Ordinanza nº 14 da Constitutional Court (Italy), 30 Gennaio 2014

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione30 Gennaio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 14

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Luigi MAZZELLA Presidente

- Sabino CASSESE Giudice

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso dal Giudice delegato ai fallimenti del Tribunale ordinario di Cosenza sull’istanza proposta dal Curatore del Fallimento della Srl “Fabbrica loggese Laterizi”, con ordinanza del 31 maggio 2010 iscritta al n. 165 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che, con ordinanza depositata in data 31 maggio 2010, il Giudice delegato ai fallimenti del Tribunale ordinario di Cosenza ha sollevato – con riferimento, quale parametro costituzionale asseritamente violato, al «canone della ragionevolezza» – questione di legittimità costituzionale dell’art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui esso non prevede che possano essere poste a carico dell’erario le spese necessarie alla curatela fallimentare per il compimento di atti di gestione e di manutenzione di beni appresi all’attivo della procedura, in particolare ove si tratti di interventi necessitati, se non imposti, da altre norme dell’ordinamento;

che il giudice a quo riferisce di aver nominato − nel corso di una procedura relativa ad un’impresa il cui stabilimento industriale è stato appreso al fallimento − un consulente tecnico con l’incarico di provvedere alla misurazione dei livelli di concentrazione di fibra di amianto all’interno della predetta area industriale ed alla individuazione degli interventi necessari per la rimozione del rischio di rilascio in essa di fibre di amianto e delle relative modalità operative anche al fine di contenere i conseguenti costi;

che il consulente tecnico ha determinato questi ultimi in oltre 250.000,00 euro;

che, con istanza del 25 maggio 2010, il curatore fallimentare, data la incapienza della procedura, ha chiesto l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale nel corso delle procedure fallimentari prevede la possibilità che, laddove non sia presente nell’attivo fallimentare alcuna somma di danaro, talune spese siano anticipate dall’erario;

che, osserva, a questo punto, il rimettente, fra le ipotesi per le quali è ammessa la anticipazione delle spese a carico dell’erario non è compresa quella relativa alla rimozione di situazioni di pericolo derivanti da beni fallimentari, e ciò neppure ove si tratti di interventi dalla legge posti a carico dell’organo gestorio della procedura;

che, aggiunge il giudice a quo, i beni del fallimento erano stati oggetto di un sequestro preventivo, disposto nel corso di procedimento penale per reati ambientali, a carico dello stesso curatore fallimentare;

che, impugnato il detto provvedimento cautelare dapprima di fonte al Tribunale del...

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