Sentenza nº 13 da Constitutional Court (Italy), 30 Gennaio 2014

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione30 Gennaio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 13

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Luigi MAZZELLA Presidente

- Sabino CASSESE Giudice

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Campania nel procedimento vertente tra L. Z. ed altra e la Provincia di Benevento con ordinanza del 13 febbraio 2013 iscritta al n. 79 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza depositata il 13 febbraio 2013 nella cancelleria della Corte (r.o. n. 79 del 2013) il Tribunale amministrativo regionale della Campania, nel corso di un procedimento promosso contro la Provincia di Benevento da L. Z. e S. Z. «per l’annullamento del provvedimento di chiusura del procedimento per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di energia elettrica da fonte eolica di potenza prevista pari a 800/1000 Kw in località Torricella», ha sollevato questione di legittimità costituzionale «della legge della Regione Campania del 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici) in combinato rimando all’art. 52, comma 15, della legge della Regione Campania del 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania, legge finanziaria regionale 2012) ed all’art. 5 della legge della Regione Campania del 21 maggio 2012, n. 13 (Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1) con riferimento agli artt. 3, 41, 77, 97, 117 e seg. della Costituzione».

  2. – Il collegio rimettente ha premesso che i ricorrenti hanno attivato il procedimento amministrativo per richiedere l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto di cui sopra e che la Provincia di Benevento ha comunicato la determinazione sfavorevole in base alla legge reg. Campania n. 11 del 2011 in tema di distanze tra aerogeneratori. L’art. 1 della legge predetta, stabilisce che: «1. La Regione Campania, nell’ambito della politica di programmazione energetica, persegue l’obiettivo di coniugare lo sviluppo della produzione di energia da fonte eolica con la conservazione e la tutela del patrimonio naturalistico, storico e culturale del territorio. 2. Per stabilire una griglia di sostenibilità degli impianti eolici, la costruzione di nuovi aerogeneratori è autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall’aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato, a tutela della necessità di quest’ultimo di usufruire della frequenza del vento, in relazione all’intensità e alla reale capacità di produrre energia».

    Tale legge era stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri davanti a questa Corte che, con l’ordinanza n. 89 del 2012, ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo intervenuta la dichiarazione di rinuncia al ricorso, da parte dell’Avvocatura generale dello Stato, accettata dalla Regione Campania, a seguito della sopravvenuta abrogazione, a decorrere dal 29 febbraio 2012, dell’impugnata legge reg. Campania n. 11 del 2011 ad opera dell’art. 52, comma 15, della legge reg. Campania n. 1 del 2012.

    Il rimettente osserva, peraltro, che il termine a partire dal quale la norma doveva cessare di produrre effetti è stato successivamente differito dal 29 febbraio 2012 al 30 giugno 2012 dall’art. 5, comma 2, della legge reg. Campania n. 13 del 2012, approvata in un momento successivo all’adozione dell’ordinanza di cessazione della materia del contendere da parte della Corte costituzionale.

    Ad avviso del giudice a quo la questione di legittimità costituzionale della norma in oggetto è rilevante, posto che il diniego di autorizzazione impugnato nel giudizio principale è dipeso esclusivamente dalla disposizione legislativa regionale censurata.

    Quanto alla non manifesta infondatezza, il TAR Campania dubita della legittimità costituzionale della legge reg. Campania n. 11 del 2011 in relazione agli artt. 3, 97 e 117 Cost., per gli stessi motivi già addotti nel ricorso, proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, contro la medesima legge regionale e conclusosi con ordinanza n. 89 del 2012. Più precisamente, il rimettente ritiene violato l’art. 117, primo e secondo comma, lett. a), Cost., in quanto la prescrizione di una determinata distanza tra aerogeneratori determinerebbe una limitazione alla libertà di concorrenza e inciderebbe negativamente sugli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili prescritti dall’art. 13 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE (sulla promozione dell’uso...

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