Sentenza nº 432 da Council of State (Italy), 28 Gennaio 2014

Data di Resoluzione28 Gennaio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Aldo Scola, Presidente FF

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

per la riforma della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sezione I, n. 1281/2012, resa tra le parti e concernente il denegato ampliamento di un'area in concessione demaniale.

sul ricorso r.g.a.n. 6496/2012, proposto da Luigi Monopoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Martino Margiotta, con domicilio eletto presso lo studio legale Delli Santi in Roma, via Monserrato, 25;

il Comune di Lizzano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Chiarelli e Rocco Nardulli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Placidi, in Roma, via Cosseria, 2,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati, con tutti gli atti e i documenti di causa.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lizzano appellato.

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014, il Consigliere Claudio Contessa e uditi, per le parti, l'avvocato Martino Margiotta e l'avvocato Giuseppe Chiarelli.

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO

  1. Luigi Monopoli riferisce di essere titolare, già dal giugno del 2005, di una concessione demaniale marittima per l'esercizio di uno stabilimento balneare sul litorale del Comune di Lizzano (LE) e di avere impugnato dinanzi al T.a.r. della Puglia, Lecce (con ricorso n. 970/2012) il provvedimento in data 21 giugno 2012, con cui detto comune aveva respinto l'istanza da lui proposta al fine di ottenere l'ampliamento dell'estensione dell'area in concessione (da mq. 1.276 a mq. 2.825).

    Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adìto ha respinto il ricorso, ritenendo che la pretesa di ottenere l'ampliamento dell'area data in concessione non trovasse un fondamento nella pertinente normativa regionale (in particolare: v. legge regionale 23 giugno 2006 n. 17, recante ?disciplina della tutela e dell'uso della costa?).

  2. La sentenza in questione è stata impugnata dall'interessato Monopoli, il quale ne ha chiesto la riforma articolando plurimi motivi:

    Con il primo motivo l'appellante lamenta che la motivazione posta a fondamento dell'atto comunale di diniego (e consistente nella mancata approvazione del piano comunale delle coste) risulterebbe in contrasto con il richiamato art. 17, che non inibirebbe in via assoluta l'esercizio dell'attività concessoria dei comuni nelle more dell'approvazione dei piani comunali delle coste.

    Sotto tale aspetto, la sentenza in epigrafe sarebbe caduta in un'insanabile contraddizione, laddove:

    - per un verso ha affermato che, a seguito dell'approvazione del piano regionale delle Coste (9 novembre 2011), e nelle more dell'approvazione dei rispettivi piani comunali, gli enti locali potrebbero (rectius: dovrebbero) esercitare comunque l'attività concessoria, applicando in via diretta le prescrizioni rinvenienti dal p.r.c.;

    - per altro verso ha affermato che, in assenza della pianificazione comunale (costituente un fondamentale ?tassello del mosaico? disciplinare - sic - per l'uso delle coste nella regione Puglia), non potrebbe comunque consentirsi l'esercizio dell'attività concessoria.

    Con il medesimo motivo di ricorso l'appellante contesta il passaggio della sentenza con cui si è richiamata la previsione dell'art. 16, legge regionale n. 17/2006 (secondo cui una quota non inferiore al 60 per cento del territorio demaniale marittimo di ciascun comune costiero sarebbe riservata all'uso pubblico e alla libera balneazione).

    I primi giudici hanno affermato che tale previsione normativa confermerebbe il convincimento secondo cui dovrebbe necessariamente essere rimessa alla pianificazione comunale la determinazione della quantità e dell'ubicazione delle aree da destinare ? rispettivamente ? alla libera balneazione e alla concessione a soggetti privati.

  3. Secondo l'appellante, tale parte della sentenza sarebbe erronea per non essersi adeguatamente considerato che il piano regionale (approvato nel novembre 2011 e allo stato pienamente efficace) potrebbe costituire ex se e in modo adeguato un parametro orientativo per il legittimo esercizio dell'attività concessoria da parte dei comuni.

    Allo stesso modo, la sentenza in epigrafe sarebbe meritevole di riforma per avere il primo giudice affermato che l'eventuale esercizio da parte dei comuni del'attività concessoria, nelle more dell'adozione dei singoli piani comunali, determinerebbe un ?pregiudizio non scongiurabile? in danno della stessa attività di pianificazione a livello regionale e comunale, provocando una sorta di permanente...

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