Sentenza nº 27 da Constitutional Court (Italy), 25 Febbraio 2014

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione25 Febbraio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 27

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 1, e 34, comma 1, della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 4 (Legge finanziaria regionale 2013), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-21 marzo 2013, depositato in cancelleria il 25 marzo 2013 ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2013.

Udito nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2014 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

udito l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ricorso notificato il 19-21 marzo 2013 e depositato il successivo 25 marzo il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 12, comma 1, e 34, comma 1, della legge della Regione Molise 17 gennaio 2013, n. 4 (Legge finanziaria regionale 2013), per violazione degli artt. 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.

    1.1.− L’art. 12, comma 1, della legge reg. n. 4 del 2013, autorizza transitoriamente gli enti inseriti nella Sezione II della Tabella A1 di cui alla legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2012), a procedere alla copertura della dotazione organica e del relativo fabbisogno triennale di personale con le modalità indicate nelle leggi istitutive.

    Il Presidente del Consiglio evidenza che la censurata disposizione prevede, quale limite per le assunzioni ivi indicate, la sola dotazione organica degli enti, senza fare riferimento ai limiti di spesa previsti per le nuove assunzioni contenuti nella normativa nazionale in materia di personale delle pubbliche amministrazioni. Essa si porrebbe, pertanto, in contrasto con l’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2007), come modificato dall’art. 14, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale con azioni rivolte ai seguenti ambiti: a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. La norma, inoltre, contrasterebbe anche con l’art. 1, comma 557-ter, della medesima legge n. 296 del 2006 il quale, a sua volta, prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Secondo il citato art. 76, comma 4, «è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione».

    La norma impugnata, limitandosi a considerare quale unico limite a dette assunzioni quello della pianta organica, risulterebbe non in linea con la normativa statale di riferimento che contempla più rigorosi limiti al contenimento della relativa spesa e di conseguenza contrasterebbe con i principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica recati dall’art. 117, terzo comma, Cost.

    1.2.− La seconda norma oggetto di impugnazione è lart. 34 della legge regionale in esame, rubricato «Disposizioni concernenti nomine effettuate da organi regionali» nella parte in cui prevede, al comma...

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