Sentenza nº 727 da Council of State (Italy), 14 Febbraio 2014

Data di Resoluzione14 Febbraio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Michele Corradino, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 04440/2013, resa tra le parti, concernente lo scioglimento del Consiglio comunale di Mileto

sul ricorso numero di registro generale 6855 del 2013, proposto da:

Vincenzo Varone, Armando Mangone, Salvatore Cichello, Vincenzo Nicolasi, Salvatore Vallone, Antonino Fogliaro, Antonio Furci, Domenico Colloca e Fortunato Greco, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Torchia, del Foro di Vibo Valentia, con domicilio eletto presso l'Avv. Saverio Menniti in Roma, viale Parioli, n. 74/C/4;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, in persona del Prefetto pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Presidente della Repubblica;

Comune di Mileto, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Callipo, con domicilio eletto presso l'Avv. Alessandro Fusco in Roma, via Fulcieri Paolucci de? Calboli, n. 1;

Commissione Straordinaria per la Gestione del Comune di Mileto, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Massimo Mariani, Caterina Minutoli, Giovanni Barilà, appellati non costituiti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia nonché del Comune di Mileto e della Commissione Straordinaria per la Gestione del Comune di Mileto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l'Avv. Torchia e l'Avvocato dello Stato Greco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Gli appellanti in epigrafe indicati, proclamati consiglieri comunali del Comune di Mileto (VB) a seguito delle elezioni svoltesi nel 2009, impugnavano avanti al T.A.R. Lazio gli atti con i quali il Ministero dell'Interno procedeva allo scioglimento del Comune di Mileto ai sensi dell'art. 143 del d. lgs. 267/2000.

  2. Con decreto prefettizio del 25.8.2011, reso ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.l. 629/1982, convertito in l. 726/1982, venivano designati i componenti della Commissione di accesso, alla quale veniva conferito l'incarico di svolgere accertamenti mirati a riscontrare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie malavitose nei confronti dell'Amministrazione comunale, tali da compromettere la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione e il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

  3. La Commissione di accesso, a conclusione della propria attività di indagine, rassegnava le proprie conclusioni al Prefetto.

  4. Il Prefetto, ritenuti sussistenti, a suo avviso, i presupposti per l'adozione della misura dello scioglimento previsto dall'art. 143 T.U.E.L., proponeva al Ministro dell'Interno lo scioglimento del Consiglio Comunale di Mileto.

  5. Il Ministro dell'Interno recepiva e faceva proprie le conclusioni e la proposta del Prefetto di Vibo Valentia e, nella riunione del 5.4.2012, il Consiglio dei Ministri deliberava lo scioglimento del Consiglio Comunale di Mileto.

  6. Infine, con decreto del Presidente della Repubblica del 10.4.2012, veniva disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Mileto per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 143 del d. lgs. 267/2000, con contestuale nomina di una Commissione straordinaria per la gestione del Comune.

  7. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. Lazio il Sindaco, Vincenzo Varone, e i consiglieri comunali, meglio in epigrafe indicati, impugnavano il decreto di scioglimento del Consiglio Comunale e tutti gli atti della relativa istruttoria, e ne chiedevano l'annullamento deducendo l'illegittimità di tali atti sotto molteplici distinti profili:

    1) la violazione degli artt. 1, 3 e 7 della l. 241/1990, la violazione del giusto procedimento e del principio di partecipazione, la violazione degli artt. 3, 5, 24, 48, 51, 97, 113, 114 e 120 Cost., l'eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto assoluto di motivazione, in quanto gli atti non sarebbero stati preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento né sussisterebbero le ragioni di urgenza che legittimerebbero l'omissione della comunicazione;

    2) l'assoluto difetto di motivazione, la motivazione perplessa per la contemporanea deduzione di presupposti di legge tra loro alternativi e, comunque, insussistenti, la mancanza del preliminare requisito dell'accertata diffusione sul territorio della criminalità organizzata di stampo mafioso e l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento; la violazione degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 143 T.U.E.L., la violazione del diritto ad una buona amministrazione, la violazione degli artt. 3, 5, 24, 48, 51,97, 113, 114, 120 Cost., l'eccesso di potere per difetto e perplessità della motivazione; la manifesta illogicità; il difetto di presupposto; la carenza di istruttoria, in quanto gli atti impugnati non sarebbero stati adeguatamente motivati, nemmeno per relationem, e sarebbero viziati da perplessità della motivazione, nella misura in cui richiamano sia ?collegamenti diretti e indiretti? degli amministratori comunali con la criminalità organizzata sia ?forme di condizionamento? degli stessi soggetti, sicché difetterebbe una adeguato accertamento in ordine all'eventuale radicamento, nel territorio del Comune di Mileto, della criminalità organizzata di stampo mafioso;

    3) l'insussistenza di tutte le pretese irregolarità dell'attività amministrativa dell'ente e sulla conseguente assenza di compromissione del regolare funzionamento dello stesso, la carenza dei requisiti della univocità e rilevanza e il difetto del nesso eziologico tra le asserite ingerenze della criminalità organizzata e la pretesa compromissione del regolare funzionamento dell'ente, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 143 T.U.E.L., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 50 ss. T.U.E.L., la violazione dell'art. 125 del d. lgs. 163/2006, la violazione degli artt. 3, 5, 24, 48, 51, 97, 113, 114 e 120 Cost., l'eccesso di potere per travisamento dei fatti e l'erroneità della loro valutazione; il difetto di presupposto; il difetto assoluto di motivazione; la manifesta illogicità; la carenza di istruttoria.

  8. I ricorrenti in prime cure assumevano, conclusivamente, che i provvedimenti impugnati si fondavano su ipotesi prive di concreto riscontro e, perciò, sarebbero illegittimi per macroscopica carenza di istruttoria e di motivazione e per mancanza assoluta dei presupposti previsti dalla legge.

  9. Si costituivano nel giudizio di primo grado la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno e il Comune di Mileto, concludendo per la reiezione del ricorso.

  10. Il T.A.R. Lazio, dopo aver svolto attività istruttoria consistente nell'acquisizione della relazione prefettizia e della relazione della Commissione di accesso intervenute nel procedimento de quo, disattendeva tutte le censure mosse dai ricorrenti e, infine, rigettava il ricorso con la sentenza n. 4440 del 6.5.2013.

  11. Avverso tale sentenza proponevano appello gli interessati, lamentandone l'erroneità per aver essa infondatamente disatteso tutte le censure formulate in prime cure, e riproponendo quindi tutte tali censure, e ne domandavano, previa sospensione, l'integrale riforma, con conseguente annullamento degli atti gravati.

  12. Si sono costituiti nel presente grado di giudizio il Ministero dell'Interno nonché il Comune di Mileto, in persona della Commissione straordinaria, chiedendo entrambi di dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per la genericità dei suoi motivi, la sua improcedibilità, per la mancata impugnazione del decreto del Presidente della Repubblica del 9.8.2013, recante la proroga dello scioglimento del Consiglio comunale, e nel merito deducendo l'infondatezza dell'appello stesso.

  13. Con ordinanza n. 3891 del 3.10.2013 la Sezione, all'esito della camera di consiglio celebratasi in pari data, rigettava l'istanza cautelare, formulata dagli appellanti e intesa ad ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.

  14. Con successiva istanza ex art. 58 c.p.a. gli appellanti, deducendo il sopravvenire di elementi documentali nuovi...

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