Sentenza nº 312 da Constitutional Court (Italy), 17 Dicembre 2013

RelatoreSergio Mattarella
Data di Resoluzione17 Dicembre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 312

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 5, 28, comma 1, e 38, comma 2, della legge della Regione Marche 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 31 gennaio-4 febbraio 2013, depositato in cancelleria il 5 febbraio 2013 ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2013.

Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell’udienza pubblica del 5 novembre 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

uditi l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale – spedito il 31 gennaio 2013 e ricevuto il 4 febbraio 2013 − e depositato il 5 febbraio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni principali di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 5, 28, comma 1, e 38, comma 2, della legge della Regione Marche 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche 3 dicembre 2012, n. 115, supplemento n. 5, per violazione degli artt. 3, 81, quarto comma, 97, 117, terzo comma, e 120 della Costituzione.

    1.1.− Il censurato comma 5 dell’art. 25 della legge reg. Marche n. 37 del 2012 stabiliva che: «L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici di assistente amministrativo categoria C, banditi dall’ASUR e pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione Marche n. 59 del 18 giugno 2009, è prorogata fino al 31 dicembre 2015».

    Il ricorrente deduce che il comma censurato si pone in contrasto con l’art. 1, comma 388, e con la Tabella 2, punto 24, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), i quali fissano al 30 giugno 2013 il termine di cui all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, cioè il termine di efficacia delle «graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003».

    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, «pertanto», il comma impugnato, col prevedere un termine di efficacia delle graduatorie in esso menzionate «diverso e più lungo rispetto alla normativa statale di riferimento per tutte le Pubbliche amministrazioni, viola i principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché i principi stabiliti dall’articolo 117, terzo comma della Costituzione, nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare».

    1.2.− Il comma 1 dell’art. 28 della legge reg. Marche n. 37 del 2012 dispone l’aggiunta, dopo il comma 1 dell’art. 14 della legge della Regione Marche 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) – articolo che è dedicato alla «Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione» – di un comma 1-bis, a norma del quale: «Per assicurare le attività di programmazione regionale ed il loro raccordo con quelle dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni nonché con quelle dell’Unione europea, può partecipare alle attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale regionale anche il personale di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni».

    Ad avviso del ricorrente, tale disposizione, prevedendo la possibilità che il personale di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni partecipi alle attività della Scuola, si porrebbe in contrasto con: a) l’art. 81, quarto comma, Cost., «perché introduce oneri a carico della finanza pubblica senza la previsione dei mezzi finanziari per far fronte alla spesa prevista»; b) gli artt. 3 e 97 Cost., «perché viola i principi, contenuti in tali norme, di uguaglianza, imparzialità e buon andamento»; c) l’art. 117, terzo comma, Cost., «perché viola il principio, contenuto in tale norma, del coordinamento della finanza pubblica, in forza del quale la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può apportare deroghe alla previsione delle leggi statali».

    1.3.− La terza disposizione impugnata, l’art. 38, comma 2, della legge reg. Marche n. 37 del 2012, dispone l’aggiunta, dopo il comma 3 dell’art. 35 della legge della Regione Marche 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009), oltre che di un comma 3-bis, di un comma 3-ter, a norma del quale: «Le plusvalenze derivanti dalle alienazioni successive al 1° gennaio 2012 e le somme derivanti dall’alienazione di altri beni immobili rispetto a quelli indicati al comma 1 [cioè a quelli di cui all’art. 28 della legge della Regione Marche 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione – Legge finanziaria 2009) che aveva autorizzato l’alienazione di alcuni beni immobili delle strutture sanitarie regionali], non costituiscono un debito verso l’Amministrazione regionale e sono utilizzate dagli Enti del SSR previa autorizzazione della Giunta regionale».

    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale norma, escludendo che le plusvalenze in essa indicate costituiscano un debito nei confronti dell’amministrazione regionale e disponendo che le stesse siano utilizzate dagli enti del Servizio sanitario regionale, si porrebbe in contrasto con l’art. 29, comma 1, lettera c), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), «il quale stabilisce che le disponibilità generate dalle dismissioni di immobilizzazioni degli enti del servizio sanitario nazionale devono essere destinate al finanziamento di nuovi investimenti, costituendo una riserva del patrimonio netto fino a quando non si realizzi la predetta finalizzazione».

    Da ciò conseguirebbe – sempre ad avviso del ricorrente – che la disposizione impugnata, «in quanto determina detto contrasto», víola: a) l’art. 117, terzo comma, Cost., atteso che le disposizioni del citato art. 29, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 118 del 2011, costituiscono, a norma dellart. 19, comma 1, dello stesso decreto legislativo, princípi fondamentali di coordinamento della finanza...

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