Sentenza nº 46 da Council of State (Italy), 10 Gennaio 2014

Data di Resoluzione10 Gennaio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Marzio Branca, Presidente FF

Sergio De Felice, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Francesca Quadri, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

per la riforma

quanto al ricorso n. 1808 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione V n. 00570/2013, resa tra le parti, concernente restituzione aree di proprietà - risarcimento danni - mcp

quanto al ricorso n. 1886 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli: Sezione V n. 00570/2013, resa tra le parti, concernente restituzione aree di proprietà - ris. danni

sul ricorso numero di registro generale 1808 del 2013, proposto da:

Astaldi Spain persona del legale rappresentante in carica in proprio e quale Mandataria Ati, Ati-Icla-Impregilo e Costruire Spa, rappresentati e difesi dagli avv. Ennio Magrì, Gerardo Romano Cesareo, con domicilio eletto presso Ennio Magrì in Roma, via Guido D'Arezzo 18;

Nicola Baiano, rappresentato e difeso dagli avv. Orazio Abbamonte, Giuseppe Abbamonte, Giuseppe D'Acunto, con domicilio eletto presso Giuseppe Abbamonte in Roma, via Terenzio, 7 c/o R. Titomanlio;

Sepsa Spa; Eav-Ente Autonomo Volturno Srl, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Della Corte, con domicilio eletto presso Salvatore Della Corte in Roma, via Vittorio Veneto 169; U.T.G. - Prefettura di Napoli -Ministero degli Interni, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge,;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Nicola Baiano e di Eav-Ente Autonomo Volturno Srl e di U.T.G. - Prefettura di Napoli -Ministero degli Interni e di U.T.G. - Prefettura di Napoli e di Astaldi Spa Capogruppo Ati e di Ente Autonomo Volturno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2013 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli Avvocati Ambroselli, per delega dell'Avv. Magrì, Romano Cesareo, Abbamonte, Della Corte e l'Avvocato dello Stato Giacobbe;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 1886 del 2013, proposto da:

Nicola Baiano, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Abbamonte, Giuseppe D'Acunto, con domicilio eletto presso Giuseppe Abbamonte in Roma, via Terenzio N.7;

U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge; Astaldi Spa Capogruppo Ati, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Gerardo Romano Cesareo, Ennio Magri', con domicilio eletto presso Ennio Magri' in Roma, via Guido D'Arezzo N.18; Ati - Icla Impregilo e Costruire Spa, Sepsa Spa;

Ente Autonomo Volturno, , in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Della Corte, con domicilio eletto presso Salvatore Della Corte in Roma, via Vittorio Veneto 169;

FATTO

Con la sentenza in epigrafe appellata il Tribunale amministrativo regionale della Campania ? sede di Napoli ? ha in parte accolto il ricorso di primo grado in riassunzione notificato il 30 ottobre 2008 e depositato il 5 novembre successivo proposto da Baiano Nicola, odierna parte appellante nell'ambito del ricorso n. 1886/2013 volto ad ottenere la restituzione delle aree di sua proprietà di cui alle particelle catastali nn.1349 e 1352 quartiere Pianura Napoli ed il risarcimento del danno patito a causa dell'illegittima occupazione delle stesse.

Il primo giudice ha, nella parte in fatto della gravata decisione n. 570/2013, ricostruito la complessa vicenda giuziaria per cui è causa.

Ha in proposito evidenziato che - il Baiano era proprietario di un complesso immobiliare sito in Napoli, quartiere Pianura, composto da terreni, fabbricati e capannoni riportati nel Catasto Urbano F.10 mapp. da 108 a 117, nonché 125,401, 402 e riportati nel Catasto Terreni dello stesso Comune al F. 91, part.lle 125,487, 529,631,39 e 500 con ingresso da Via Montagna Spaccata confinante con la Ferrovia Circumflegrea.

Detto complesso immobiliare era stato oggetto di due diversi provvedimenti di occupazione temporanea, (con l'ordinanza n.52 del 13.5.1989 il Presidente della Giunta Regionale della Campania quale Commissario Straordinario del Governo, ex lege n.219/81 dispose l'occupazione d'urgenza di alcune zone della proprietà sopra indicata, puntualmente ed analiticamente descritte in quell'atto;

- con decreto 18.4.1997 n.40262/2 Settore C/1^ del Prefetto di Napoli venne disposta l'occupazione di urgenza di parte degli immobili sopra-indicati, a favore della S.p.A. Astaldi in proprio e quale capogruppo di imprese associate).

In seguito, con nota del 20.9.2002, consegnata al Baiano in data 26 settembre 2002, la Sepsa a mezzo del concessionario raggruppamento di imprese aveva proceduto all'offerta delle indennità che però non erano state accettate.

Il Baiano insorse innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli, chiedendo la determinazione dell'indennità:la Giunta Speciale con la sentenza 27/03 del 4.12.2003 decise nel merito solo con riferimento all'ordinanza n.52/89 del Presidente della G.R.C. quale Commissario Straordinario di Governo, mentre declinò la propria competenza in favore dell'A.G.O. relativamente a quella parte di domanda tendente ad ottenere la determinazione delle indennità espropriative delle aree e dei manufatti di proprietà dell'attore, occupati in virtù del Decreto Prefettizio n.402662/2^ settore C/1 del 18.4.1997.

Con ordinanza n.449 del 9.12.1993 del Presidente della G.R.C. quale Commissario Straordinario di Governo, era stato precedentemente revocato il vincolo di espropriazione ed il vincolo di occupazione temporanea sulle particelle n.631 e 529 sottraendo così il terreno alla disponibilità dell'ATI Astaldi.

Nelle more dell'occupazione da parte della SEPSA e della ASTALDI, quest'ultima società frazionò le particelle catastali in quattro diverse particelle, a tale frazionamento seguì la ?Variante? approvata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con cui si escludeva dal Piano di Lavoro la zona di cui alle particelle 1349 e 1352.

Con il decreto 4096/1° Sett. B del 7.10.2002 il Prefetto di Napoli pronunziaò l'espropriazione per pubblica utilità in danno del Baiano, ma limitatamente alle particelle 1350 e 1351.

Ne conseguiva che le particelle 1349 e 1352 avrebbero dovuto essere restuite al Baiano medesimo (il che non avvenne) e che sia la SEPSA che la Astaldi, entrambe destinatarie degli effetti del richiamato decreto di esproprio versavano in stato di illegittimità nel permanere nella occupazione di zone non espropriate (particelle 1349 e 1352)e non più necessarie ai fini del procedimento ablatorio.

Il Baiano chiese la restituzione dei beni prima occupati e poi dismessi al Tribunale Ordinario di Napoli che dichiarò il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice Amministrativo sulla restituzione delle aree (trattenendo la causa per la parte relativa alla opposizione alla stima) con decisione confermata dalla SS.UU. della Corte di Cassazione il 4.4.2008 in sede di Regolamento Preventivo di giurisdizione.

Il giudizio venne quindi riassunto innanzi al Tar.

Il Baiano, aveva quindi precisato le proprie conclusioni, che consistevano nella restituzione delle aree di sua proprietà di cui alle particelle catastali nn.1349 e 1352 quartiere Pianura Napoli ed il risarcimento (da determinarsi anche a mezzo di Ctu) del danno patito a causa dell'illegittima occupazione delle stesse, facendo presente che la restituzione conseguiva alla circostanza che - in data 3 gennaio 2005 il Prefetto aveva comunicato ad Astaldi e SEPSA che, dopo il frazionamento in 4 diverse particelle con i numeri 1350,1351 e 1349 e 1352, queste ultime due avrebbero dovuto essere restituite in quanto non più necessarie, con riconsegna immediata al Baiano Nicola.

La mancata restituzione aveva comportato un danno gravissimo all'originario ricorrente, il quale era già titolare del ?Programma Integrato in variante al P.R.G.? approvato con Decreto del Presidente della G.R. della Campania del 6 agosto 2001 n.1644 .

Il Tar, dopo avere disposto una articolata ed approfondita consulenza tecnica, seguita da fitto contraddittorio processuale a chiarimento, ha introitato la causa accogliendo in parte il mezzo di primo grado.

Ha in primo luogo disatteso l'eccezione di difetto di giurisdizione quanto al petitum voto ad ottenere la restituzione delle due particelle, oggi accatastate con i numeri 1349 e 1352.

V'era infatti stata spendita del potere amministrativo, in quanto le dette particelle erano state in origine interessate da una legittima procedura ablatoria e solo la successiva mancata ricomprensione di esse nel decreto di esproprio (un fatto sopravvenuto) ne ebbe a determinare l'indebita ritenzione da parte di Astaldi.

Peraltro la Corte regolatrice del conflitto di giurisdizione aveva affertato la spettanza della cognizione della causa al plesso giurisdizionale amministrativo (con ciò confermando la declinatoria del Tribunale Civile di Napoli con sentenza del 13 luglio 2006).

Affermata poi la legittimazione a ricorrere in capo al Baiano (proprietario delle aree asseritamente trattenute indebitamente) e la legittimazione passiva sia di S.E.P.S.A. che di Astaldi, (la prima era stata la beneficiaria del procedimento espropriativo, e la seconda, quale concessionaria dei lavori, era tuttora nel possesso delle aree delle quali si era chiesta la restituzione) ha esaminato in primo luogo il petitum restitutorio.

Quest'ultimo è stato accolto, sulla scorta della considerazione per cui le aree delle quali si...

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