Sentenza nº 877 da Council of State (Italy), 25 Febbraio 2014

Data di Resoluzione25 Febbraio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

per la riforma

della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento n. 316 del 24 ottobre 2012, resa tra le parti, concernente affidamento contratto di deposito a termine;

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 859 del 2013, proposto da:

COMUNE DI BORGO VALSUGANA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Zanetti e Maurizio Brizzolari, con domicilio eletto presso Maurizio Brizzolari in Roma, via della Conciliazione, n. 44;

COMUNE DI CARZANO, BANCA SELLA NORD EST BOVIO;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unicredit S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2013 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Federico Di Matteo (dell'Avvocatura dello Stato) e A. Zanetti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

  1. Il Comune di Borgo Valsugana con nota prot. 2242 del 3 febbraio 2012 ha invitato otto istituti bancari (Banca Popolare del Trentino scarl; Sparkasse Cassa di Risparmio di Bolzano, Unicredit Banca S.p.A.; Credito Valtellinese; Cassa Rurale Olle ? Samone ? Scurelle; Banca Popolare dell'Alto Adige; Banca di Trento e Bolzano e Banca Sella Nord Est Bovio Calderari S.p.A.) a presentare un'offerta per l'eventuale affidamento di un contratto di deposito a termine.

    Unicredit S.p.A., affidataria del servizio di tesoreria dell'ente fino al 31 dicembre 2012, in virtù della convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2007, ha chiesto al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento l'annullamento di tale atto, lamentandone l'illegittimità per ?Violazione della convenzione e del capitolato speciale di Tesoreria. Violazione del D.P. Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L (?Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino ? Alto Adige?) [primo motivo]; ?Incompetenza. Eccesso di potere per contraddittorietà e per difetto di motivazione. Violazione dei principi che regolano il contrarius actus. Violazione della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e dei principi della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Violazione del principio di tutela dell'affidamento? [secondo motivo]; ?Violazione ed omessa applicazione degli artt. 24 e ss. della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. Violazione dei principi generali in materia di atti di ritiro? [terzo motivo]; ?Violazione di legge per violazione e falsa applicazione e falsa applicazione degli artt. 20, 54 e 57 del D. Lgs. n. 163/2006. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23. Eccesso di potere per contraddittorietà ed erroneità della motivazione? [quarto motivo] e ?In via subordinata: Violazione degli artt. 20 e 70 del D. Lgs. n. 163/2006? [quinto motivo].

    A suo avviso, l'amministrazione comunale non avrebbe potuto indire quella gara, spettando esclusivamente al tesoriere la detenzione e la gestione di tutti i fondi dell'ente, così che si era in presenza di un'illegittima parziale revoca della convenzione del servizio di tesoreria (e del procedimento di gara sulla cui base essa era stata stipulata), revoca adottata da soggetto incompetente, non preceduta dalle garanzie partecipative e priva di qualsiasi valutazione dell'affidamento ingenerato nel tesoriere sulla validità ed efficacia della convenzione; ciò senza contare che l'affidamento di un servizio bancario, qual'era quello in questione, avrebbe comunque imposto il rispetto dei principi fissati dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, anch'essi palesemente violati, non ricorrendo neppure i presupposti per una trattativa privata senza pubblicazione del bando di gara ed essendo stato fissato per il ricevimento delle offerte un termine inferiore a venti giorni dalla data di inoltro dell'invito.

    Avverso la successiva delibera di giunta n. 33 dell?8 marzo 2012, avente ad oggetto ?Investimento della liquidità eccedente il fabbisogno di cassa?, con la quale l'amministrazione ha deciso ??di effettuare un investimento della liquidità eccedente il fabbisogno di cassa di ?. 1.200.000,00 presso la Banca Sella Nord Est Bovio Calderai S.p.A. nella forma di contratto di deposito a termine per 180 giorni alle condizioni indicate nell'offerta??, Unicredit S.p.A. ha proposto motivi aggiunti, deducendo, oltre all'illegittimità derivata, anche ?Violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20, 54 e 57 del D. Lgs. n. 163/2005. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23. Eccesso di potere per contraddittorietà ed erroneità della motivazione. Eccesso di potere per sviamento? e chiedendo altresì la declaratoria di inefficacia del contratto per violazione dell'art. 121 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

  2. L'adito tribunale con la sentenza n. 68 del 24 ottobre...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT