Ordinanza nº 318 da Constitutional Court (Italy), 17 Dicembre 2013

RelatoreSergio Mattarella
Data di Resoluzione17 Dicembre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 318

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promosso dal Tribunale di Siena, nel procedimento vertente tra D.D. e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con ordinanza del 21 agosto 2012, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visti l’atto di costituzione di D.D., nonché gli atti di intervento dell’INPS e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 19 novembre 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

uditi gli avvocati Filippo Mangiapane per l’INPS, Maurizio Riommi per D.D. e l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di una controversia di natura previdenziale proposta da una docente a tempo indeterminato nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 117, primo comma, della Costituzione – quest’ultimo richiamato in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 – questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, «nella parte in cui non appresta per il lavoratore pubblico una gradualità di uscita al pari del lavoratore privato, in ogni caso nella parte in cui (comma 3) non differenzia, con particolare riguardo al settore scolastico, rispetto alla data del 31 dicembre 2011, il dies ad quem della maturazione dei requisiti pensionistici secondo la normativa previgente»;

che il remittente rileva che la lavoratrice ricorrente ha presentato, in data 28 marzo 2012, domanda di collocamento in pensione, in vista della maturazione, entro il successivo 31 agosto 2012, dei requisiti di quarant’anni di anzianità contributiva e di sessant’anni di età, domanda respinta dal competente Ministero;

che, nel giudizio in corso, la lavoratrice ha svolto azione di accertamento del proprio diritto alla cessazione dal servizio alla data del 1° settembre 2012;

che nessun dubbio si pone – secondo il giudice a quo – circa la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia in esame, in quanto, anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, l’accertamento della data di cessazione del rapporto di lavoro «è questione che investe in via principale il rapporto, avente natura pregiudiziale rispetto al diritto a pensione», e perciò devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del...

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