesimo reso dalla Commissione edilizia comunale nella sua seduta del 30 dicembre 1997 e di ogni altro provvedimento presupposto o conseguente.

Plastic Puglia ha esposto con tale impugnativa di aver realizzato, su di una porzione di suolo attiguo a quello sul quale insisteva il complesso aziendale di sua proprietà, un prefabbricato in acciaio con adiacenti due bagnetti e spogliatoi, opere per le quali era stato chiesto un accertamento di conformità a? sensi dell'art. 13 della 28 febbraio 1985, n.47.

La medesima Plastic Puglia aveva precisato nello stesso atto introduttivo di tale giudizio di primo grado che il suolo da essa appositamente acquistato per la realizzazione di tale costruzione è catastalmente individuato dalle particelle n.268-270 del foglio di mappa n.5 di Monopoli, è esteso per una superficie di complessivi mq. 9313 e aveva secondo il P.R.G. pro tempore vigente la destinazione urbanistica di ?parcheggio di P.P. e zona industriale?.

Plastic Puglia ha dedotto al riguardo eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, errata interpretazione ed applicazione delle norme di P.R.G. e di Piano particolareggiato, illegittimità derivata dall'illegittimità del parere della Commissione edilizia comunale reso nell'anzidetta seduta del 30 dicembre 1997.

La ricorrente in primo grado aveva evidenziato che il diniego risultava invero motivato sull'asserita non conformità del manufatto con la destinazione di zona e, comunque, con l'impossibilità di assentire la richiesta sanatoria anche ove si fosse considerato decaduto il vincolo di destinazione, stante l'applicabilità in tal caso della disciplina a quel tempo contemplata dall'art. 4, ultimo comma, della L. 28 gennaio 1977, n. 10, che consentiva soltanto la realizzazione di interventi di manutenzione, di consolidamento statico e di restauro: ma, nondimeno, sempre secondo la prospettazione di Plastic Puglia il diniego medesimo appariva comunque contraddittorio in quanto il destinatario dell'atto non era stato posto in grado di comprendere le ragioni sottostanti il diniego stesso, anche poiché il certificato di destinazione urbanistica prot. n. 1356/95 dd. 28 maggio 1995 rilasciato dal Comune di Monopoli definiva la relativa area come ?parcheggio di P.P. e Zona industriale approvato con D.R. n. 838 del 14.5.1979?, giustificando in tal modo la convinzione che tale fosse la destinazione di zona anche in considerazione della decadenza del vincolo a parcheggio per non essere stato approvato alcun piano particolareggiato.

Sempre secondo Plastic Puglia, inoltre, la natura industriale del suolo dell'area medesima sarebbe stata riscontrata anche dal locale Ufficio del Registro, il quale aveva ? per l'appunto ? emesso al riguardo un avviso di accertamento per il ritenuto maggior valore del terreno qualificato come ricadente in zona industriale.

In tale contesto, secondo la tesi di Plastic Puglia non solo il vincolo sull'area era decaduto, ma - trattandosi di insediamento ubicato in zona industriale del tutto urbanizzata - il rilascio della concessione in sanatoria sarebbe stato atto dovuto anche perché tutti gli insediamenti industriali ricadenti nella zona si erano dotati di appositi spazi di parcheggio e di manovra in misura ben maggiore del rapporto indicato dalle norme di piano; nè risultava dirimente la motivazione ulteriore addotta dal Comune a sostegno del diniego e fondata sull'anzidetta disciplina contenuta nell'art. 4 della L. 10 del 1977 poiché, trattandosi di intervento in zona industriale al di fuori dei centri abitati e dalle zone residenziali, la norma di riferimento era quella contenuta nella lettera c) dello stesso art. 4, che riguardava gli edifici e complessi produttivi per i quali era ? per l'appunto - consentita l'edificazione.

1.2.2. Si è costituito in tale primo procedimento il Comune di Monopoli, replicando alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.

1.3.1. Con un ulteriore ricorso proposto sempre innanzi allo stesso T.A.R. sub R.G. 671 del 1998, Plastic Puglia ha chiesto l'annullamento: del provvedimento del Sindaco di Monopoli prot. n. 350/REG.GEN.6/v.e. 1459 dd. 7 gennaio 1998, recante l'ordine di demolizione del capannone sopradescritto; del parere favorevole alla demolizione reso dalla Commissione edilizia comunale nella sua seduta del 30 dicembre 1997; nonché di ogni altro provvedimento presupposto e conseguente.

Plastic Puglia ha dedotto al riguardo ? con un primo ordine di censure - violazione di legge e, in particolare, l? errata interpretazione e applicazione dell'art. 7 della L. 47 del 1985, eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento.

In buona sostanza, secondo la ricorrente in primo grado, l'ordinanza di demolizione risultava illegittima in quanto notificata al Sig.Vitantonio Colucci, in effetti titolare della ditta Plastic Puglia committente e proprietaria delle opere, ma così individuata dunque come ditta individuale, nel mentre l'istanza di sanatoria era stata presentata dalla Plastic Puglia s.r.l., ossia da un soggetto giuridico diverso e al cui legale rappresentante doveva essere notificata l'ordinanza di demolizione medesima.

Con un secondo ordine di censure Plastic Puglia ha invece dedotto l'avvenuta violazione degli artt. 35, 38 e 44 della L. 47 del 1985 e del principio del giusto procedimento, nonché eccesso di potere per violazione e vizi e del procedimento, contraddittorietà, illogicità e perplessità manifesta, erroneità dei presupposti e sviamento.

A tale riguardo Plastic Puglia ha evidenziato che l'ordinanza di demolizione risultava notificata prima della notifica del diniego di sanatoria, laddove l'Amministrazione aveva l'obbligo di pronunciarsi sulla sanatoria prima di emettere i provvedimenti consequenziali, così come peraltro confermato anche dal parere reso dalla Commissione edilizia comunale.

Con un terzo ordine di censure Plastic Puglia ha dedotto eccesso di potere per erroneità e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed errata interpretazione ed applicazione della normativa di piano regolatore generale, affermando che l'ordinanza di demolizione recava inesattezze fattuali (?ondulato metallico? in luogo di ?lastre ondulate in fibro-cemento?) e che erroneamente si riferiva anche alla recinzione del terreno realizzata già in data 31 maggio 1995 dalla ditta F.lli Barnaba.

Con un quarto ordine di censure Plastic Puglia ha dedotto l'illegittimità derivata rispetto al parere reso dalla Commissione edilizia comunale nella stessa seduta del 30 dicembre 1997 circa la non sanabilità dell'edificio, nonché rispetto all'illegittimità del diniego di sanatoria già impugnato sub R.G. 670 del 1998.

1.3.2. Anche in questo procedimento si è costituito il Comune di Monopoli, replicando alle censure avversarie e concludendo per la reiezione del ricorso.

1.3.3. Con l'ordinanza n. 308 del 23 aprile 1998, la Sez. II dell'adito T.A.R. ha respinto la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati.

1.4.1. Con un terzo ricorso proposto sempre innanzi allo stesso T.A.R. sub R.G. n. 1851 del 1999, Plastic Puglia ha chiesto l'annullamento del Provvedimento prot. n.16243 del 7 giugno 1999, con il quale il Commissario Straordinario del Comune di Monopoli ha respinto l? istanza da essa presentata al fine della ritipizzazione di un'area ricompresa nell'ambito della zona industriale di Monopoli, destinata a parcheggio pubblico e corrispondente al suolo acquisito per la realizzazione dell'anzidetto capannone; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, e - specificatamente - del diniego di riesame della richiesta di sanatoria e del diniego di sospensione del provvedimento ex art. 7 della L. 47 del 1985.

Plastic Puglia ha al riguardo riferito che, subito dopo la notifica del verbale di accertamento di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, impugnata sub R.G. 670 del 1998, essa aveva richiesto al Comune di...

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