Sentenza nº 586 da Council of State (Italy), 07 Febbraio 2014

Data di Resoluzione07 Febbraio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Vito Carella, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 00492/2008, resa tra le parti, concernente incremento tariffe a carico dell'utenza portuale per gestire servizi sicurezza.

sul ricorso numero di registro generale 1923 del 2009, proposto da

Aliscafi Snav s.p.a., in persona dell'amministratore rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Scanzano e Carlo Galdo, con domicilio eletto presso Chiomenti Studio Legale in Roma, via XXIV Maggio, n. 43;

Autorità portuale di Civitavecchia, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Izzo e Diego Vaiano, con domicilio eletto presso Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Società Grandi Navi Veloci s.p.a., Società Atlantica di Navigazione s.p.a., Confitarma-Confederazione Italiana Armatori, Società Forship s.p.a.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2013 il Cons. Vito Carella e uditi per le parti gli avvocati Scanzano e Vaiano.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Il Comitato portuale di Civitavecchia, con la delibera n. 126 del 13 dicembre 2006, richiamati i precedenti atti relativi all'incremento dei diritti autonomi passeggeri e in vista dell'imminente autonomia finanziaria come da disegno di legge finanziaria 2007, ha deliberato l'aumento di tali diritti e l'applicazione delle conseguenti tariffe dal 1 gennaio 2007, secondo la prevista tabella (passeggeri, auto, moto, bus in transito, auto e moto in polizza, mezzi pesanti).

    Con tale deliberazione è stato dato mandato al Commissario di adottare un provvedimento recante le modalità di riscossione dei predetti diritti, che prevedesse la consegna giornaliera dei documenti riportanti le dimensioni del carico delle unità ro/ro in accosto nello scalo ai sensi degli artt. 6 (Autorità portuale), comma 1, lett. a) e b), e 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).

  2. In primo grado, le società per azioni Grandi Navi Veloci, Aliscafi SNAV, Atlantica di Navigazione, Forship e Confitarma-Confederazione Italiana Armatori, le prime nella qualità di esercenti il traffico di linea passeggeri e merci da e per il porto di Civitavecchia e la seconda nella veste di associazione di categoria cui aderiscono le maggiori compagnie armatrici italiane, hanno impugnato la detta delibera n. 126, unitamente ai conseguenti provvedimenti attuativi del Commissario.

    Deducevano a censura i seguenti sei mezzi di gravame:

    1. - incompetenza, violazione dell'art. 81 del codice della navigazione, violazione dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, violazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 giugno 2004 (la competenza spetterebbe al Comandante del Porto e la sicurezza si apparterebbe al Corpo delle Capitanerie di Porto, in disparte poi dal fatto che l'art. 1, comma 984, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), è entrato in vigore successivamente alla data di adozione della delibera impugnata);

    2. - ulteriore incompetenza, violazione dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (l'approvazione delle tariffe introdotte con la delibera gravata non rientrerebbe tra le competenze dei Comitati Portuali, come enucleate dall'art. 9, comma terzo, della legge n. 84 del 1994);

    3. - violazione dell'art. 18 della legge 31 luglio 2005, n. 155, e dell'art. 23 Cost., eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria ed illogicità (l'approvazione delle tariffe di cui alla delibera n. 126/06 sarebbe avvenuta in palese violazione dell'art. 23 Cost., atteso che, al momento dell'approvazione delle tariffe in questione non era in vigore alcuna disposizione normativa che autorizzasse la riscossione di somme a carico dell'utenza portuale per l'organizzazione e la gestione di servizi di sicurezza, né per i servizi di sicurezza sussidiaria tramite guardie giurate nell'ambito dei porti, né per l'approntamento dei servizi di sicurezza di impianti portuali);

    4. - violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 97 della Costituzione, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria (in assenza di alcuna indicazione contenuta nell'atto censurato, non sarebbe dato di verificare né i criteri con cui le tariffe sono state in concreto determinate, né la loro congruità in relazione agli specifici interventi da finanziare);

    5. - ulteriore violazione dell'art. 23 Cost., eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria e manifesta ingiustizia (la riscossione di tali diritti a carico dell'utenza avrebbe dovuto formare oggetto di specifica remunerazione in favore delle compagnie di navigazione esattrici);

    6. - violazione dell'art. 81 del Trattato CE e dei principi generali in materia di libera concorrenza, eccesso di potere per falsità dei presupposti ed ingiustizia manifesta (l'imposizione tariffaria denunziata, in quanto produttiva di un ingente aggravio di costi per l'utenza portuale, produrrebbe una evidente ed inammissibile alterazione della concorrenza tra i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta ed i porti a questi limitrofi, non potendo, come precisato dal Comitato economico e sociale europeo con l'atto pubblicato nella G.U.C.E. del 7 dicembre 2004, le questioni di sicurezza diventare elemento di concorrenza fra porti e andando elaborato a livello di U.E. un approccio armonizzato, che preveda anche il finanziamento delle misure di sicurezza degli impianti portuali).

  3. Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe indicata, disattesa l'eccezione dell'Autorità portuale di carenza d'interesse per la neutralità dell'imposizione traslata sul costo del biglietto dei passeggeri, ha respinto il ricorso con compensazione delle spese di giudizio.

    In particolare, equiparata quanto ad efficacia sanante la ?competenza sopravvenuta? nascente dall'art. 1, comma 984, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 (?le autorità portuali sono autorizzate all'applicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali?) alla convalida successiva da parte dell'organo competente, ha rigettato la prima censura relativa alla dedotta incompetenza. Secondo la sentenza, nella specie, si tratterebbe di un'accezione di sicurezza (da includere come da art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, tra i ?servizi di interesse generale? e da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale, non coincidenti, né strettamente connessi alle operazioni portuali) ben diversa da quella connessa alla ?polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze? (attribuita dall'art. 81 del codice della navigazione al comandante del porto, ed all'Autorità marittima dall'art. 14 della citata legge portuale).

    La sentenza ha respinto anche il secondo mezzo, inerente l'incompetenza del Comitato Portuale, alla luce dell'art. 9 della legge n. 84 del 1994 (sistema di non rigida separazione delle competenze tra gli organi dell'Autorità Portuale) e considerata la generale competenza del Comitato Portuale ad approvare il bilancio preventivo e le note di variazione.

    E? stato altresì respinto il terzo motivo, venendo individuata la base legale dei disposti incrementi tariffari nell'art. 6, comma primo, lett. c), della detta legge portuale (quali proventi o risorse finanziarie dell'Autorità Portuale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 84 del 1994) e venendo ravvisata non pertinente l'addotta disciplina di cui all'art. 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (?misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale?), che riguarda il diverso settore dei ?servizi di vigilanza? da affiancare a quelli istituzionalmente svolti dalle Autorità di pubblica sicurezza.

    La sentenza non ha poi condiviso la quarta doglianza, concernente la lamentata impossibilità di desumere dalla delibera impugnata i criteri di determinazione delle tariffe e la loro congruità in rapporto agli interventi da finanziare, perché atto amministrativo generale in tema di diritti autonomi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT