Sentenza nº 230 da Council of State (Italy), 17 Gennaio 2014

Data di Resoluzione17 Gennaio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LIGURIA - GENOVA, SEZIONE I, n. 1277/2012, resa tra le parti e concernente: silenzio relativo a istanza di attestazione della formazione del silenzio assenso su istanze di condono edilizio;

sul ricorso numero di registro generale 9290 del 2012, proposto da:

Comune di Ventimiglia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Maoli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco Paoletti, in Roma, via G. Carducci, 4;

Miceli Fortunata, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Massa e Ludovico Villani, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Asiago, 8;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Mozzati, per delega dell'avvocato Maoli, e Franzin, per delega dell'avvocato Villani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per la Liguria accoglieva il ricorso n. 500 del 2012 (notificato il 28 maggio 2012 e depositato il 1° giugno 2012), proposto dalla ricorrente Miceli Fortunata nei confronti del Comune di Ventimiglia e volto all'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione comunale sulle istanze da essa presentate il 1° giungo 2011 ed il 18 aprile 2012, con le quali era stato chiesto il rilascio, ai sensi dell'art. 6, comma 7, l. reg. - Liguria 29 marzo 2004, n. 5, dell'attestazione di intervenuta formazione del silenzio assenso sulle domande di condono edilizio presentate il 9 luglio 1987 dal dante causa dell'istante in relazione a tre fabbricati residenziali realizzati negli anni ?70 in località Peglia, in assenza di titolo edilizio.

  2. In precedenza lo stesso T.a.r., con sentenza n. 625 del 12 aprile 2007, aveva annullato i provvedimenti di diniego del condono edilizio e di demolizione emessi dall'Amministrazione comunale nell'anno 1992 e motivati dall'esistenza, all'epoca della realizzazione dei fabbricati in questione, di un vincolo di inedificabilità prevista dal piano regolatore generale, rilevando che detto vincolo preordinato all'espropriazione, esistente al momento della realizzazione delle opere, era, nelle more, scaduto per decorrenza del quinquennio e non poteva, pertanto, ritenersi preclusivo del condono edilizio, ai sensi dell'art. 33 l. n. 47 del 1985.

  3. Dopo che il Comune, diffidato dal difensore della parte vittoriosa, con nota dell?11 marzo 2008 aveva chiesto un'integrazione documentale, tra cui la produzione di un atto di «impegno unilaterale per il recupero urbanistico» (come previsto dall'art. 35 l. n. 47 del 1985 per i comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765), in gran parte assolta dal tecnico dell'odierna ricorrente, ma con la riserva che...

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