Sentenza nº 1962 da Council of State (Italy), 10 Aprile 2013

Data di Resoluzione10 Aprile 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

per l'esecuzione

quanto al ricorso n. 3273 del 2007 e al ricorso n. 5746 del 2010:

della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 04267/2007 e delle sentenze di ottemperanza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 03817/2008, n. 2153/2010 e n. 8420/2010 rese tra le parti;

sul ricorso numero di registro generale 3273 del 2007, proposto da:

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., rappresentata e difesa, da ultimo, dagli avv. Roberto Mastroianni, Marco Annoni, Diego Vaiano, e Felice Lorusso, con domicilio eletto presso l'avv. Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, Renato Verna, Rosanna Lanza, con domicilio eletto presso Roberto Ciociola in Roma, via Bertoloni, 37; Giunta Comunale di Bari, Consiglio Comunale di Bari;

Complesso Residenziale Bari 2 S.r.l.;

Commissione di Manutenzione della Corte d'Appello di Bari;

Giuseppe Albenzio quale commissario ad acta;

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Puglia in Persona del Presidente P.T., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso l'Ufficio Delegazione Romana della Regione Puglia in Roma, via Barberini, 36;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e della Regione Puglia in Persona del Presidente P.T., del Comune di Bari, della Commissione di Manutenzione della Corte d'Appello di Bari e del Prefetto di Bari quale Commissario ad Acta nominato con decisione del Consiglio di Stato, sez. V, n. 3817/2008;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2013 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Lorusso, Mastroianni , Bucci, e Isabella Loiodice;

sul ricorso numero di registro generale 5746 del 2010, proposto da:

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;

Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Aldo Loiodice, Isabella Loiodice, Renato Verna, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone, 12 Pal. B;

Commissione di Manutenzione della Corte d'Appello di Bari;

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

-sulle istanze di Giuseppe Albenzio quale commissario ad acta proponente richiesta di chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a. con relazione del 10 agosto 2012 e con successiva relazione del 23 ottobre 2012;

  1. Preliminarmente, devono essere riuniti i ricorsi di esecuzione in oggetto con le relative istanze commissariali per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

  2. La vicenda oggetto del presente giudizio di esecuzione trae origine dalla pubblicazione, in data 14 agosto 2003, da parte del Comune di Bari dell'avviso pubblico di ?Ricerca di mercato? finalizzato alla realizzazione ?nel pi? breve tempo possibile? di una nuova, idonea ed adeguata sede unica in cui accorpare tutti gli uffici giudiziari aventi sede nella citt? di Bari, secondo le indicazioni contenute nel documento predisposto dalla Corte d'Appello di Bari ed approvato dalla Commissione di Manutenzione.

    Nell'avviso si specificavano le caratteristiche del progetto da presentare, si esigeva l'impegno del proponente ad avviare i lavori di costruzione delle opere entro il 31 dicembre dell'anno allora corrente (2003), si richiedevano chiare ed esaustive indicazioni circa gli oneri, con relative modalit? di pagamento a carico dell'amministrazione comunale e della Giustizia, tenendo conto che le risorse disponibili erano pari a 43,5 milioni di euro, gi? assegnati, e a 3 milioni di euro relativi a canoni annuali all'epoca gi? sostenuti dal Comune per la locazione degli immobili sede degli uffici giudiziari.

    Veniva selezionata, tra le quattro proposte pervenute, quella dell'impresa Pizzarotti, odierna ricorrente nell'incidente di esecuzione per cui ? causa, in base alla quale talune opere sarebbero state vendute all'amministrazione comunale (per 43 milioni di euro) e la restante parte locate per un canone di 3 milioni di euro all'anno.

    Successivamente, veniva comunicata dal Ministero della Giustizia (nota 4 febbraio 2004) la perdita di parte dei fondi statali, che si riducevano a 18,5 milioni di euro. Veniva pertanto riformulata dall'impresa la proposta ridotta in funzione della nuova entit? dei finanziamenti.

    Nel settembre 2004 venivano meno anche i residui stanziamenti statali.

    Con una ulteriore proposta, l'impresa comunicava che si sarebbero potute realizzare le opere in regime di locazione previste dall'offerta progettuale.

    Data l'inerzia dell'amministrazione seguita alla conclusione della selezione ed ai contatti intercorsi tra essa e l'impresa, questa attivava la procedura per far valere l'illegittimit? del silenzio serbato dall'Amministrazione (in base all'allora vigente art. 21-bis della legge 1034-1971) per sentir affermare l'obbligo del Comune di provvedere.

    Dopo una prima sfavorevole sentenza del TAR Puglia (sent. n. 363 in data 8 febbraio 2007), fondata sull'insussistenza in capo alla ricorrente di una posizione tutelabile ai sensi del predetto art. 21-bis, il Consiglio di Stato (sentenza n. 4267-2007), in accoglimento dell'appello, riteneva non esaurito il procedimento con l'approvazione degli esiti della ricerca di mercato, cui era seguita la nota del Ministero della Giustizia n. 249 del 4 febbraio 2004 di sollecito circa la verifica della realizzabilit? dell'opera anche in seguito dei mutamenti del quadro economico, e statuiva che l'Amministrazione comunale ?nel rispetto dei principi di ragionevolezza, buona fede ed affidamento, deve, dando consequenzialit? ai propri atti, dare al procedimento una conclusione plausibilmente congrua, verificando, nell'ambito delle proposte pervenute, la possibilit? di realizzazione dell'opera nei limiti del mutato quadro economico?.

    La sentenza veniva impugnata dal Comune di Bari rispettivamente con ricorso per revocazione e con ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

    Il ricorso per revocazione veniva dichiarato inammissibile con decisione di questa Sezione n. 3816-2008.

    La Corte di Cassazione, con ordinanza resa a Sezioni unite n. 30059 in data 23 dicembre 2008, respingeva il ricorso, riconoscendo che l'art. 2 della L. n. 241 del 1990 in astratto attribuisce al privato un interesse legittimo alla conclusione dei procedimenti riferiti a rapporti caratterizzati da discrezionalit? amministrativa, mentre attiene al merito, incensurabile in sede di ricorso per motivi di giurisdizione, la verifica in concreto dell'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.

    Giudicava, inoltre , la pronuncia esente dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale, non contenendo essa alcuna autonoma statuizione di merito, essendosi limitata a richiamare i limiti dell'attivit? da compiere nel portare a termine il procedimento.

    Veniva quindi nuovamente adito il Consiglio di Stato per l'esecuzione della sentenza n. 4267/2007.

    Questa Sezione, con la decisione n. 3817-2008, riconosceva l'inottemperanza del Comune, nonostante l'adozione della delibera di G.C. n. 61 del 4 febbraio 2008, ed ordinava all'amministrazione comunale di dare piena ed integrale esecuzione al dictum racchiuso nella decisione n. 4267-2007 nel termine di trenta giorni nominando, per il caso di ulteriore inottemperanza, Commissario ad acta il Prefetto di Bari per il compimento, anche tramite un suo delegato, in via sostitutiva di tutti gli atti necessari all'esecuzione della predetta decisione.

    Successivamente, sono seguiti due provvedimenti, l'uno del Commissario ad acta delegato dal Prefetto di Bari in data 21 novembre 2008, l'altro di iniziativa del Comune, giunto al termine dei lavori di una Commissione di valutazione nominata per l'ottemperanza del giudicato, adottato con delibera di giunta n. 1207 del 24 novembre 2008.

    Con il primo, il Commissario ha dato atto che le due offerte dell'impresa Pizzarotti sono contenute nel quadro di riferimento e valide sotto il profilo tecnico-funzionale, alla stregua delle prescrizioni dell'avviso di procedura e del quadro esigenziale in esso richiamato e che l'offerta del 1? aprile 2004 e successive modifiche ? in linea con le attuali disponibilit? economiche del Comune, ritenendo cos? concluso positivamente il procedimento relativo alla ?ricerca di mercato?.

    Con il secondo, la Giunta comunale ha concluso il procedimento attivato con il bando del 14 agosto 2003 ravvisando la non conformit? del progetto finale presentato dall'impresa Pizzarotti alle indicazioni del bando medesimo, in quanto riduttivo rispetto...

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