Sentenza nº 781 da Council of State (Italy), 20 Febbraio 2014

Data di Resoluzione20 Febbraio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Riccardo Virgilio, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n. 00132/2012, resa tra le parti, concernente in via di autotutela della nota n. 5061/2004 dell'agenzia del demanio quale atto amministrativo prodromico alla stipula del contratto di locazione a trattativa privata - ris.danni;

sul ricorso numero di registro generale 5353 del 2012, proposto da:

Maurizio Falcone in proprio e quale Amm.Unico e Leg. Rappr. Societa' Coop. A R.L. Viva Citta', rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Sica, con domicilio eletto presso Salvatore Sica in Roma, piazza Liberta', 20;

Agenzia del Demanio; Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2013 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati F. Paoletti (su delega di Salvatore Sica) e l'avvocato dello Stato carlo Maria Pisana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione di Salerno, l'attuale appellante agiva per l'annullamento del provvedimento n.10482 del 2011 di annullamento in via di autotutela della nota 5061 del 2004 dell'Agenzia del demanio, quale atto amministrativo prodromico alla stipula del contratto di locazione a trattativa privata.

Il primo giudice, con la sentenza appellata, argomentava osservando che l'annullamento d'ufficio riguardava atto che era stato ritenuto illegittimo dal Tribunale penale di Salerno, con sentenza di non luogo a procedere del 30 dicembre 2009 n.801 che, in relazione alla ipotesi delittuosa descritta al capo D della imputazione, aveva dichiarato sussistente l'elemento oggettivo del reato di abuso di ufficio nei confronti del vice direttore p.t. della filiale della Campania dell'Agenzia del demanio, pur prosciogliendolo per difetto di dolo.

Pertanto, il primo giudice: riteneva legittimo l'atto di secondo grado, per le valutazioni di illegittimità dell'atto da rimuovere, espresse dal giudice penale, sia in sede cautelare, che finale; riteneva la legittimità anche sotto il profilo del tempo trascorso, considerando la pregiudiziale pendenza penale e la sottoposizione del bene, nelle more, al sequestro preventivo; riteneva sussistere la giurisdizione del giudice ordinario in ordine agli effetti contrattuali dell'atto di annullamento e in particolare sull'ordine di rilascio. In definitiva, in parte rigettava il ricorso e in parte lo dichiarava inammissibile.

Avverso tale sentenza, ritenendola errata e ingiusta, propone appello la stessa società sopra indicata, deducendo quanto segue.

In primo luogo, viene descritta la realtà contrattuale riguardante il compendio immobiliare ?Centro AAI Casermette S.Antonio?, facente parte del patrimonio gestito dalla Agenzia del Demanio sito in Pontecagnano Faiano alla località S.Antonio, via Vespucci S.S. 18, di cui, fin dall'anno 1980, è cessato l'uso governativo.

Nell'anno 2004 l'appellante società cooperativa, già nota come organizzatrice dell'evento ?Festa della Pizza? chiedeva la disponibilità in godimento di tale compendio.

Dopo lunga istruttoria, l'Agenzia del demanio addiveniva alla volontà contrattuale di concludere un contratto di locazione, motivato dall'abbandono della struttura, dalla complessità delle numerose e diverse problematiche dovute ad occupazioni abusive, dalla difficoltà di recuperare le pregresse indennità, trattandosi di nuclei familiari a bassissimo reddito, dalle difficoltà di porre in essere il rilascio mediante sgombero forzato; in definitiva, era difficile, secondo l'amministrazione, che potesse palesarsi una diversa e più remunerativa utilizzazione, rispetto alla proposta della parte privata in questione.

Quest'ultima, in particolare, prendeva gli impegni a: pagare un canone annuo come stabilito dal Demanio (euro...

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