Ordinanza nº 16 da Constitutional Court (Italy), 30 Gennaio 2014

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione30 Gennaio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 16

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 157, quinto comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione distaccata di Empoli, nel procedimento penale a carico di S.S. ed altro, con ordinanza del 29 marzo 2007, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2014 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Firenze, sezione distaccata di Empoli, con ordinanza del 29 marzo 2007 (r.o. n. 183 del 2013), pervenuta alla Corte costituzionale il 13 novembre 2012, ha sollevato – in riferimento all’art. 3 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), «nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione non possa trovare applicazione con riferimento anche agli altri reati attribuiti alla competenza del Giudice di pace puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria»;

che, secondo il rimettente, il termine triennale di prescrizione fissato dalla norma censurata troverebbe effettiva applicazione con riguardo ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, per i quali possono essere irrogate le sanzioni «paradetentive» della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità (art. 52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468»);

che nel giudizio a quo si procede, secondo quanto riferito dal...

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