Sentenza nº 307 da Constitutional Court (Italy), 17 Dicembre 2013

RelatoreGiuseppe Tesauro
Data di Resoluzione17 Dicembre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 307

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 15 e 18, 6, commi 1, lettera f), 3 e 6, 7, commi 5 e 6, 13, comma 1, 16, comma 2, e 18, comma 2, ultima parte, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22-27 novembre 2012, depositato in cancelleria il 30 novembre 2012 ed iscritto al n. 181 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nell’udienza pubblica del 24 settembre 2013 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 22–27 novembre 2012, depositato il successivo 30 novembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 5, commi 15 e 18; 6, commi 1, lettera f), 3 e 6; 7, commi 5 e 6; 13, comma 1; 16, comma 2; 18, comma 2, ultima parte, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), pubblicata nel Bollettino Ufficiale di detta Regione n. 138 del 25 settembre 2012, in riferimento agli artt. 23, 81, comma quarto, 117, comma secondo, lettere e) ed s), e comma terzo, della Costituzione.

    1.1.– La difesa statale impugna, innanzitutto, l’art. 5, comma 15, della legge della Regione Puglia n. 25 del 2012, nella parte in cui stabilisce che l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili «può prevedere misure compensative a favore dei Comuni interessati, nel rispetto di quanto previsto» dalle Linee guida statali, e che «dette misure vengono stabilite con i provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, se previste». Tale norma, rinviando la definizione delle misure compensative ai «provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, se previste», finirebbe con l’escludere la partecipazione dei Comuni alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità, pregiudicando, di fatto, le prerogative proprie delle amministrazioni locali, in contrasto con il paragrafo 14.15. del decreto ministeriale 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), in base al quale «le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di Conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche in conformità ai criteri di cui all’Allegato 2 delle presenti Linee guida». Essa, pertanto, eccederebbe dalla competenza della Regione in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

    1.2.– Anche il citato art. 5, comma 18, sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione del terzo comma dell’art. 117 Cost.

    Ad avviso del ricorrente, detta norma, nella parte in cui stabilisce che «la convocazione della conferenza dei servizi di cui all’articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 è subordinata alla produzione, da parte del proponente, di un piano economico e finanziario asseverato da un Istituto bancario o da un intermediario iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 (Albo degli intermediari finanziari) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che ne attesti la congruità», contrasterebbe sia con l’art. 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), secondo cui la Conferenza dei servizi deve essere convocata dalla Regione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, senza che tale convocazione sia subordinata ad alcuna circostanza, sia con la lettera i) (recte: j) del paragrafo 13.1. dell’Allegato alle Linee guida statali, il quale prevede che l’istante presenti, all’atto dell’avvio dei lavori, «una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino da versare a favore dell’amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l’importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino, o delle misure di reinserimento o recupero ambientale» e non un generico piano economico e finanziario dai contenuti imprecisati e senza alcun richiamo alla finalità propria dello strumento fideiussorio in questione. Anche tale norma, pertanto, eccederebbe dalla competenza della regione in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», violando il terzo comma dell’art. 117 Cost.

    Inoltre, nella parte in cui subordina la convocazione della conferenza dei servizi alla produzione da parte proponente del piano economico e finanziario pregiudicherebbe, il libero accesso al mercato dell’energia, creando, fra l’altro, una situazione di artificiosa alterazione della concorrenza fra le diverse aree del Paese, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

    1.3.– Il ricorrente impugna, inoltre, l’art. 6, comma 1, lettera f), per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. Tale disposizione, nella parte in cui stabilisce che la procedura abilitativa semplificata «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge […] trova applicazione anche per gli […] impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1 MWe», si porrebbe in contrasto con il del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che, all’Allegato IV, punto 2 «Industria energetica ed estrattiva», alla lettera m), prevede che gli impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW rientrano nel novero delle opere soggette alla procedura di assoggettabilità a VIA di competenza regionale. Sulla base della disciplina statale, pertanto, risulterebbero sottoposti all’autorizzazione ambientale di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 152 del 2006 tutti gli «impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW», tra i quali rientrano anche quelli previsti dal citato art. 6, comma 1, lettera f). La norma regionale, nel prevedere genericamente la sottoposizione a procedure semplificate di tutti gli impianti fino a 1 MW, e quindi anche degli impianti con potenza installata superiore a 100 kW, si discosterebbe e si porrebbe in contrasto con le norme statali di principio in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».

    La disposizione sarebbe poi lesiva anche dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., posto che essa, sottoponendo a procedure semplificate tutti gli impianti fino a 1 MW e quindi anche quelli con potenza installata superiore a 100 kW per i quali l’art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) impone, anche a tutela dell’ambiente e del paesaggio, il più gravoso procedimento dell’autorizzazione unica, inciderebbe sulla sfera di competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente.

    1.4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche i commi 3 e 6 dell’art. 6 della legge regionale n. 25 del 2012, in quanto, disponendo che «sono altresì soggetti a procedure semplificate gli interventi per i quali leggi nazionali prevedono quale titolo autorizzativo la comunicazione o ogni altra procedura abilitativa semplificata, comunque denominata» e che «il Comune, a richiesta del soggetto che ha dato avvio alla PAS o alla comunicazione o a qualsiasi altra procedura semplificata, rilascia una dichiarazione attestante che il titolo abilitativo assentito costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto», si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di cui al d.lgs. n. 28 del 2011, che individua in maniera tassativa i titoli abilitativi in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Secondo il ricorrente, tenuto conto di quanto stabilito dal legislatore statale, la Regione non avrebbe potuto dare rilievo ed attribuire effetti giuridici a procedure abilitative ulteriori e diverse da quelle indicate dalla legge statale, eccedendo in tal modo dalla competenza regionale.

    1.5.– L’art. 7, comma 5, della legge regionale n. 25 del 2012 è censurato dal ricorrente in riferimento al terzo comma dell’art. 117, Cost. Tale norma, nella parte in cui dispone che «le variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, pur se costituenti modifiche sostanziali, possono essere...

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