Ordinanza nº 10 da Constitutional Court (Italy), 23 Gennaio 2014

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione23 Gennaio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 10

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Luigi MAZZELLA Presidente

- Sabino CASSESE Giudice

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promosso dalla Corte d’appello di Venezia nei procedimenti riuniti vertenti tra D. V. R. A. ed altri e l’INPS, con ordinanza del 2 maggio 2012 iscritta al n. 222 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visti gli atti di costituzione dell’INPS e di C. S. ed altra, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che la Corte d’appello di Venezia, nel corso dei giudizi riuniti in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e in particolare con la sentenza del 31 maggio 2011, resa nel caso Maggio e altri contro l’Italia;

che, secondo l’esposizione del rimettente, gli appellanti, premesso di aver prestato lavoro dipendente in Svizzera, avevano impugnato le sentenze di primo grado con le quali erano state rigettate le loro domande nei confronti dell’INPS, dirette ad ottenere la riliquidazione dei rispettivi trattamenti pensionistici tenendo conto di quanto effettivamente percepito, nel periodo di lavoro prestato in Svizzera, anziché di quanto figurativamente ricostruito dall’INPS sulla base della maggiore aliquota contributiva italiana;

che dette domande erano state rigettate...

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