Sentenza nº 5 da Constitutional Court (Italy), 23 Gennaio 2014

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione23 Gennaio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 5

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore); in via subordinata dell’art. 14, commi 14 e 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005); in via conseguenziale dell’art. 2268, comma 1, numero 297), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), promossi dal Tribunale ordinario di Verona con ordinanza del 25 febbraio 2012 e dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Treviso con ordinanza del 9 maggio 2012, iscritte ai nn. 201 e 229 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 42, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Tribunale ordinario di Verona, con ordinanza emessa il 25 febbraio 2012 e pervenuta a questa Corte il 21 agosto 2012 (r.o. n. 201 del 2012), ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, 18 e 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore), nella parte in cui modifica il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), espungendo dalle norme mantenute in vigore il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare); il Tribunale, in via subordinata, ha sollevato, in riferimento all’art. 76 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 14 e 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005) e, per l’effetto, del d.lgs. n. 213 del 2010, nella parte in cui modifica il d.lgs. n. 179 del 2009, espungendo dalle norme mantenute in vigore il d.lgs. n. 43 del 1948.

    Con la medesima ordinanza, il Tribunale ordinario di Verona ha «consequenzialmente» sollevato, in riferimento agli artt. 76, 18 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il d.lgs. n. 43 del 1948; il medesimo Tribunale, in via subordinata, ha sollevato, in riferimento all’art. 76 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005 e, per l’effetto, dell’art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il d.lgs. n. 43 del 1948.

    Il giudice rimettente riferisce di essere investito della trattazione di un procedimento penale nei confronti di varie persone imputate del reato previsto dall’art. 3 (rectius: art. 1) del d.lgs. n. 43 del 1948, in riferimento all’azione dell’associazione denominata «Camicie verdi», poi confluita nell’associazione denominata «Guardia Nazionale Padana».

    Nell’udienza del 10 dicembre 2010 il Tribunale ordinario di Verona, dopo avere accertato che con l’art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010 era stata abrogata la norma sanzionatoria, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, ritenendo che «ciò fosse avvenuto in totale assenza di una valida delega al Governo per realizzare quell’abrogazione», e, come ricorda il Tribunale, dopo tre giorni dalla proposizione di quella questione, il Governo, con il d.lgs. n. 213 del 2010, aveva nuovamente «abrogato» il d.lgs. n. 43 del 1948, «espungendo la norma dall’elenco delle disposizioni che lo stesso Governo, con il precedente decreto legislativo n. 179 del 2009, aveva espressamente deliberato di mantenere in vigore».

    In seguito alla «nuova ed autonoma abrogazione» del d.lgs. n. 43 del 1948, la Corte costituzionale aveva restituito gli atti al collegio rimettente, per una nuova valutazione della rilevanza della questione.

    Il Tribunale ritiene che il Governo abbia adottato il nuovo decreto legislativo senza averne il potere. Pertanto, una volta dichiarata l’illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 213 del 2010, nella parte in cui modifica il d.lgs. n. 179 del 2009, espungendo dalle norme mantenute in vigore il d.lgs. n. 43 del 1948, tornerebbe ad essere rilevante l’originaria questione di legittimità attinente all’art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui ha abrogato il citato d.lgs. n. 43 del 1948.

    Come ricorda il Tribunale rimettente, con l’art. 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005, il legislatore ha delegato il Governo ad adottare, con le modalità di cui all’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e successive modificazioni, «decreti legislativi che individuano le disposizioni statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore», stabilendo al successivo comma 14-ter che «decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall’ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate».

    Il comma 14 dell’art. 14 della legge n. 246 del 2005 stabilisce che l’esercizio della delega, avente ad oggetto l’individuazione delle norme da mantenere in vigore, deve avvenire entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, consistente, a sua volta, in «ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore» della legge n. 246 del 2005, vale a dire dal 16 dicembre 2005, con conseguente individuazione del 16 dicembre 2009 quale termine finale.

    Con il d.lgs. n. 179 del 2009 il Governo ha elencato le leggi dello Stato anteriori al 1970 delle quali era «indispensabile la permanenza in vigore», e tra queste, al numero 1001 dell’Allegato 1 al citato decreto, ha indicato il d.lgs. n. 43 del 1948.

    Il successivo intervento, operato con il d.lgs. n. 213 del 2010 sul d.lgs. n. 179 del 2009 per modificarne il contenuto, sarebbe del tutto illegittimo per l’assenza di una delega al Governo ad abrogare leggi o provvedimenti già sottratti all’effetto abrogativo del comma 14-ter dell’art. 14 della legge n. 246 del 2005. L’individuazione da parte del Governo di un provvedimento del quale era «indispensabile la permanenza in vigore» avrebbe impedito che quel testo normativo fosse travolto dall’effetto abrogativo previsto dal citato comma 14-ter. Conseguentemente solo il legislatore, con una legge, avrebbe poi potuto disporne l’abrogazione.

    Secondo il giudice rimettente, il potere esercitato dal Governo, volto a “ritornare” sulle determinazioni già adottate con il d.lgs. n. 179 del 2009, non potrebbe trovare la sua fonte di legittimazione nella delega all’epoca attribuita dal comma 14 dell’art. 14 della legge n. 246 del 2005, perché quel potere era conferito per un termine complessivo di quattro anni, spirato nel dicembre 2009, vale a dire pochi giorni dopo l’adozione del decreto legislativo n. 179 del 2009. Quindi, nel dicembre 2010, allorché era stato adottato il d.lgs. n. 213 del 2010, il Governo non avrebbe avuto alcun potere di modificare il contenuto del decreto legislativo n. 179 del 2009.

    Né il potere del Governo di abrogare un provvedimento legislativo già sottratto all’effetto abrogativo del comma 14-ter dell’art. 14 della legge n. 246 del 2005 potrebbe «discendere» dal successivo comma 18, disposizione citata nell’art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010.

    Il comma 18, infatti, non consentirebbe all’esecutivo di «intervenire nuovamente sulla scelta operata nell’individuazione delle norme per le quali era “indispensabile la permanenza in vigore” e sottratte all’effetto abrogativo altrimenti conseguente», ma si limiterebbe a consentire interventi integrativi, di riassetto o correttivi rispetto alle norme mantenute in vigore e alle norme adottate per ragioni di semplificazione e di riassetto delle stesse leggi.

    La conferma di ciò deriverebbe, oltre che dal chiaro tenore del comma 18, dal fatto che il comma 14 fissa un termine preciso e definito per l’individuazione delle norme da mantenere in vigore o da lasciar perire, «mentre se si ammettesse che nel diverso e più ampio termine di cui al comma 18 il Governo avesse ancora la medesima facoltà, il termine di cui al comma 14 non avrebbe avuto alcun significato».

    La riprova ulteriore del ragionamento del giudice rimettente emergerebbe dalla previsione del comma 14-ter dell’art. 14 della legge n. 246 del 2005, il quale stabilisce inderogabilmente l’abrogazione delle norme non mantenute in vigore «decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14».

    Tale abrogazione si verificherebbe un anno prima della scadenza del termine di cui al comma 18, con l’effetto che se si ritenesse ancora possibile per il...

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