Sentenza nº 849 da Council of State (Italy), 24 Febbraio 2014

Data di Resoluzione24 Febbraio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sergio De Felice, Presidente FF

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 244/2006, resa tra le parti e concernente: approvazione programma di formazione per soccorritori;

sul ricorso numero di registro generale 7277 del 2006, proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Larcher, Renate von Guggenberg e Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Bassano del Grappa, 24;

Collegio Provinciale Infermieri - Assistenti Sanitari ed Infermieri Pediatrici di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Berenzi Paolo, Tomanin Maurizio e Rosatti Friedrich, rappresentati e difesi dagli avvocati Manfred Schullian, Christoph Senoner e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

Croce Bianca - Associazione Provinciale di Soccorso - Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Alberto Romano e Markus von Zieglauer, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale XXI Aprile, 11;

Ministero della salute, non costituito in giudizio nel presente grado;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Costa, Luigi Manzi, Salvatore Alberto Romano e von Zieglauer;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con la sentenza in epigrafe, il T.r.g.a. - Sezione autonoma di Bolzano ? previa reiezione delle eccezioni pregiudiziali di irricevibilità dei motivi aggiunti e di inammissibilità del ricorso originario per omessa notificazione ad almeno uno dei controinteressati, per carenza di legittimazione attiva in capo a tutti i ricorrenti e per difetto d'interesse a ricorrere in capo ai ricorrenti persone fisiche, sollevate dalle parti resistenti ? accoglieva il ricorso n. 58 del 2005 (integrato da motivi aggiunti), con il quale il Collegio provinciale infermieri e tre infermieri professionali in proprio avevano impugnato la deliberazione della Giunta provinciale n. 3775 del 18 ottobre 2004, di approvazione del programma e degli obiettivi di approfondimento della formazione di livello ?C? per autisti soccorritori e soccorritori volontari, operanti nel settore dell'assistenza sanitaria di emergenza. Nel giudizio erano intervenuti, ad opponendum, l'Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca (per opporsi al ricorso), nonché, ad adiuvandum, il Ministero della salute (per sostenere le ragioni dei ricorrenti).

    La statuizione di accoglimento si fondava sui seguenti passaggi motivazionali:

    - pur dovendosi ravvisare la sussistenza della competenza legislativa esclusiva [ex art. 8, nn. 13) e 29), d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige)] e rispettivamente concorrente [ex art. 9, n. 10), d.P.R. n. 670 del 1972] della Provincia autonoma di Bolzano, e della correlativa competenza amministrativa, in materia di formazione del personale operante nel settore dell'emergenza sanitaria e rispettivamente in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria, l'amministrazione provinciale non poteva abilitare, avvalendosi di tale competenza, i soccorritori ad esercitare mansioni rientranti nelle attribuzioni tipiche della professione sanitaria infermieristica, in quanto, per un verso, la Provincia (come pure le altre Regioni, munite di competenza concorrente in materia di professioni) era tenuta ad osservare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale nella materia concorrente delle professioni, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost. (tra i quali rientra l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, riservata allo Stato) e, per altro verso, le attribuzioni degli organi statali concernenti le professioni sanitarie erano state fatte espressamente salve dall'art. 3, n. 9), d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità);

    - la deliberazione impugnata solo in apparenza riguardava la formazione professionale del personale volontario dei soccorritori, ma la stessa, con la previsione del corso di livello ?C?, finiva per abilitare i soccorritori a svolgere, in via ordinaria, una funzione di supporto del medico di emergenza/urgenza, tipica dell'infermiere professionale, elencando tutta una serie di conoscenze ed abilità involgenti competenze specifiche rientranti nelle attribuzioni della professione sanitaria infermieristica, in tal modo travalicando i limiti della competenza legislativa e amministrativa in materia di formazione professionale degli operatori sanitari;

    - l'attribuzione impropria di funzioni riservate al personale professionale infermieristico, abilitato a svolgerle all'esito di percorsi formativi di livello universitario, finiva per creare un nuovo profilo professionale di soccorritore o di autista soccorritore, inesistente a livello legislativo statale e provinciale e non riconosciuto come ?professione sanitaria? ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

    - a seguito della riforma introdotta dalla l. 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie), secondo l'art. 1, comma 2, del citato provvedimento legislativo, le competenze riservate agli infermieri (come anche quelle riservate alle altre professioni sanitarie) non erano più definite da un mansionario, bensì da tre fonti, costituite (i) dal contenuto dei decreti ministeriali istitutivi dei rispettivi profili professionali [nella specie, d.m. 14 settembre 1994, n. 739 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere)], (ii) dal contenuto dell'ordinamento didattico universitario e (iii) dal codice deontologico della professione di infermiere (approvato nel maggio 1999);

    - dall'esame delle menzionate fonti risultava che l'infermiere, nell'area della sanità, era la figura deputata ad intervenire direttamente sul malato, in stretto contatto con il medico, garantendo la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, e le relative mansioni non erano attribuibili ad altri operatori in ambito sanitario;

    - la riforma della professione infermieristica attuata con la legge n. 42 del 1999, abrogativa dei primi cinque articoli del d.P.R. 14 marzo 1974, n. 225, con l'eliminazione del preesistente rigido mansionario, sostituito dai criteri guida dettati dalle menzionate...

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