Sentenza nº 29 da Constitutional Court (Italy), 25 Febbraio 2014

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione25 Febbraio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 29

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 22 luglio 2009 (doc. XVI, n. 2), di accoglimento delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che dichiara il carattere ministeriale dei reati contestati al senatore Roberto Castelli, Ministro pro tempore, promosso dalla Corte di cassazione con ricorso notificato il 2 dicembre 2011, depositato in cancelleria il 20 dicembre 2011 ed iscritto al n. 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di merito.

Visto l’atto di costituzione del Senato della Repubblica;

udito nell’udienza pubblica del 20 novembre 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi;

udito l’avvocato Massimo Luciani per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza-ricorso del 5 maggio 2011, la Corte di cassazione ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione assunta dal Senato della Repubblica nella seduta del 22 luglio 2009 (doc. XVI, n. 2), con la quale si è dichiarato il carattere ministeriale dei reati di ingiuria e diffamazione contestati al senatore Roberto Castelli ai danni dell’onorevole Oliviero Diliberto – in riferimento a talune espressioni profferite dal primo nei confronti del secondo nel corso della trasmissione televisiva “Telecamere“, andata in onda il 21 marzo 2004 – e la sussistenza, in ordine a tali reati, delle finalità di cui all’art. 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione).

    Nelle conclusioni del provvedimento, la Corte ricorrente ha chiesto dichiararsi che non spettava alla Camera di appartenenza deliberare, ai fini dell’esercizio della prerogativa di cui all’art. 96 della Costituzione, che le frasi pronunciate dall’allora ministro della giustizia Roberto Castelli nel corso della predetta trasmissione – oggetto del procedimento penale in relazione al quale pende ricorso per cassazione – integravano un reato avente natura ministeriale essendo commessi nell’esercizio delle funzioni.

    In parte narrativa, la ricorrente riferisce che il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale della medesima città il 6 novembre 2009, con la quale il sen. Roberto Castelli è stato assolto dai reati di ingiuria e diffamazione commessi con il mezzo televisivo ai danni dell’on. Diliberto in quanto non punibile, trattandosi di opinioni espresse «per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo».

    Ha rammentato la Corte che il pubblico ministero aveva investito il Tribunale dei ministri della questione relativa alla ministerialità del reato contestato, trasmettendo gli atti ai sensi dell’art. 6 della legge costituzionale n. l del 1989; ma l’apposito collegio aveva declinato la propria competenza (ordinanza del 13 dicembre 2004) ritenendo che i fatti integrassero un reato comune.

    Il procedimento aveva subito, poi, una sospensione, in quanto era emerso che il Senato, con deliberazione del 30 giugno 2004, aveva dichiarato l’insindacabilità, ex art. 68 Cost., delle espressioni usate dal sen. Castelli, affermando poi l’estensibilità della delibera «tanto alla causa civile intentata dal Diliberto quanto al procedimento penale vertente sul medesimo oggetto». Sollevato conflitto di attribuzione da parte del Giudice per le indagini preliminari, il ricorso stesso era stato accolto da questa Corte con sentenza n. 304 del 2007.

    Tuttavia, disposto il rinvio a giudizio del sen. Castelli, quest’ultimo richiedeva al Presidente del Senato della Repubblica (lettera del 30 ottobre 2008) che la vicenda venisse riesaminata alla luce dell’art. 96 Cost., trattandosi di dichiarazioni connesse alla funzione di Ministro della giustizia, all’epoca esercitata. Da qui la deliberazione del 22 luglio 2009, con la quale l’Assemblea del Senato accoglieva le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità, dichiarando, appunto, il carattere ministeriale dei reati contestati al sen. Castelli quale ministro pro tempore, e la sussistenza, in ordine ai medesimi reati, della finalità di cui all’art. 9, comma 3, della legge costituzionale n. l del 1989. Conclusioni, queste, che il Tribunale faceva proprie, pronunciando la sentenza avverso la quale il Procuratore generale proponeva poi ricorso, denunciando «la violazione dell’art. 96 Cost. in relazione alla corretta interpretazione della categoria del reato ministeriale; la violazione della legge costituzionale n. l del 1989, in relazione alla individuazione dell’organo cui spetta stabilire la ministerialità dei reati; la erronea applicazione dell’art. 134 Cost. sulla individuazione dell’organo cui è riconosciuta la competenza a dirimere i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato».

    Alla stregua di tale composito iter processuale, la Corte ricorrente rileva come il giudice abbia errato nel ritenere applicabile, nella specie, la guarentigia dell’art. 96 Cost., in quanto devono ritenersi esclusi dalla categoria dei reati ministeriali quelli per i quali sia ravvisabile soltanto un nesso di mera occasionalità tra la condotta illecita del ministro e l’esercizio delle funzioni, come chiaramente emergerebbe dallo stesso tenore delle espressioni contestate al sen. Castelli.

    La conseguenza diretta di ciò, vale a dire l’annullamento della sentenza impugnata, comporta però – ad avviso della Corte ricorrente – la necessità di esaminare la deliberazione del Senato «con la quale è stato parimenti dichiarato il carattere ministeriale dei reati»: delibera sulla quale si è poi fondata l’ulteriore decisione relativa all’applicazione della finalità esimente prevista dall’art. 9, comma 3, della richiamata legge costituzionale n. l del 1989.

    Si intende sostenere – sottolinea la Corte, in accoglimento della richiesta del Procuratore generale impugnante – che nella specie verrebbe in considerazione il fatto che sarebbe stata «formalizzata dal Senato una delibera di diniego di autorizzazione a procedere, ossia di una condizione di procedibilità del processo penale in corso, in assenza dei presupposti previsti dall’art. 96 Costituzione per l’esercizio di tale prerogativa, dal momento che, in base a tale norma ed alla disciplina prevista dalla legge costituzionale n. 1/1989, non spettava all’Organo parlamentare la valutazione in ordine alla natura ministeriale del reato, rimessa invece in modo esclusivo alla Autorità giudiziaria».

    Assunto, quest’ultimo, che sarebbe stato avallato non soltanto dalla giurisprudenza di legittimità, ma anche dalla sentenza n. 241 del 2009 della Corte costituzionale, ove si è affermato che, qualora il Tribunale dei ministri abbia espresso la propria determinazione escludendo la natura ministeriale del reato oggetto di indagini, la Camera competente, nel dissenso, ha solo la possibilità di...

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