Sentenza nº 478 da Council of State (Italy), 03 Febbraio 2014

Data di Resoluzione03 Febbraio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Romeo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Entrambi per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 1240/10, resa tra le parti, concernente revoca incarichi dirigenziali.

sul ricorso numero di registro generale 7669 del 2010, proposto da:

Barranu Benedetto, Pietro Antonio Chessa, Giovanni Battista Mele, Antonio Onnis, Giorgio Lenzotti, Giorgio Sorrentino,

rappresentati e difesi dagli avv.ti Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti e Silvia Curto, con domicilio eletto presso Riccardo Villata, in Roma, via L. Bissolati 76;

Regione Autonoma Sardegna,

costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Ledda, con domicilio eletto presso Ufficio Rapp.za Regione Autonoma Sardegna, in Roma, via Lucullo, 24;

Giunta Regionale della Regione Autonoma Sardegna, Assessorato Igiene e Sanita' e Assistenza Sociale della Regione Autonoma Sardegna;

Maurizio Calamida, Giovanni Antonio Fadda, Paolo Manca, Francesco Pintus ed Antonio Garau,

costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Matilde Mura e Giovanni Contu, con domicilio eletto presso Giovanni Contu in Roma, via Massimi, 154;

Simeone Emilio Salvatore,

costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Matilde Mura, Sergio Segneri e Giovanni Contu, con domicilio eletto presso Giovanni Contu, in Roma, via Massimi, 154;

Visti i ricorsi, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio, in tutti i ricorsi, della Regione Autonoma Sardegna;

Visto l'atto di costituzione, nel ricorso n. 7669/2010, dei controinteressati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;

Visti gli atti tutti delle cause;

Data per letta, alla pubblica udienza del 12 dicembre 2013, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

Uditi, alla stessa udienza, gli avv.ti Riccardo Villata e Piero Franceschi per gli appellanti, l'avv. Tiziana Ledda per la Regione appellata e l'avv.to Sergio Segneri, anche su delega di Contu e di Mura, per i controinteressati costituiti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

sul ricorso numero di registro generale 617 del 2011, proposto da:

Bruno Palmas,

rappresentato e difeso dall'avv. Piero Franceschi, con domicilio eletto presso Piero Franceschi, in Roma, via Nomentana, 316;

Regione Sardegna,

costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Ledda, con domicilio eletto presso Ufficio di Rappresentanza Regione Sardegna, in Roma, via Lucullo, 24;

Assessore Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale Regione Autonoma Sardegna, Giovanni Panichi, Antonio Garau, Maurizio Calamida, Giovanni Antonio Fadda, Paolo Manca, Pietro Carta, Francesco Pintus ed Emilio Salvatore Simeone, non costituitisi in giudizio;

FATTO e DIRITTO

  1. - Con i ricorsi in appello all'esame ( n. 7669/2010 e n. 617/2011 ) è contestata la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, riunitili:

    - ha respinto i ricorsi principali n. 1142/2009, n. 1143/2009, n. 1144/2009, n. 1145/2009, n. 1147/2009, n. 1148/2009 e n. 1183/2009, proposti dagli odierni appellanti, nella loro qualità di ex Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione Sardegna, avverso le revoche dai rispettivi incarichi conseguenti al commissariamento delle aziende stesse disposto in attuazione della L.R. n. 3/2009 con deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/17 in data 15 settembre 2009;

    - ha dichiarato improcedibili per carenza di interesse i ricorsi incidentali negli stessi giudizii proposti dai controinteressati costituiti.

    Con l'appello n. 7669/2010 la sentenza impugnata viene censurata, anche con successive memorie, per error in iudicando, errore nei presupposti, travisamento di fatti, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà, violazione del giusto procedimento e violazione di legge.

    Si sono costituiti in tale giudizio, per resistere, tanto la Regione Sardegna quanto i controinteressati; la prima tra l'altro insistendo nell'eccezione non vagliata dal Giudice di prime cure di inammissibilità dei ricorsi di primo grado, i secondi in particolare riproponendo le censure contenute nei ricorsi incidentali proposti nei corrispondenti giudizii di primo grado, vòlte a togliere agli originarii ricorrenti la legittimazione e l'interesse al ricorso.

    Con l'appello n. 617/2011 vengono riproposte le censure dedotte in primo grado con il corrispondente ricorso n. 1183/2009, in uno con articolate critiche alla sentenza impugnata.

    Non si sono costituiti in tale giudizio i controinteressati.

    Si è invece in esso costituita, per resistere, la Regione Sardegna, anche qui insistendo nell'eccezione non esaminata dal Giudice di prime cure di inammissibilità del ricorso di primo grado.

    Le cause, già chiamate e trattate congiuntamente alla udienza pubblica del 10 giugno 2011 ed ivi trattenute in decisione, venivano preliminarmente riunite, in uno con l'appello n. 8486/2010, pure proposto avverso la stessa sentenza, con esso impugnata nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado n. 1146/2009, relativo alla stessa vicenda sostanziale.

    Con decisione n. 4716/11 la Sezione accoglieva l'appello n. 8486/2010 (con il quale, come s?è detto, la sentenza di primo grado veniva impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado n. 1146/2009 per difetto di rituale notifica al controinteressato non costituito, essendo stato l'atto introduttivo del giudizio a questi notificato all'indirizzo di via Leonardo da Vinci, 1 in Macomer presso la casa dei genitori - dove infatti il relativo plico è stato ritirato dalla madre - laddove egli risiede da lungo tempo presso altro indirizzo) e, ravvisato un vizio incidente sulla stessa instaurazione del rapporto processuale, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., rimetteva la causa al primo Giudice.

    Quanto alle altre cause con la stessa decisione riunite ( appelli R.G. n. 7669/2010 e n. 617/2011 ), veniva con essa disposta la « sospensione del giudizio avanti a questo Giudice pendente, fino alla definizione in primo grado della causa sopra fatta oggetto di rimessione, anche ai fini di una nuova riunione dei giudizii una volta che tutti risultino eventualmente pendenti in grado di appello, ovvero ai fini della valutazione degli effetti che possa comportare sui giudizii sospesi il giudicato che possa formarsi sulla sentenza del giudice di primo grado di definizione del giudizio rimesso, ove non appellata?.

    Con istanze in data 4 luglio 2012 ed in data 3 maggio 2012 per ciascuno degli appelli all'esame presentate, è stata chiesta la riattivazione del processo, avendo gli appellanti tutti tuttora interesse ad una pronuncia di merito.

    Le cause riunite sono state nuovamente fissate per l'udienza pubblica del 12 dicembre 2013, in vista della quale sia gli appellanti che la Regione hanno depositato memorie, anche di replica ( quest'ultima, nel giudizio n. 617/2011, da parte della sola Regione ).

    Alla predetta udienza pubblica le cause riunite sono state chiamate, trattate congiuntamente e trattenute in decisione.

  2. - Principiando la trattazione dal ricorso n. 7669/2010, appare logicamente prioritario nell'ordine di esame delle questioni sottoposte al Collegio l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado ( sollevata dalla Regione appellata già in prime cure, ivi non vagliata e qui riproposta ), con la quale si assume che ?il contratto di prestazione di opera intellettuale stipulato dagli appellanti prevede espressamente la risoluzione nell'ipotesi in cui l'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale venga sostanzialmente ridefinito?, come nel caso di specie sarebbe avvenuto con la legge regionale n. 3/2009, art. 12.

    L'eccezione (pur...

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