Sentenza nº 301 da Constitutional Court (Italy), 11 Dicembre 2013

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione11 Dicembre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 301

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettere b), c), e h) e 12, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 9 gennaio 2013, depositato in cancelleria il 17 gennaio 2013 ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2013.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 5 novembre 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l’avvocato Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 9 gennaio 2013 e depositato il successivo 17 gennaio (iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2013), la Provincia autonoma di Trento ha impugnato gli articoli 2, comma 1, lettere b), c), e h), e 12, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, per violazione degli artt. 9, numero 10), 16, 79, commi 3 e 4, e 104, nonché dell’intero Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), dell’art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) e degli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

    1.1.– L’impugnato art. 2, comma 1, lettera b) – modificando l’art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria) – prevede: una ricognizione straordinaria, da parte delle Regioni e delle Province autonome, degli spazi disponibili per l’esercizio dell’attività libero professionale presso le aziende sanitarie e ospedaliere, i policlinici universitari e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico; la possibilità, in caso di necessità e nel limite delle risorse disponibili, di acquisire spazi ambulatoriali esterni per l’esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione inframuraria; la possibilità residuale, per le Regioni e le Province autonome, di adottare un programma per lo svolgimento di tale attività presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile, sulla base di uno schema-tipo approvato in sede di accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni.

    La ricorrente ritiene che la disciplina statale in parola sia esaustiva e autoapplicativa, così da consentire alla Provincia solo una attuazione amministrativa, violando la competenza legislativa dell’ente territoriale in materia di sanità, quale prevista dall’art. 9, numero 10), dello statuto, dal d.P.R. n. 474 del 1975 e dall’art. 117, terzo comma, Cost., da ritenersi applicabile alla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in quanto attributivo di una materia, la tutela della salute, più ampia di quella statutaria e, perciò, contenente una disciplina più favorevole all’autonomia. La nuova disciplina statale, introdotta con la disposizione impugnata, che modifica l’art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007, non potrebbe in alcun modo assimilarsi a quella precedente, già scrutinata dalla Corte con la sentenza n. 371 del 2008 e parzialmente ritenuta legittima in quanto contenente norme di principio.

    Più precisamente, le disposizioni in esame sarebbero illegittime nella parte in cui prevedono la ricognizione straordinaria degli spazi disponibili, la necessità di sentire su tale ricognizione le organizzazioni sindacali, un termine fisso entro cui la stessa deve essere compiuta, il contenuto della ricognizione medesima, le misure che possono essere assunte, la necessità di un parere del collegio di direzione sulle predette misure e la disciplina dell’organo che deve dare il parere in assenza del collegio di direzione.

    Inoltre, le disposizioni censurate sarebbero illegittime nella parte in cui prevedono che l’attuazione del programma sperimentale per lo svolgimento dell’attività libero professionale presso studi privati sia vincolata alla sottoscrizione di uno schema-tipo di convenzione approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni. Le medesime disposizioni, inoltre, sarebbero illegittime nella parte in cui stabiliscono la decadenza al 31 dicembre 2012 delle autorizzazioni precedentemente rilasciate in base alla normativa allora vigente, e nella parte in cui si riferiscono all’adozione di linee guida, nel caso in cui il richiamo abbia il significato di imporre alle Province autonome l’uso di un determinato strumento giuridico per raggiungere un certo obiettivo.

    A questo proposito, la ricorrente censura altresì le norme impugnate per violazione dell’autonomia amministrativa delle Province autonome stesse, in quanto prescrivono l’adozione di atti amministrativi o ne condizionano il contenuto, sovrapponendosi alle competenze della Giunta provinciale e a quelle dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, qualificabile come ente para-provinciale. Osserva, inoltre, la ricorrente che in alcun modo l’intervento statale potrebbe giustificarsi a titolo di coordinamento della finanza pubblica, non potendosi assimilare la posizione della Provincia autonoma di Trento a quella delle Regioni ordinarie.

    La ricorrente rileva ancora che le disposizioni impugnate violerebbero l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, che esclude la diretta applicabilità delle leggi statali nelle materie provinciali, norma di attuazione statutaria come tale inderogabile da parte di fonti primarie, oltre che l’art. 104 dello statuto, che impedisce di modificare norme statutarie o attuative ad opera di leggi statali.

    Il citato art. 2, comma 1, lettera b), sarebbe poi illegittimo nella parte in cui richiama la disciplina sulla riduzione dei posti letto ospedalieri, disciplina già autonomamente impugnata dalla Provincia autonoma con il ricorso n. 156 del 2012 per violazione della competenza provinciale in materia sanitaria e dell’autonomia finanziaria della Provincia.

    1.2.– In relazione all’art. 2, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 la ricorrente evidenzia come si tratti di disposizione che, modificando l’art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007, prevede espressamente una infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l’ente o l’azienda...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT