Sentenza nº 300 da Constitutional Court (Italy), 11 Dicembre 2013

RelatoreMarta Cartabia
Data di Resoluzione11 Dicembre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 300

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 112, 171, 175 e 199 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25-27 febbraio 2013, depositato in cancelleria il 4 marzo 2013 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2013.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nell’udienza pubblica del 20 novembre 2013 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l’avvocato dello Stato Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso spedito per la notifica il 25 febbraio 2013, ricevuto il 27 febbraio 2013 e depositato nella cancelleria della Corte il successivo 4 marzo (reg. ric. n. 31 del 2013), ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 112, 171, 175 e 199 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012) per violazione degli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e dell’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione.

    1.1.– L’art. 112 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 introduce il comma 2-bis all’art. 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), prevedendo che: «Ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono escluse dalla verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 9-bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), le sistemazioni idraulico-forestali, di cui all’articolo 54, che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalità prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d’alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d’acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalità idraulica di opere esistenti».

    L’art. 171 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 inserisce al comma 3 dell’art. 3 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), la lettera c-bis) in base alla quale sono definiti con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, «gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001».

    L’art. 175 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 inserisce all’art. 5-bis della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), relativo al regime delle “esclusioni”, tre nuovi commi. In particolare il comma 1-quinquies prevede che: «Ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 9-bis gli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e di demolizione a condizione che la campagna abbia durata inferiore a novanta giorni, nonché gli impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi a condizione che la campagna abbia durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne sul medesimo sito sono, in ogni caso, sottoposte alla verifica di assoggettabilità ai sensi dell’articolo 9-bis».

    L’art. 199 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 inserisce l’art. 18-ter nella legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive). L’art. 18-ter stabilisce che: «1. Nelle more dell’emanazione della disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, in relazione a quanto disposto dall’articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006 se il produttore dimostra: a) che la destinazione all’utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo; b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V, parte IV, del decreto legislativo 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione; c) che l’utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere di cui all’allegato 3 del D.M. n. 161/2012 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare».

    1.2.– La difesa dello Stato censura, in primo luogo, l’art. 112 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012 per violazione degli artt. 4 e 5 dello statuto della Regione e dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Ad avviso del ricorrente l’articolo impugnato si porrebbe in contrasto con l’art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Tale norma stabilisce che: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell’allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all’allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui all’allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all’allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità».

    Il contrasto con le disposizioni statali richiamate risiederebbe nel fatto che il legislatore regionale, innanzitutto, parrebbe escludere dalla verifica di assoggettabilità un’intera classe di progetti, senza indicare la specificità degli stessi o la particolarità delle situazioni ambientali e territoriali in cui gli stessi dovranno essere realizzati; in secondo luogo, poiché avrebbe omesso qualsiasi riferimento alle caratteristiche ed alla localizzazione dei progetti, nonché alle caratteristiche dell’impatto potenziale, criteri questi espressamente richiamati nell’allegato V alla Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, al fine di determinare l’esclusione dalla verifica di assoggettabilità; in terzo luogo, il ricorrente rileva che l’art. 112 escluderebbe dalla verifica tutti i progetti ricadenti sull’intero territorio regionale, senza prevedere alcuna salvaguardia per le aree naturali protette, come prescritto invece dall’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006.

    Infine si rileva che la norma censurata, nel determinare misure e dimensioni delle opere esenti, verrebbe a porre franchigie con riferimento ad una classe di interventi per la quale il legislatore statale non prevede alcuna soglia dimensionale ai fini della verifica di assoggettabilità, come stabilisce il punto 7, lettera o) dell’allegato IV alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo, che prevede la seguente classe di interventi: «opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale». Sarebbe dunque evidente l’impossibilità di stabilire in alcun modo incrementi o decrementi di soglie e cioè, in altri termini, non risulterebbe applicabile a tale fattispecie l’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006.

    1.3.– Il ricorrente impugna, in secondo luogo, l’art. 171 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2012. Tale norma violerebbe l’art. 5 dello statuto della Regione e l’art. 117, terzo comma, Cost.

    Secondo la difesa dello Stato la norma che si censura demanda al regolamento regionale l’individuazione di quegli interventi che, per la loro limitata...

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