Sentenza nº 23 da Constitutional Court (Italy), 13 Febbraio 2014
Relatore | Giancarlo Coraggio |
Data di Resoluzione | 13 Febbraio 2014 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 23
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
[ELG:PREMESSA]
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dellart. 2, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, promossi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione autonoma Sardegna,con ricorsi notificati il 5 febbraio 2013, rispettivamente depositati in cancelleria l8 e il 15 febbraio 2013, ed iscritti ai nn. 17 e 20 del registro ricorsi 2013.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 3 dicembre 2013 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Tiziana Ledda per la Regione autonoma Sardegna e lavvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.
[ELG:FATTO]
Ritenuto in fatto
-
− Le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia (ricorso n. 17 del 2013) e Sardegna (ricorso n. 20 del 2013) hanno impugnato numerose disposizioni del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Le impugnazioni che vengono qui allesame sono quelle relative ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 (i commi 3 e 5 impugnati dalla sola Regione autonoma Sardegna) dellart. 2 citato e rubricato «Riduzione dei costi della politica nelle regioni».
-
− La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia premette di non disconoscere lesigenza di ridurre i costi della politica, come sarebbe dimostrato sia dalla recente approvazione, da parte della Camera dei deputati, di un disegno di legge costituzionale ad iniziativa del Consiglio regionale, mediante il quale il suo statuto è stato modificato con riduzione del numero dei consiglieri, sia dallapprovazione della legge regionale 29 ottobre 2012, n. 21 (Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari. Modifiche allarticolo 3 della legge regionale n. 54/1973 e alla legge regionale n. 52/1980), con cui le spese di funzionamento dei gruppi consiliari sono state ridotte e assoggettate al controllo di un Collegio di revisori, ed è stata prevista la relativa pubblicità sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
2.1.− Ciò premesso, la ricorrente osserva come i commi 1 e 2 dellart. 2 censurato, dal punto di vista letterale, sembrino stabilire non un «obbligo» in capo alle Regioni ma soltanto un «onere» di adeguamento dei propri ordinamenti alle prescrizioni ivi dettate, ovverosia una condizione per evitare il taglio dellottanta per cento dei trasferimenti erariali; in realtà, prosegue la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si tratterebbe proprio di un «obbligo», come reso palese dal successivo comma 5, in forza del quale il mancato adeguamento entro il termine previsto integra «grave violazione di legge ai sensi dellart. 126, primo comma, della Costituzione» e conduce allo scioglimento del Consiglio regionale.
Dalla mancata realizzazione delle prescrizioni del comma 1, dunque, deriverebbero sia le sanzioni economiche ivi previste che quella «organica» del comma 5.
2.2.− La ricorrente, tuttavia, ritiene che lart. 2 citato possa essere interpretato nel senso che i commi 1 e 2 non riguardino le autonomie speciali, dal momento che, ai sensi del successivo comma 4, «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione».
Lo stesso comma 5, poi, facendo riferimento alla grave violazione di legge ai sensi dellart. 126, primo comma, Cost., richiamerebbe una norma che vale per le sole Regioni ordinarie, mentre la materia in esame, per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, è regolata dallart. 22 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
2.3.− La ricorrente, tuttavia, dichiara di proporre limpugnazione dei commi 1, 2 e 4 dellart. 2, in via «tuzioristica», dal momento che alcuni difetti redazionali, quali lutilizzo, al comma 4, dellambiguo avverbio «compatibilmente» e il riferimento della clausola di salvezza solo al primo e non al secondo comma, potrebbero avallare la tesi dellapplicabilità dei meccanismi sanzionatori previsti dal legislatore anche alle Regioni autonome.
2.4.− In tale ipotesi, dunque, i commi 1 e 2 dellart. 2 sarebbero incostituzionali per violazione della autonomia finanziaria regionale e dellart. 3 Cost., in quanto irragionevoli.
2.4.1.− Sotto il primo profilo, deduce la ricorrente che lart. 48 dello statuto riconosce ad essa «una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale»; ai sensi dellart. 49, poi, ad essa spettano quote fisse di entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio; e la disponibilità di adeguate risorse finanziarie è strumentale non solo allesercizio delle proprie funzioni ma anche allazione delle Province e dei Comuni, cui essa assegna, ex art. 54, quote delle proprie entrate.
Sostiene la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che la lesione degli artt. 48 e 49 dello statuto sarebbe macroscopica, laddove il decurtamento dellottanta per cento dei trasferimenti erariali dovesse includere le quote delle entrate tributarie elencate dal predetto art. 49, non avendo lo Stato alcun potere di incidere sui meccanismi di finanziamento previsti in sede statutaria (si citano le sentenze della Corte n. 133 del 2010 e n. 74 del 2009).
Prosegue la Regione ricorrente evidenziando come, anche laddove si ritenesse che la riduzione dei trasferimenti non ricomprenda tali quote, le disposizioni in esame sarebbero comunque lesive della propria autonomia finanziaria: il comma 152 dellart. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2011) prevede, infatti, che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto dei principi indicati nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dellarticolo 119 della Costituzione), contribuisce allattuazione del federalismo fiscale, tra laltro, mediante «la rinuncia alle assegnazioni statali derivanti dalle leggi di settore, individuate nellambito del tavolo di confronto di cui allart. 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009»: quindi in forza di un accordo tra Regione e Governo.
2.4.2.− In ordine al lamentato profilo dellirragionevolezza, poi, andrebbe considerato, prosegue la ricorrente, che la decurtazione in esame ha carattere sanzionatorio e la giurisprudenza costituzionale ha più volte riconosciuto come le leggi di coordinamento della finanza pubblica possano sì stabilire sanzioni a carico degli enti inadempienti, ma a condizione che non siano, come nel caso di specie, in contrasto con le disposizioni degli statuti o delle relative norme di attuazione.
Da altra angolazione, poi, tra vincoli sostanziali e misure sanzionatorie (o premiali) dovrebbe sussistere una correlazione diretta e ragionevole (si citano le sentenze della Corte n. 8 del 2013 e n. 190 del 2008), che nel caso di specie difetterebbe: la riduzione dei trasferimenti, infatti, sarebbe connessa ad una serie assolutamente eterogenea di misure sostanziali, alcune delle quali non avrebbero neanche un significato finanziario; ancora, sotto altro profilo, lirragionevolezza discenderebbe dal rilievo che la decurtazione è stabilita in modo fisso, quale che sia il numero delle condizioni che la Regione non abbia realizzato.
2.5.− Evidenzia ancora la ricorrente che il comma 2 dellart. 2 censurato prevede, quale ulteriore sanzione, che la riduzione dei trasferimenti erariali a favore della Regione inadempiente sia pari «alla metà delle somme da essa destinate per lesercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale».
Anche tale misura non avrebbe «alcun collegamento con un vincolo sostanziale» e sarebbe incostituzionale per le medesime ragioni evidenziate con riferimento al comma 1.
2.6.− In ordine alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 4, prosegue la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, laddove dovesse ritenersi operante solo con riferimento alle previsioni del primo comma e non del secondo, violerebbe gli artt. 116 Cost. e 65 dello statuto, poiché molte delle disposizioni del predetto primo comma (richiamate dal secondo) richiederebbero, per la loro attuazione, modifiche statutarie.
Così la prescrizione di cui alla lettera a) circa il numero massimo di consiglieri regionali sarebbe in contrasto con lart. 13, comma 2, dello statuto; la prescrizione sul numero degli assessori, nonché quelle di cui alle lettere f), g), h) e l), colliderebbe con lart. 12; le disposizioni relative alle indennità spettanti ai titolari e ai componenti degli organi di vertice della Regione, infine, sarebbero in contrasto con gli artt. 19 e 41.
Conclude la ricorrente evidenziando come per il tramite delle...
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