Sentenza nº 427 da Council of State (Italy), 28 Gennaio 2014

Data di Resoluzione28 Gennaio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

per la riforma parziale,

quanto a entrambi i ricorsi n. 605 e n. 699 del 2010, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, n. 511/2009.

sul ricorso numero di registro generale 605 del 2010, proposto dal sig. Morganti Giannantonio, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rampini, con domicilio eletto presso il signor Paolo Giuseppe Fiorilli in Roma, via Cola di Rienzo, 180;

Il Comune di Bettona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alarico Mariani Marini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Goffredo Gobbi in Roma, via Maria Cristina 8;

il Ministero per i beni e le attività culturali (Soprintendenza per i beni architettonici e paesistici dell'Umbria), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

La s.r.l. Castello di Rosciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Di Rienzo e Mario Busiri Vici, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale G. Mazzini, 11;

i signori Giuseppe Marini e Giuliana Massucci, nonché nei confronti dell'Italia Nostra Onlus;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bettona, del Ministero per i beni e le attività culturali (Soprintendenza per i beni architettonici e paesistici dell'Umbria) e di Castello di Rosciano s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2013 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Rampini, Picciurro per delega dell'avv.to Mariani Marini, Di Rienzo, Ruffo e l'avvocato dello Stato D'Avanzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 699 del 2010, proposto dai signori Marini Giuseppe e Massucci Giuliana, rappresentati e difesi dall'avvocato Fulco Ruffo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Marcello Cardi in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 53;

Il Comune di Bettona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alarico Mariani Marini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Goffredo Gobbi in Roma, via Maria Cristina, 8;

La s.r.l. Castello di Rosciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Di Rienzo e Mario Busiri Vici, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale G. Mazzini, 11;

il Ministero per i beni e le attività culturali (Soprintendenza per i beni architettonici e paesistici dell'Umbria), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

il signor Giannantonio Morganti;

FATTO e DIRITTO

  1. Con la sentenza appellata n. 511 del 2009, il TAR per l'Umbria si è occupato delle questioni sollevate con i ricorsi di primo grado n. 226 del 2007 e relativi motivi aggiunti (dei signori G. Marini e G. Massucci) e n. 228 del 2007 (del signor G. Morganti).

    Con i due ricorsi, gli interessati (ciascuno con riferimento ai propri beni) hanno impugnato (tra gli altri) i seguenti atti:

    1. l'atto del Comune di Bettona 23 aprile 2007, n. 16 (che ha disposto l'annullamento d'ufficio della concessione in sanatoria 4 luglio 1989, n. 24, e del certificato di agibilità 11 novembre 1986, riguardanti opere realizzate in sopraelevazione sulla particella 417 del foglio 16), nonché l'atto del medesimo Comune 29 novembre 2007, n. 9605, riguardante il rilascio di un ulteriore certificato di agibilità;

    2. le note nn. 281, 282 e 283 del 9 gennaio 2009 e n. 4523 del 26 novembre 2008, con cui la Soprintendenza per i beni architettonici e paesistici dell'Umbria ha formulato alcune proprie determinazioni, con riferimento sia all'edificio realizzato sulla particella n. 417, sia al ?palazzo Biancalana? (cui ?in appoggio? sono state realizzate le sopraelevazioni).

    In particolare, la nota n. 281 ha comunicato al Comune che il ?Palazzo Biancolana? ? in parte di proprietà pubblica ? si deve intendere sottoposto ope legis a vincolo storico-artistico e che con atto del 20 ottobre 2008 era stato avviato il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale, ai sensi degli articoli 10 e 14 del Codice n. 42 del 2004, con i relativi effetti cautelari; la nota n. 282 ha comunicato il proprio parere negativo sulla richiesta di condono proposta con riferimento alla sopraelevazione dell'edificio posto sulla particella n. 417; la nota n. 283 ha comunicato il parere negativo in ordine alla richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere realizzate.

    La sentenza impugnata n. 511 del 2009 ha respinto quasi tutte le censure di primo grado, tranne quelle riguardanti l'impugnazione delle note della Soprintendenza nn. 282 e 283 del 9 gennaio 2009 e della nota del Comune del 29 novembre 2007, di cui ha conseguentemente disposto l'annullamento.

  2. Le complesse vicende che hanno condotto alla proposizione dei ricorsi di primo grado sono state dettagliatamente ricostruite da pp. 5 a 12 della sentenza appellata.

    2.1. Per quanto rileva nel presente grado del giudizio, vanno richiamate le seguenti circostanze:

    - il fabbricato posto sulla particella 417 (avente circa 7 metri di larghezza e 19 di lunghezza) è stato realizzato in aderenza e ?in appoggio? ad un edificio preesistente, di maggiori dimensioni e di importanza architettonica, denominato ?Palazzo Biancalana?;

    - il medesimo fabbricato si compone di tre livelli, di cui il piano terra (accessibile dalla piazza Cavour) è di proprietà dei signori Marini e Massucci, il terrazzo è di proprietà del signor Morganti (ed è comunicante con un appartamento del primo piano del ?Palazzo Biancalana?, anch'esso del signor Morganti), mentre il piano seminterrato è diviso in due locali, uno di proprietà del Comune, l'altro di proprietà del medesimo signor Morganti, che lo ha destinato ad autorimessa (il cui accesso carrabile si apre su una strada in cui, di rimpetto, si trova il ?Palazzo Baglioni?, di proprietà dalla s.r.l. Castello di Rosciano, intervenuta ad opponendum nei ricorsi di primo grado e costituitasi anche nel presente grado del giudizio);

    - negli anni Cinquanta del secolo scorso, esisteva solo il piano seminterrato (di cui non è discussa la legittimità), al di sopra del quale vi era un giardino pensile di pertinenza del ?Palazzo Biancalana? e comunicante con il suo piano terreno;

    - tra il 1952 ed il 1957 (la precisazione dell'anno in questa fascia temporale non rileva), al di sopra del piano seminterrato e in sostituzione del giardino pensile, è stato realizzato ? senza titolo - il piano terra ora di proprietà dei signori Marini e Massucci, con il sovrastante terrazzo ora di proprietà del signor Morganti.

    Oggetto del presente giudizio sono dunque gli atti che hanno riguardato la sopraelevazione, nonché quelli ? connessi al condono chiesto dagli interessati ? concernenti gli aspetti monumentali del ?Palazzo...

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