Ordinanza nº 326 da Constitutional Court (Italy), 27 Dicembre 2013

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione27 Dicembre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 326

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di B.K., con ordinanza del 10 maggio 2013, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che, con ordinanza del 10 maggio 2013, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui, ai fini del divieto di applicazione degli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione, «fa decorrere il termine di cinque anni dalla sentenza di condanna anziché dalla commissione del reato di evasione»;

che il giudice a quo premette in fatto che l’imputato era stato arrestato il 28 settembre 2012 nella quasi flagranza del reato di rapina aggravata e che, all’esito dell’udienza di convalida, era stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere;

che, successivamente, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, il 12 novembre 2012, aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari e il Tribunale di Brescia, sezione del riesame, il 4 dicembre 2012, aveva respinto, a sua volta, l’appello proposto dal difensore, ritenendo ostativo il disposto dell’art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché il 7 ottobre 2008 nei confronti dell’imputato era stato emesso un decreto penale di condanna, divenuto esecutivo il 16 aprile 2009, per un’evasione commessa il 29 dicembre 2007;

che, in seguito a giudizio abbreviato per il delitto di rapina e per i reati connessi, l’imputato, il 7 maggio 2013, era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione e di 800,00 euro di multa;

che il difensore dell’imputato, nel corso dell’udienza, aveva chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari;

che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, chiamato a sciogliere la riserva relativa...

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