Sentenza nº 25 da Council of State (Italy), 09 Gennaio 2014

Data di Resoluzione09 Gennaio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA, SEZIONE II, n. 00387/2008, resa tra le parti, concernente annullamento di autorizzazione paesaggistica per realizzazione di unità immobiliari

sul ricorso numero di registro generale 3898 del 2009, proposto da:

Travel s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Contu, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Massimi 154;

Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggio, patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Cagliari e Oristano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

Comune di Villasimius, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Candio, con domicilio eletto presso Nicola Giancaspro in Roma, via Postumia 1;

Seal s.r.l. - Società per l'edilizia appalti e lavori;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni architettonici, paesaggio, patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Cagliari e Oristano e del Comune di Villasimius;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2013 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Tedeschini per delega di Contu, dell'avvocato dello Stato Grasso, e Barberis, per delega di Candio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Con distinti ricorsi proposti davanti al Tribunale amministrativo per la Sardegna, la Travel s.r.l. impugnava decreto 16 marzo 2005, prot n. 3117, con il quale il Soprintendente per i beni architettonici, paesaggio, patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico per le province di Cagliari e Oristano, disponeva l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata in suo favore in data 18 gennaio 2005 dal Comune di Villasimius per la realizzazione di n. 36 unità immobiliari nella lottizzazione ?Porto Carbonara 1?, in località ?Campus?, e i conseguenti provvedimenti, adottati dall'amministrazione comunale, di sospensione dei lavori (ordinanza n. 1 del 18 gennaio 2006 del responsabile del settore edilizia privata e pubblica) e dell'esame della richiesta di proroga della convenzione di lottizzazione formulata dalla ricorrente (delibera del consiglio comunale n. 29 del 30 novembre 2004).

  2. Riuniti i ricorsi, il giudice adito respingeva il primo e dichiarava conseguentemente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il secondo.

  3. Con il presente appello la Travel s.r.l. impugna entrambi queste statuizioni.

  4. Si sono costituite in resistenza le amministrazioni indicate in epigrafe. Non si è invece costituita la Seal s.r.l., interveniente ad adiuvandum in primo grado.

    DIRITTO

  5. Con il primo e secondo motivo d'appello la Travel s.r.l. censura, rispettivamente, il mancato accoglimento delle doglianze di omessa comunicazione del preavviso di rigetto e di avvio del procedimento ex artt. 10-bis e 7 l. 7 agosto 1990, n. 241.

    1.1 Con i motivi da terzo a sesto la società appellante ripropone le censure relative alle motivazioni addotte dalla Soprintendenza a sostegno dell'annullamento impugnato.

    Sostiene innanzitutto che è irrilevante il presupposto, addotto nel provvedimento, consistente nella mancata adozione del piano urbanistico comunale da parte di Villasimius ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. reg. Sardegna 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale). Ad avviso della Travel sussiste infatti nel caso di specie l'ipotesi derogatoria dell'art. 4 (Interventi ammissibili), comma 2, della legge regionale, consistente nel fatto che l'intervento è previsto in strumenti urbanistici attuativi approvati o convenzionati prima del 10 agosto 2004, in esecuzione del quale a tale data sono state avviate le opere di urbanizzazione, ed inoltre è stato realizzato il reticolo stradale e si è verificata una trasformazione irreversibile del territorio.

    La società appellante assume inoltre non essere conferente il riferimento dell'autorità preposta al vincolo a profili di carattere urbanistico, quale l'intervenuta scadenza della convenzione di lottizzazione. Aggiunge che tale riferimento è in ogni caso erroneo, visto che dopo la scadenza originaria del 2 ottobre...

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