Sentenza nº 59 da Council of State (Italy), 10 Gennaio 2014

Data di Resoluzione10 Gennaio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

Hadrian Simonetti, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00968/2006, resa tra le parti, concernente approvazione del tetto di spesa anno 2004

sul ricorso numero di registro generale 4407 del 2007, proposto da:

Centro Ricerche Biochimiche del dott. Pietro Tedesco, Laboratorio Analisi "Biomedica", Laboratorio Analisi dott. Fernando De Marco, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Nichil, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza n. 24;

Ex Azienda U.S.L. Le/2 di Maglie, ora A.S.L. di Lecce, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Ancora, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza n. 24;

Regione Puglia;

Laboratorio Analisi Cliniche San Giorgio; Studio Radiologico dottori G. e P. Quarta Colosso; Studio Dentistico dott. Roberto Resci;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A.S.L. Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Marchese su delega di Nichil e Ancora;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Centro Ricerche Biochimiche del dott. Pietro Tedesco, il Laboratorio di analisi dott. Fernando De Marco ed il Laboratorio di analisi Biomedia, strutture provvisoriamente accreditate operanti nell'ambito della A.USL LE 2 di Maglie (ora ASL di Lecce), impugnavano davanti al TAR per la Puglia la deliberazione 16 novembre 2004 n. 746 del Direttore generale della stessa A.USL LE 2, di rideterminazione dei tetti massimi di spesa per l'anno 2004 con incremento massimo dell?8% rispetto al tetto massimo del 2003 ripartito secondo i fissati criteri, i contratti integrativi sottoscritti nel mese di dicembre 2004 in esecuzione di tale provvedimento e la deliberazione 3 settembre 2004 n. 1366 della Giunta regionale pugliese, di approvazione del DIEF, ove interpretata nel senso voluto dall'A.USL; poi con motivi aggiunti impugnavano anche le note aziendali in data 1° marzo 2005, di comunicazione del tetto di spesa a valere in via provvisoria per l'anno 2005, pari a quello del 2004 incrementato del 3,8%.

Con sentenza 23 marzo 2006 n. 968, non risultante notificata, il TAR per la Puglia, sede di Bari, sezione seconda, ha respinto il ricorso e dichiarato irricevibili di motivi aggiunti.

Premesso che la sentenza, adottata in udienza in cui c'erano molte cause analoghe, è di tipo ?generale? e non considera la fattispecie concreta, a sostegno dell'appello hanno esposto doglianze riassunte qui di seguito:

(a) - Nella parte finale della pronuncia si assume che, a causa del mancato accordo con i rappresentanti delle strutture private sul riparto dell'incremento dell?8%, il Direttore generale avrebbe attribuito alle stesse l'incremento massimo, mentre in ricorso si lamentava proprio che non lo era stato, avendo l'A.USL ripartito tale quota migliorativa tra le varie branche, utilizzando i criteri esposti nelle premesse (tra cui quello di attribuire il 40% dell'incremento in proporzione diretta ai fatturati storici ed il 60% in proporzione inversa) a loro volta oggetto di contestazione poiché difformi da quanto stabilito, previ accordi da cui si era dissociata la sola ANISAP, dalla Regione con la d.G.R. n. 1366/2004 prevedente tout court l'incremento dell?8%, salva la facoltà di tener conto dei criteri indicati dalla Giunta stessa nel caso di non adesione delle strutture ai predetti accordi. In altri termini, il Direttore generale, senza convocare le strutture, ha agito come se gli accordi regionali non vi fossero o non fossero stati accettati da alcuna struttura; in tal modo ha altresì stravolto il sistema di competenze di cui all'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, all'art. 30 della l.r. n. 4 del 12003 ed all'art. 17 l.r. n. 14 del 2004.

Quand'anche la delibera regionale avesse previsto in via principale (e non residuale) la possibilità dei direttori generali di discostarsi dagli accordi regionali e di procedere ad un riequilibrio tra settori o tra strutture dello stesso settore, i criteri seguiti dall'A.USL contrasterebbero con quelli regionali, nonché con l'intero sistema normativo, essendo manifestamente illogici e poco rispondenti alle situazioni di fatto prese in considerazione. La Regione non ha infatti previsto l'attribuzione del 40% dell'incremento in proporzione diretta ed il 60% in senso inverso. Ad esempio, nel quarto e quinto capoverso di pag. 3 della delibera dell'Azienda si manifesta la necessità di agevolare la libera scelta mediante la correzione della precedente prassi di incremento in misura uguale per tutte le strutture (determinante, ad avviso dell'A.USL, situazioni di sostanziale squilibrio dell'offerta) e di garantire la libera scelta mediante il riequilibrio dell'offerta anche in ambito distrettuale tenendo conto della presenza di strutture pubbliche ed equiparate nel territorio; ma tali valutazioni, oltre ad esorbitare dagli ambiti fissati con la delibera regionale, sono illogiche, contraddittorie, inopportune e contrastano con i principi del sistema di piena parità e libera concorrenza tra strutture pubbliche e private accreditate al fine di consentire il miglioramento dell'offerta qualitativa e quantitativa. Privilegiano infatti le strutture con fatturato minore a scapito di quelle con fatturato maggiore grazie alle proprie capacità organizzative, personale e mezzi impiegati; ciò evidentemente allo scopo di livellare il volume delle prestazioni erogabili da ciascuna. Non sussiste poi l'addotta situazione di squilibrio nel distretto, che nel periodo estivo vede triplicare la popolazione, con conseguente impossibilità delle strutture pubbliche di far fronte alla domanda.

(b) - Il TAR non si è pronunziato sulle censure secondo cui rientra nella competenza della Giunta regionale definire la disciplina contrattuale con le strutture, lasciando alle aziende un residuo margine solo nel caso non siano intervenuti i provvedimenti economico finanziari di indirizzo per l'anno 2004 e non si sia proceduto al riparto del fondo regionale. I compiti delle aziende sono invece quelli di accreditare i soggetti, stipulare i contratti sulla base degli indirizzi regionali, remunerare i volumi di prestazioni eccedenti nella misura del 30% delle tariffe intere e comunque non oltre il 50%, surrogare la determinazione regionale fino al momento in cui essa intervenga. Tanto è previsto anche nella d.G.R.1366/2004. Nella specie, invece, il Direttore generale, pur in presenza del documento regionale di indirizzo e degli accordi regionali, ha rideterminato esso stesso i tetti di spesa per l'anno 2004, mentre in tal modo avrebbe dovuto operare solo nei riguardi degli operatori non partecipanti agli accordi o dissenzienti.

(c) - L'A.USL non indica quali disposizioni regionali l'abbiano indotta alle scelte in questione. Sembra dai contratti che tali scelte sarebbero...

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