Sentenza nº 2 da C.G.A.R. Sicilia, 15 Gennaio 2014

Data di Resoluzione15 Gennaio 2014
EmittenteC.G.A.R. Sicilia

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

Antonino Anastasi, Consigliere

Gabriele Carlotti, Consigliere, Estensore

Pietro Ciani, Consigliere

Giuseppe Mineo, Consigliere

per la riforma

della sentenza del TAR SICILIA - CATANIA :Sezione II n. 00049/2013, resa tra le parti, concernente appalto - gara per fornitura ausili per incontinenti ? annullamento in autotutela di aggiudicazione.

sul ricorso numero di registro generale 109 del 2013, proposto da:

Svas Biosana S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nunziato Antonio Medina, Andrea Scuderi, e Luigi Tretola, con domicilio eletto presso Luca Di Carlo in Palermo, via N. Morello, n. 40;

Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Seminara, con domicilio eletto presso lo Studio Allotta in Palermo, via Trentacoste, n. 89; Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, Silc S.p.A.; Artsana S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Patelli, Ruggero Tumbiolo e Salvatore Ziino, con domicilio eletto presso l'avv. Salvatore Ziino in Palermo, via Francesco Paolo di Blasi, n 16; Santex S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Mattina, con domicilio eletto presso Laura Tedesco in Palermo, via Malaspina, n. 27;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista l'ordinanza di questo Consiglio n. 106 dell?8 marzo 2013 con al quale ? riservata la decisione sull'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado ? è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata proposta dalla Svas Biosana s.p.a., rinviando alla pronuncia definitiva la decisione sul regolamento delle spese processuali della fase cautelare;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il Cons. Gabriele Carlotti e uditi per le parti gli avvocati N. A. Medina, A. Scuderi, L. Tretola, N. Seminara, F. Tedesco, su delega di C. Mattina, e R. Tumbiolo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. ? La Svas Biosana s.p.a. (nel prosieguo: Svas) ha impugnato la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto, con compensazione tra le parti delle spese processuali, il ricorso promosso in primo grado dall'odierna appellante, onde ottenere, tra l'altro, l'annullamento della delibera n. 379 in data 31 ottobre 2012 dell'Azienda sanitaria provinciale di Enna (d'ora in poi: Asp), con la quale fu annullata in autotutela l'aggiudicazione, in precedenza disposta in favore dell'odierna appellante, dei lotti 1, 2 e 5 della gara per l'affidamento di contratti di fornitura in somministrazione di ausili per incontinenti, con consegna diretta al domicilio degli aventi diritto e successiva assistenza post-vendita per il quadriennio 2011-2015.

  2. ? Si sono costituite, per resistere all'impugnazione, la Asp, la Santex s.p.a e l'Artsana s.p.a. (in seguito, rispettivamente: Santex e Artsana). La Svas ha depositato dei documenti (tra i quali alcuni ?fogli di lavoro? del Laboratorio Chimico Merceologico di Napoli); l'Artsana ha eccepito l'inammissibilità di detta documentazione a norma dell'art. 104, comma 2, c.p.a. e comunque ne ha contestato la rilevanza. L'estromissione dal giudizio di appello della documentazione prodotta dalla Svas è stata richiesta anche dall'Asp.

  3. ? In esito alla discussione, all'udienza pubblica del 12 dicembre 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

  4. ? Per la ricostruzione della complessa vicenda sulla quale si è innestata la controversia può in gran parte attingersi alla compiuta narrativa contenuta nella sentenza impugnata; deve dunque riferirsi che:

    - l'Asp, nella qualità di capofila delle Aziende sanitarie consorziate del Bacino della Sicilia Orientale e, quindi, anche per conto delle Aziende sanitarie provinciali di Catania, Siracusa, Ragusa e Messina, indisse una gara (con bando pubblicato sul supplemento alla G.U.C.E. n. GU/S 223 del 19 novembre 2011 e nella G.U.R.S., parte II, n. 48 del 2 dicembre 2011) per l'affidamento di contratti di fornitura in somministrazione di ausili per incontinenti, con consegna diretta al domicilio degli aventi diritto e successiva assistenza post-vendita, per il quadriennio 2011-2015;

    - nella seduta pubblica del 4 aprile 2012 la Commissione di gara individuò le seguenti migliori offerte: a) Svas, per il lotto 1 (Azienda sanitaria provinciale di Catania); b) Svas, per il lotto 2 (Azienda sanitaria provinciale di Siracusa); c) Fater s.p.a., per il lotto 3 (Asp); d) Fater s.p.a., per il lotto 4 (Azienda sanitaria provinciale di Ragusa); e) Svas, per il lotto 5 (Azienda sanitaria provinciale di Messina);

    - con delibera n. 640 del 12 aprile 2012, rettificata con delibera n. 785 del 10 maggio 2012, la stazione appaltante aggiudicò in via provvisoria i lotti nn. 1, 2 e 5 alla Svas;

    - con nota, n. 2381, in data 14 maggio 2012, l'Asp comunicò l'intervenuta aggiudicazione definitiva, invitando la Svas a produrre, al fine della stipulazione dei contratti, la documentazione comprovante i requisiti autodichiarati;

    - la Svas inviò la documentazione richiesta dall'amministrazione;

    - a seguito di sollecito inoltrato dalla Svas, le Aziende Ospedaliere di Siracusa, Catania e Messina, con le delibere n. 743 del 21 giugno 2012, n. 2146 del 28 giugno 2012 e n. 2146/CS del 25 luglio 2012, dichiararono di aderire alle risultanze di gara;

    - con nota del 22 giugno 2012, prot. n. 352, l'Asp rappresentò alla Svas che le concorrenti Santex e Artsana avevano mosso delle contestazioni all'intervenuta aggiudicazione e avevano fatto pervenire un'informativa (comunicata alla Asp il 15 giugno 2012), ai sensi dell'art. 243-bis del D.P.R. n. 163/2006, in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale;

    - con nota in data 25 giugno 2012 la Svas segnalò all'Asp che tali informative erano tardive in quanto pervenute ben dopo la scadenza del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale;

    - in data 9 luglio 2012 la Svas ebbe accesso alle contestazioni delle imprese controinteressate;

    - con nota, n. 4152, dell?8 agosto 2012, l'Asp osservò che i rapporti di prova nn. 4626, 4617, 4628 e 4629, relativi ad alcuni tipi di pannoloni sagomati e rettangolari, rilasciati dal Laboratorio Chimico Merceologico di Napoli, non risultavano conformi alle disposizioni riportate dal D.M. n. 332/1999, richiamato espressamente nel capitolato speciale d'appalto (CSA), per inidoneità del metodo di prelevamento, essendo stata sottoposta a prova soltanto 1 confezione da 20 pezzi invece di 3 o 4 confezioni;

    - con nota del 9 agosto 2012 la Svas rappresentò all'amministrazione che il Laboratorio aveva effettuato gli esami di rito sul prescritto numero di confezioni (ossia, su 4 confezioni) e produsse, a tal proposito, una dichiarazione del legale rappresentante del Laboratorio Chimico Merceologico di Napoli;

    - con nota, prot. n. 4295, del 21 agosto 2012, la stazione appaltante ritenne che le controdeduzioni della Svas fossero amministrativamente esaustive, invitando le Aziende interessate a stipulare i contratti di rispettiva competenza;

    - tuttavia, con successiva nota, n. 4437, del 31 agosto 2012, l'Asp richiese alla Svas tutta la documentazione propedeutica al rilascio dei certificati (rapporti di prova), contraddistinti dai nn. 4626, 4627, 4628 e 4629, rilasciati dal Laboratorio Chimico Merceologico di Napoli, dalla quale potesse evincersi la completa tracciabilità del percorso di analisi a partire dalla richiesta inoltrata al laboratorio, con indicazione dei prodotti da sottoporre a prova e del tipo di prova richiesta, nonché la richiesta di registrazione dei dispositivi in questione;

    - in riscontro a detta nota, la Svas produsse pertanto:

    1. la copia della richiesta di preventivo al Laboratorio Chimico Merceologico di Napoli in data 15 dicembre 2011;

    2. l'originale dell'offerta ricevuta dal Laboratorio n. 759/R del 19 dicembre 2011;

    3. la copia conforme del modulo di accettazione dei campioni del 23 dicembre 2011;

    4. la copia del DDT (documento di trasporto) della Svas n. 2411 del 23 dicembre 2011;

    5. gli originali dei rapporti di prova nn. 4626, 4627, 4628 e 4629 del 29 dicembre 2011;

    6. la copia conforme della fattura n. 971 del 30 dicembre 2011 relativa all'esecuzione dei predetti rapporti di prova;

      - la Svas rilevò pure che l'assenza, nella banca dati del Ministero della Salute, dei dispositivi contraddistinti da nn. 62935/R, 62936/R e 62877/R era probabilmente dovuta all'aggiornamento in corso, presso tale Ministero, della nuova ragione sociale della Svas e produsse:

    7. la copia conforme all'originale della notifica di conformità per l'immissione in commercio del dispositivo ?mutande a rete? del 6 febbraio 1998 (della Farmex s.r.l., poi Svas);

    8. la copia conforme all'originale della cartolina postale con timbro di ricezione del Ministero della sanità in data 12 febbraio 1998;

    9. la copia conforme della schermata del sito https://nsis.sanita.it in data 8 giugno 2010, relativa ai progressivi di sistema attribuiti al dispositivo medico ?mutande a rete? nelle sue quattro misure, a seguito di comunicazione del nuovo confezionamento;

      - con nota del 19 settembre 2012, l'Asp comunicò alla Svas l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale annullamento dell'aggiudicazione relativa ai lotti nn. 1, 2 e 5 (avendo la Commissione Tecnica di valutazione ritenuto non esaustiva, e in difformità da quanto richiesto, la documentazione prodotta) e al conseguente scorrimento della graduatoria;

      - in pari data (19 settembre 2012) la stazione appaltante invitò le imprese seconde classificate per i lotti nn. 1, 2 e 5 a proporre una miglioria sulle offerte già presentate;

      - in data 31 ottobre 2012 la Svas chiese di archiviare il procedimento, motivando le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT