Sentenza nº 6272 da Council of State (Italy), 27 Dicembre 2013

Data di Resoluzione27 Dicembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Mario Luigi Torsello, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere, Estensore

Nicola Gaviano, Consigliere

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia ? Trieste, Sezione I n. 146/2013, resa tra le parti, concernente affidamento dei lavori di sistemazione opera trasversale sul torrente Torre a Valle della statale sud Palmarina ? risarcimento danni - mcp;

sul ricorso numero di registro generale 1941 del 2013, proposto da:

CGS S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianni Zgagliardich, Luigi Manzi e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5;

Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri e Daniela Iuri dell'Avvocatura regionale, domiciliata in Roma, Ufficio Distaccato della Regione Friuli-Venezia Giulia, piazza Colonna 355;

Mingotti s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Dania Benedet e Riccardo Barberis, con domicilio eletto presso Riccardo Barberis in Roma, via A. Pollaiolo 3;

Friulana Bitumi s.r.l.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Mingotti s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2013 il Consigliere Doris Durante;

Uditi per le parti gli avvocati Reggio D'Aci per delega dell'avv. Andrea Manzi, Delneri, Barberis e Benedet;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. - La Regione Friuli-Venezia Giulia ? Direzione Centrale Ambiente - Energia e Politiche per la Montagna, invitava trentatré imprese alla procedura negoziata per l'affidamento della ?Sistemazione opera trasversale sul torrente Torre a Valle della S.S. Palmarina? per l'importo a base d'asta di euro 894.931,37 di cui 39.800,00 per oneri di sicurezza (lettera di invito del 26 ottobre 2012).

    L'aggiudicazione dei lavori sarebbe avvenuta con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 82, comma 3 del d. lgs. n. 163 del 2006 e con applicazione dell'istituto dell'esclusione automatica delle offerte anomale (art. 86, comma 1 e art. 122, comma 9 del d. lgs. n. 163 del 2006).

    Alla gara venivano ammesse trenta offerte e, individuata la soglia di anomalia nella percentuale di 23,046, la gara veniva aggiudicata alla Mingotti s.r.l., che aveva offerto il ribasso del 23,02.

  2. - Con ricorso al Tribunale Amministrativo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, la società CGS impugnava l'aggiudicazione della gara alla Mingotti s.r.l., lamentando che l'illegittima ammissione alla gara della Friulana Bitumi s.r.l., malgrado fosse carente del requisito generale di cui all'art. 38, comma 1, lettera a) del d. lgs. n. 163 del 2006, avrebbe falsato l'esito della procedura che, diversamente, si sarebbe conclusa con l'aggiudicazione in suo favore.

    Chiedeva, in conseguenza, l'esclusione dalla gara della Friulana Bitumi che, avendo chiesto l'attivazione della procedura di concordato preventivo il giorno dopo la presentazione dell'offerta, era carente del requisito di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 38, d. lgs. n. 163 del 2006 e l'aggiudicazione in proprio favore, risultando la migliore offerta una volta che fosse stata rideterminata la soglia dell'anomalia.

  3. - Il TAR Friuli-Venezia Giulia respingeva il ricorso sia ?per l'inidoneità della questione sollevata a riverberarsi sull'esito della gara, stante l'intervenuta cristallizzazione delle operazioni matematiche che hanno condotto alla individuazione della soglia di anomali?,, sia perché la dedotta causa di esclusione sarebbe intervenuta dopo la presentazione della domanda di partecipazione, sicché quanto...

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