Sentenza nº 437 da Council of State (Italy), 28 Gennaio 2014

Data di Resoluzione28 Gennaio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Carella, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

per la riforma

quanto ad entrambi i ricorsi n. 2471 e n. 3481 del 2013, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione II, 21 dicembre 2012, n. 1972, resa tra le parti, concernente ottemperanza alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione I, 8 luglio 1999, n. 789.

sul ricorso numero di registro generale 2471 del 2013, proposto da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo R. Schiano e Riccardo M. Riccardi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via del Babuino, 107;

Friolo sig. Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Piero Lorusso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico, 7;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Friolo sig. Giuseppe e di Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2013 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Schiano e Tonino Pulcini, quest'ultimo per delega dell'avv.to Lorusso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 3481 del 2013, proposto da Friolo sig. Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Piero Lorusso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico, 7;

Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo R. Schiano e Riccardo M. Riccardi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via del Babuino, 107;

FATTO e DIRITTO

  1. La sentenza appellata parte dalla premessa che il ricorso con essa deciso verteva (a seguito di riqualificazione dell'azione esercitata) sull'ottemperanza alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione I, 8 luglio 1999, n. 789.

    Con tale ultima sentenza veniva in particolare così letteralmente statuito: ?Le considerazioni che precedono comportano sul punto l'accoglimento del ricorso con il riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità di contingenza nel suo valore effettivo e reale, sulla indennità di trasferta e diaria ridotta (Cons. St., Sez. VI, 14 novembre 1991, n. 822).

    Il diritto va accertato e riconosciuto per il periodo di anni cinque, che decorrono dalla presentazione del ricorso gerarchico, ai sensi dell'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148: i ratei antecedenti non possono essere liquidati, attesa la intervenuta prescrizione del relativo diritto, giusta eccezione formulata dalla difesa dell'Amministrazione.

    Deve essere accolta, altresì, la pretesa riguardante la 13^ e 14^ mensilità, che, in quanto competenze accessorie a carattere fisso e continuativo fanno parte della ?retribuzione normale? ex art.6 lett. e) del contratto collettivo nazionale di lavoro del 23 luglio 1976.

    Deve invece essere esclusa la computabilità del compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria in base ad esigenze di perequazione tra lavoratori di pari qualifica, in quanto la esclusione evita che le prestazioni di lavoro oltre l'orario normale, legate a necessità settoriali specifiche, determinino differenze di trattamento di fine rapporto (Sez. VI, 11 luglio 1991, n. 437).

    Per quanto riguarda la richiesta di interessi legali e rivalutazione monetaria, essi vanno corrisposti e calcolati separatamente sull'importo nominale del credito (A.P. 15 giugno 1998, n. 3) tenuto conto della disciplina intervenuta in materia di cumulo; in particolare gli interessi vanno computati secondo i tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei?.

    La sentenza appellata affermava che doveva in primo luogo escludersi che fosse dovuto alcunché dopo il giugno 1992.

    La sentenza appellata fissava le modalità di esecuzione della sentenza nel modo seguente.

    ?In sede di ottemperanza la società resistente dovrà, pertanto, procedere alla quantificazione della condanna contenuta nella sentenza di questo TAR n. 789/1999, provvedendo a calcolare quanto dovuto esclusivamente a titolo di ricalcolo delle indennità diaria e di trasferta, con inclusione nella...

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