Sentenza nº 99 da Council of State (Italy), 14 Gennaio 2014

Data di Resoluzione14 Gennaio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Romeo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 00478/2013, resa tra le parti, concernente l'aggiornamento del contributo dovuto per pagamento della quota sociale per ricovero in residenza sanitaria assistita

sul ricorso numero di registro generale 5758 del 2013, proposto da:

Rita Lombardo, Nunzia Mattone, Giuseppa Lombardo, Coordinamento Etico Nazionale dei Caregivers, rappresentati e difesi dall'Avv. Ilaria Romagnoli, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Ilaria Romagnoli in Roma, via Livio Andronico, n. 24;

Comune di Livorno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Macchia, con domicilio eletto presso Studio Grez in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Baldi, con domicilio eletto presso l'Avv. Marcello Cecchetti in Roma, via Antonio Mordini, n. 14;

A.S.L. 6 - Livorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Livorno e della Regione Toscana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l'Avv. Romagnoli, l'Avv. Cecchetti, su delega dell'Avv. Baldi, e l'Avv. Barboni su delega dell'Avv. Macchia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. La sig.ra Nunzia Mattone, che ha 92 anni, è invalida civile al 100% ed è affetta da oltre venti anni da una grave patologia psichiatrica, sindrome dissociativa, psicosi paranoidea, sindrome di delirio di persecuzione a sfondo religioso, vascolopatia cerebrale ingravescente che la rende totalmente non autosufficiente.

  2. Dal 1995 l'anziana inferma, su richiesta dei familiari, veniva ospitata nell'Istituto ? Residenza Sanitaria Assistenziale ?Giovanni Pascoli? di Livorno, via di Montenero, n. 90, di proprietà del Comune di Livorno.

  3. Contestualmente all'atto di ingresso in residenza veniva richiesto ai figli di sottoscrivere una impegnativa al pagamento di parte della quota sociale in proporzione ai propri redditi in qualità di obbligati agli alimenti e venivano determinate ripartizioni a carico della sig.ra Mattone, dei familiari e dello stesso Comune di Livorno.

  4. Successivamente, essendo la figlia della sig.ra Mattone, sig.ra Giuseppa Lombardo, anch'ella invalida civile e titolare di redditi meramente assistenziali ed essendo l'altro figlio, sig. Antonio Lombardo, residente in Germania e, dunque, non prontamente reperibile, il Comune poneva interamente a carico delle sole sig.re Nunzia Mattone e Rita Lombardo la quota sociale per il ricovero della paziente.

  5. Tale situazione si è protratta sino al mese di marzo 2011, allorché il Comune di Livorno preannunciava alla figlia, sig.ra Rita Lombardo, che l'amministrazione avrebbe attuato la normativa regionale n. 66/2008 e rideterminato le quote di compartecipazione alla retta di ricovero degli utenti e dei parenti, tenendo in considerazione i redditi ISEE dei parenti di primo grado e invitando all'invio della documentazione reddituale della questione.

  6. La sig.ra Rita Lombardo, in seguito, riceveva le rideterminazioni della parte di quota sociale a carico proprio, della madre e degli altri figli (Antonio e Giuseppe), oggetto del presente giudizio.

  7. La sig.ra Nunzia Mattone percepisce esclusivamente redditi da pensione sociale e un'indennità di accompagnamento per un totale di ? 1.077,87 mensili per l'anno 2010.

  8. Pertanto il suo ISEE, tenendo correttamente conto dei soli redditi imponibili ai fini IRPEF, è risultato pari a 0.

  9. Nel corso degli anni i parenti della sig.ra Mattone cessavano i pagamenti, non potendo sostenerne il peso, mentre ella ha versato solo una parte dei propri redditi, riservandosi una franchigia per poter far fronte alle spese di prima necessità.

  10. La posizione debitoria della sig.ra Mattone nei confronti del Comune di Livorno, quindi, si è aggravata sino a raggiungere la ragguardevole cifra di ? 100.000,00 circa: una pesante esposizione debitoria che, a quanto è dato leggere nel ricorso in appello (p. 4), graverebbe anche sui parenti.

  11. I familiari della sig.ra Nunzia Mattone adìvano, pertanto, il T.A.R. Toscana, prima con ricorso e, successivamente, con motivi aggiunti, per vedere annullare i provvedimenti con i quali assumevano che il Comune di Livorno avesse illegittimamente rideterminato le quote di compartecipazione alla retta di ricovero dell'assistita e dei parenti, tendendo in considerazione i redditi ISEE dei parenti di primo grado e invitando all'invio della documentazione reddituale.

  12. I ricorrenti in prime cure deducevano i seguenti motivi:

    1) la violazione di legge con riferimento all'art. 54 della l. 289/2002, agli artt. 1 e 3octies del d. lgs. 502/1992, al DPCM 29 novembre 2001, all. 1, lett. H, all'art. 3, comma 2ter, del d. lgs. 109/1998, al DPCM 14 febbraio 2001, all. 1;

    2) la violazione di legge in relazione all'art. 54 della l. 289/2002, agli artt. 1 e 3septies del d. lgs. 502/1992, al DPCM 29 novembre 2001, all. 1, lett. H; all'art. 2, comma 6, del d. lgs. 109/1998, al DPCM 14 febbraio 2011, all. 1;

    3) l'eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza; contraddittorietà nei provvedimenti istruttori con il provvedimento; la violazione del d. lgs. 109/1998, tab. 1, per aver incluso e computato nel calcolo della retta a carico della sig.ra Nunzia Mattone gli emolumenti relativi a pensione sociale e indennità di accompagnamento;

    4) l'illegittimità costituzionale della sopravvenuta L.R. 66/2008 per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. m), e dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

    5) l'eccesso di potere, l'irragionevolezza, la mancanza di trasparenza, l'illogicità degli atti impugnati, la violazione degli artt. 1, 2, 3, 7 e 22 della l. 241/1990, l'errato computo della posizione debitoria.

  13. Nella successiva impugnazione per motivi aggiunti, oltre ai già indicati motivi, i ricorrenti deducevano, altresì, l'eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza, la violazione di legge in riferimento agli artt. 3, 32, 38 Cost., all'art. 2, comma quarto, del d. lgs. 109/1998 e alla l. 18/2009 di ratifica della Convenzione di New York del 13 dicembre 2006.

  14. Si costituivano in giudizio il Comune di Livorno e la Regione Toscana, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

  15. Il T.A.R. Toscana, con la sentenza n. 478 del 25.3.2013, ha tuttavia respinto il ricorso, facendo soprattutto leva sulla sentenza della Corte Cost. n. 296 del 19.12.2012, intervenuta nelle more del primo giudizio, la quale ha respinto le questioni di costituzionalità sollevate dal T.A.R. Toscana, in altro e analogo giudizio, con riferimento alla L.R. 66/2008.

  16. Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli originari ricorrenti, deducendo i seguenti motivi:

    1) l'errato accoglimento dell'interpretazione ?abrogativa? dell'art. 3, comma 2ter, del d. lgs. 109/1998, propugnata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 296/2012, la ritenuta erronea costituzionalità dell'art. 14 della L.R. 66/2008 rispetto ad ulteriori profili non considerati, l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 3, comma 2ter, del d. lgs. 109/1998.

    2) l'errato...

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