Ordinanza nº 9 da Constitutional Court (Italy), 23 Gennaio 2014

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione23 Gennaio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 9

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Verona, nel procedimento vertente tra la Pubbliuno Srl e il Comune di Bussolengo, con ordinanza del 5 febbraio 2013, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che il Giudice di pace di Verona, nel corso di un giudizio di opposizione a processo verbale per contestata violazione dell’art. 23, commi 6 e 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con ordinanza del 5 febbraio 2013, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale del citato art. 23, comma 12, del d.lgs. n. 285 del 1992;

che il giudice a quo, premesso che all’opponente era stata irrogata, in relazione alla collocazione di un cartello pubblicitario in modo difforme da quanto previsto nel provvedimento autorizzatorio, una sanzione pecuniaria di euro 1.376,55, pari al triplo di quella (asseritamente) prevista in relazione alla violazione consistente nella collocazione di un cartello in totale assenza di titolo autorizzativo – donde la rilevanza della questione –, ha ravvisato la violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza nella discriminazione che, in forza dell’applicazione della norma impugnata, verrebbe a crearsi a carico di chi, in possesso di una autorizzazione, per il solo fatto di non rispettare in parte le indicazioni in essa contenute (ad esempio la distanza dei cartelli pubblicitari dalla strada o le dimensioni degli stessi debordanti il massimo consentito), si trovi esposto – fermo restando in entrambe le ipotesi l’obbligo di rimozione dei cartelli – ad una...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT