Sentenza nº 298 da Constitutional Court (Italy), 11 Dicembre 2013
Relatore | Giancarlo Coraggio |
Data di Resoluzione | 11 Dicembre 2013 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 298
ANNO 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 9, 12, comma 8, 13, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 14, per intero e, in subordine, riguardo ai commi 2, 7 e 9, 16, comma 2, lettera a), 17, 18, commi 2 e 4, 34, comma 1, lettere f) ed h) e 35, comma 7, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-21 dicembre 2012, depositato in cancelleria il 20 dicembre 2012 ed iscritto al n. 191 del registro ricorsi 2012.
Visto latto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
udito nelludienza pubblica del 22 ottobre 2013 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
uditi lavvocato dello Stato Filippo Bucalo per il Presidente del Consiglio dei ministri e lavvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Ritenuto in fatto
-
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2012 e notificato il 17-21 dicembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, ha promosso in via principale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 9; 12, comma 8; 13, commi 2, 3, 4 e 5; 13, comma 6; 14 per intero e, in subordine, commi 2, 7, 9; 16, comma 2, lettera a); 17; 18, commi 2 e 4; 34, comma 1, lettere f) ed h), e 35, comma 7, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), in riferimento agli artt. 3, 41, 97, 117, secondo comma, lettere e), l), m) ed s), e terzo comma, della Costituzione e agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
1.1. Il ricorrente impugna lart. 5, comma 9, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 (recte: 19) del 2012, in riferimento allart. 117, secondo comma, lettera s), Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
La disposizione, stabilendo che latto di programmazione regionale (dora in avanti APR) predisposto, nelle more dellapprovazione del Piano energetico regionale (PER), è sottoposto alla procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) nelle sole ipotesi in cui contenga lindividuazione delle aree e dei siti non idonei, implicitamente la esclude negli altri casi. Si porrebbe, pertanto, in contrasto con lart. 6, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), trattandosi di «piano» concernente il «settore energetico», che, secondo il dettato della norma statale interposta appena citata, deve essere assoggettato sempre − ad eccezione dei limitati casi previsti dal ricordato comma 3 dello stesso art. 6 − alla VAS prevista da tale fonte statale.
1.2. Oggetto di impugnazione è altresì lart. 12, comma 8, della citata legge regionale n. 19 del 2012, per violazione dellart. 117, terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
La disposizione, nella parte in cui assoggetta alla procedura abilitativa semplificata di cui allart. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione delluso dellenergia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003 /30/CE) gli interventi per modifiche non sostanziali da realizzarsi, «anche in corso dopera», su impianti e infrastrutture che hanno ottenuto lautorizzazione unica (e quindi non necessariamente esistenti), contrasterebbe con lart. 5, comma 3, del citato d.lgs. n. 28 del 2011. Questultima norma, infatti, attribuisce ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (adottato di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata) lindividuazione degli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica. Nelle more dellapprovazione di tale decreto, la disposizione statale citata perimetra larea degli interventi da considerare «non sostanziali» e, quindi, sottoposti alla procedura abilitativa semplificata, delimitandola ai soli interventi da realizzare sugli impianti «esistenti».
1.3. Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna lart. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale in esame sotto diversi profili: per violazione dellart. 117, secondo comma, lettere l) ed m), e terzo comma, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
Sotto il primo ed il secondo profilo, il ricorrente rileva come tali previsioni introducano oneri amministrativi «a pena di improcedibilità» superflui e comunque non previsti dalla normativa statale di riferimento, e segnatamente dallart. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290. Ne conseguirebbe, da un lato, la violazione dellambito della potestà legislativa concorrente riservata alla Regione in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dellenergia» e, dallaltro lato, la violazione in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», nel cui novero andrebbero sussunte anche le norme che attuano il principio di semplificazione amministrativa e quelle che fissano e regolano i principi fondamentali relativi al procedimento amministrativo.
Quanto al terzo profilo, la norma regionale, modulando i requisiti e i contenuti della progettazione sugli artt. 93 e 94 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), si porrebbero in contrasto con quanto previsto dallart. 206 del medesimo decreto legislativo, il quale non include, tra le norme applicabili ai settori speciali (gas, energia termica ed elettricità), le disposizioni sui livelli di progettazione di cui ai citati articoli.
1.4. Il ricorrente impugna, poi, lart. 13, comma 6, della legge regionale in esame per violazione degli artt. 3, 41 e 117, comma terzo, Cost., oltre che degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale.
Tale disciplina, subordinando il rilascio dellautorizzazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili alla dimostrazione, da parte del richiedente, del possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree, contrasterebbe con la normativa statale di principio di cui al d.lgs. n. 28 del 2011, al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dellenergia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dellelettricità) e al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dellenergia elettrica)
In particolare, lart. 1, comma 1, del decreto legislativo da ultimo citato configura lattività de qua come libera.
La disciplina statale di cui al comma 1 dellart. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, sancendo che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, rivela che liniziativa può essere intrapresa anche da soggetti non in possesso di «atti definitivi attestanti la titolarità delle aree», i quali sono agevolati ad acquisire tale titolarità contro la volontà dei proprietari con lo strumento autoritativo costituito dal provvedimento di espropriazione per pubblica utilità.
Inoltre, soltanto nel caso previsto al comma 4-bis del citato art. 12, relativo alla realizzazione di impianti alimentati a biomassa e fotovoltaici, la normativa statale richiede che il proponente dimostri la disponibilità del suolo su cui realizzare limpianto (trattandosi peraltro comunque di mera disponibilità e non di titolarità).
Il ricorrente censura la norma anche in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto la stessa inciderebbe negativamente sul diritto costituzionale di iniziativa economica e creerebbe ingiustificata disparità di trattamento tra operatori del settore.
1.5. Lart. 14 della legge regionale in esame, avente ad oggetto la disciplina del procedimento per il rilascio dellautorizzazione, è impugnato per violazione degli art. 4 e 5 dello statuto oltre che dellart. 117, terzo comma, Cost., in quanto, contrasterebbe con lart. 1-sexies del d.l. n. 239 del 2003.
La norma, infatti, diversamente dal comma 3 del citato art. 1-sexies, non prevede lapposizione di «misure di salvaguardia» volte ad impedire che, nelle more dellautorizzazione della nuova infrastruttura, vengano rilasciati permessi di costruire sui terreni potenzialmente impegnati dal progetto.
Inoltre, detta disposizione, diversamente dal comma 1 del predetto art. 1-sexies, non prevede che lautorizzazione unica sia titolo sufficiente a realizzare ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni eventualmente contenute nel decreto autorizzatorio.
A parere del ricorrente la mancata previsione di misure di salvaguardia e la mancata previsione che l...
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