Sentenza nº 166 da Council of State (Italy), 17 Gennaio 2014

Data di Resoluzione17 Gennaio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Mario Luigi Torsello, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Sabato Malinconico, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

per la riforma

entrambi i ricorsi

della sentenza del T.A.R. Toscana, Sezione II, n. 98/2013, resa tra le parti, concernente approvazione turni ed orari del servizio pubblico di taxi per il mese di novembre 2012.

sul ricorso numero di registro generale 3687 del 2013, proposto dalla Cooperativa Tassisti Pisani, rappresentata e difesa dagli avv. Leopoldo Facciotti e Gianna Fiaschi, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via G. Gioacchino Belli 36;

Consorzio Taxi Area Pisana, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Dettori, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, piazza SS. Apostoli 66;

Comune di Pisa, rappresentato e difeso dagli avv. Susanna Caponi, Gloria Lazzeri e Giuseppina Gigliotti, con domicilio eletto presso Benito Panariti in Roma, via Celimontana 38;

Leonardo Di Prete, Maurizio Di Prete, Toni Zurrida, Radu Traian Hota, Sebastiano Mordà, Roberto Gentilini, Ranieri Piaggesi e Andrea Meini, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Dettori, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, piazza SS. Apostoli 66; Gianfranco Bonaldi, David Grasci Puccini, Radomir Zoran;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Taxi Area Pisana, del Comune di Pisa nonché degli ulteriori nominati in epigrafe;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2013 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati avv. Leopoldo Facciotti, avv. Salvatore Dettori e avv. Benito Panariti su delega degli avv.ti Giuseppina Gigliotti, Gloria Lazzeri e Susanna Caponi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 4100 del 2013, proposto dal Comune di Pisa, rappresentato e difeso dagli avv. Susanna Caponi, Gloria Lazzeri, Giuseppina Gigliotti, con domicilio eletto presso Benito Panariti in Roma, via Celimontana 38;

Consorzio Taxi Area Pisana, Leonardo Di Prete, Maurizio Di Prete, Toni Zurridda, Traian Hota Radu, Sebastiano Morda', Roberto Gentilini, Ranieri Piaggesi, Andrea Meini, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Dettori, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, piazza SS. Apostoli 66; Gianfranco Bonaldi, David Grasci Puccini;

Cooperativa Taxi Pisani, Zoran Radomir;

FATTO e DIRITTO

Il Consorzio Taxi Area Pisana - Con.T.A.P. (di seguito, il CONTAP) ed i suoi appartenenti ricorrevano dinanzi al T.A.R. per la Toscana contro il Comune di Pisa avverso il provvedimento dirigenziale DN-18/978 del 30.10.2012, recante ?Approvazione turni ed orari del Servizio Pubblico di taxi per il mese di novembre 2012?, che aveva appunto stabilito le turnazioni del servizio taxi comunale per tale mese.

L'atto veniva contestato per il fatto di imporre orari giornalieri massimi di attività per ogni impresa, così impedendo una libera concorrenza tra gli operatori alla luce di quanto previsto dal D.L. n. 1/2012. Gli aderenti al consorzio opponevano di avere tutti assunto un altro autista, sì da poter aumentare liberamente le ore di attività complessiva, pur nel rispetto dei turni massimi di guida prescritti per ogni singolo conducente.

Il ricorso poggiava, più analiticamente, su motivi che il Giudice di prime cure avrebbe così sunteggiato.

?Il primo dei cinque motivi di ricorso denuncia l'incompetenza relativa del dirigente che ha emesso il provvedimento impugnato in quanto secondo la L. 21/1992 e la L.R. 67/1995 è il Consiglio Comunale che deve stabilire in concreto le modalità di svolgimento del servizio che non siano meramente esecutive dei limiti fissati dal regolamento.

Il provvedimento in questione, invece, è stato assunto in attuazione di due delibere della Giunta comunale la cui legittimità viene parimenti contestata perché il Consiglio Comunale non può delegare alla Giunta le sue competenze.

Il secondo motivo contesta la violazione dell'art.27 del Regolamento Comunale, dell'art. 36, comma 2, D.L. 1/2012 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

L'art. 27 citato si limita a disporre che il servizio di taxi si esplica nell'arco della 24 ore precisando solo che è necessario un riposo di sei ore tra un turno e l'altro e che dopo il turno notturno è obbligatorio il riposo.

Il provvedimento inserisce, invece, limiti ulteriori che non tengono conto del fatto che alcuni titolari di licenze si sono muniti di un collaboratore che non presenta più i limiti previsti dall'art. 10 L. 21/1992, dopo la modifica operata con l'art. 36, comma 2, D.L. 1/2012.

In virtù di questa modifica il legislatore non avendo fatto la scelta di liberalizzare completamente il settore ha consentito ai titolari di licenza di poter utilizzare più a lungo l'autovettura con conseguente aumento della disponibilità per l'utenza.

Il provvedimento impugnato, al contrario, dispone che i titolari di licenze di taxi non condotte personalmente dovranno prestare servizio osservando la stessa turnazione dei titolari di licenza singola.

Inoltre il Comune nonostante vi sia un numero di licenze inferiore di tre unità al numero previsto non ha coperto i turni delle tre licenze mancanti con i mezzi esistenti nonostante il flusso di traffico generato dall'aeroporto e dalla stazione ferroviaria e non ha previsto alcuna differenza...

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