Sentenza nº 311 da Constitutional Court (Italy), 17 Dicembre 2013

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione17 Dicembre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 311

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera b), 7, comma 1, lettere d) ed e), 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 dicembre 2012, n. 21 (Disciplina di professioni turistiche), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-8 febbraio 2013, depositato in cancelleria il 7 febbraio 2013 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2013.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell’udienza pubblica del 5 novembre 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l’avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Stephan Beikircher e Michele Costa per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 4-8 febbraio 2013 e depositato il 7 febbraio 2013 (reg. ric. n. 15 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera b), 7, comma 1, lettere d) ed e), e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 dicembre 2012, n. 21 (Disciplina di professioni turistiche).

    Premette il ricorrente che l’art. 8, comma 1, numero 20), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano la potestà legislativa in materia di guide, portatori alpini, maestri e scuole di sci. Tale competenza dovrebbe comunque esplicarsi, ai sensi dell’art. 4 del medesimo statuto, nel rispetto della Costituzione e dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, nonché degli obblighi internazionali.

    Alcune disposizioni della legge provinciale n. 21 del 2012 presenterebbero «profili di impatto anticoncorrenziale», risultando violative della competenza esclusiva in materia, riconosciuta allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. e porrebbero ingiustificati ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi, «in contrasto con i principi comunitari espressi in materia dal Titolo IV, parte terza del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea)» e quindi in violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.

    Ricorda il ricorrente che l’art. 3 della legge provinciale n. 21 del 2012, stabilisce le condizioni necessarie per poter esercitare le professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico nella Provincia autonoma di Bolzano, come definite dal precedente art. 2. Al riguardo, il citato art. 3, prevede al comma 1, lettera b), che l’attività di accompagnatore turistico possa essere esercitata anche da coloro che abbiano conseguito l’abilitazione «in un’altra regione o in provincia di Trento». Da tale disposizione si desumerebbe, a contrario, che la professione di guida turistica possa essere esercitata solo da coloro che abbiano ottenuto l’abilitazione nelle forme previste dall’art. 6 della legge provinciale n. 21 del 2012, anche se già in possesso di un titolo equipollente rilasciato da un’altra Regione o dalla Provincia autonoma di Trento. L’art. 6, comma 4, della legge in questione prevede, tra i requisiti per accedere all’esame di abilitazione per la professione di guida turistica, «rilasciata dalla Ripartizione provinciale Turismo», il possesso della laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o archeologia o di un titolo equipollente, previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio. Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che l’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore turistico è rilasciata dalla Ripartizione provinciale Turismo a chi è in possesso di una laurea o di un diploma universitario in materia turistica, o di un titolo equipollente, «previa verifica del possesso delle conoscenze specifiche che non sono state oggetto del corso di studi e facenti parte delle materie dell’ultimo esame di abilitazione indetto».

    Secondo il ricorrente, le citate disposizioni, nella misura in cui imporrebbero alle guide turistiche già abilitate in altre Regioni o nella Provincia autonoma di Trento, di superare un altro esame di abilitazione per esercitare stabilmente la professione nella Provincia autonoma di Bolzano, «appaiono sproporzionate rispetto all’obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei fruitori dei servizi offerti e suscettibili, per tale via, di porre un ostacolo ingiustificato all’accesso ed all’esercizio di tale professione, determinando un’indebita restrizione ai principi di libera circolazione delle persone e dei servizi».

    L’art. 7, comma 1, lettere d) ed e), della legge provinciale n. 21 del 2012, individua, tra i soggetti esonerati dall’obbligo dell’abilitazione, chi, in qualità di dipendente delle organizzazioni turistiche di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 agosto 1992, n. 33 (Riordinamento delle organizzazioni turistiche) e successive modificazioni, e dell’Agenzia “Alto Adige Marketing”, accompagna ospiti nelle visite delle località site nel proprio territorio di competenza e chi accompagna persone in pullman in gite in Alto Adige, con punti di partenza e arrivo nella Provincia. Anche in questo caso, le norme in esame porrebbero in un’indebita posizione di vantaggio coloro che svolgono la professione in materia turistica stabilmente sul territorio, rispetto a coloro che provengono «da altre regioni e, per giunta, già potenzialmente idonei, determinando quindi un’alterazione degli assetti concorrenziali nel settore».

    L’art. 13, comma 2, della legge provinciale n. 21 del 2012, modificando la legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 dicembre 1991, n. 33 (Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori), introduce l’art. 8-ter, recante la rubrica «Accompagnatore/Accompagnatrice di media montagna». Questa disposizione, al comma 4, stabilisce che «le guide alpine e gli aspiranti/le aspiranti guida» possono svolgere anche la professione di accompagnatore di media montagna. Secondo il ricorrente, considerato che, ai sensi dell’art. 5, lettera e), della citata legge provinciale n. 33 del 1991, per ottenere l’iscrizione all’albo delle guide alpine è previsto il requisito della residenza o domicilio o stabile recapito in un Comune della Provincia, la norma in esame, consentendo alle guide alpine di svolgere l’ulteriore attività di accompagnatore di media montagna, finirebbe per favorire le persone che svolgono in maniera stanziale l’attività di guida alpina, determinando un’ulteriore ingiustificata preferenza nei confronti di taluni soggetti, «in violazione del principio di libero accesso ed esercizio delle professioni...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT