Sentenza nº 5883 da Council of State (Italy), 09 Dicembre 2013

Data di Resoluzione09 Dicembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Carlo Saltelli, Presidente FF

Sabato Malinconico, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO ? ROMA, SEZIONE II BIS, n. 10778/2012, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale di Ripoli;

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 754 del 2013, proposto dal Comune di Tivoli, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Piccinni, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via G.G. Belli, n. 39;

Associazione Sportiva Dilettantistica Atletico Tivoli, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Sanino e Giannino Innocenti, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Parioli, n. 180;

Css Tivoli, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Caputo, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Ugo Ojetti, n. 114;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletico Tivoli e del Css Tivoli;

Visto l'appello incidentale proposto dal Css Tivoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2013 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Piccinini, Sanino e Caputo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'Associazione Sportiva Dilettantistica ?Atletico Tivoli?, avente dal 2006 la gestione dell'impianto sportivo comunale ?Ripoli? di Tivoli, proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. per il Lazio avverso il capitolato speciale e la disciplina della gara indetta dal locale Comune per l'affidamento in gestione dell'impianto dal 1° giugno 2012 al 31 maggio 2017 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, contestualmente impugnando anche le deliberazioni di G.C. n. 199/2008, n. 244/2009 e n. 164/2011.

Sosteneva la ricorrente che l'impianto interessato non avesse le caratteristiche previste dal regolamento per gli impianti sportivi comunali (approvato con la delibera consiliare 27.7.2004 n. 44) per essere classificato tra gli impianti ?primari?, con la conseguenza che l'affidamento della sua gestione avrebbe dovuto essere conferito attraverso la procedura semplificata prevista dall'art. 22 dello stesso regolamento per le strutture prive di rilevanza imprenditoriale, laddove era stata invece prescelta la più complessa procedura della gara ad evidenza pubblica di cui all'art. 23.

Il Comune di Tivoli, costituitosi in giudizio, eccepiva l'irricevibilità del ricorso, nonché la sua inammissibilità per difetto d'interesse della ricorrente associazione. Nel merito l'Ente eccepiva l'infondatezza del gravame, allegando che la scelta di qualificare l'impianto sportivo ?Ripoli? tra gli impianti primari a rilevanza imprenditoriale, con il conseguente obbligo di disporne l'affidamento mediante selezione ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 23 del regolamento, conseguiva alle opere di ristrutturazione svolte nel 2007, che avevano modificato le caratteristiche della struttura.

Con successivi motivi aggiunti la medesima associazione ?Atletico Tivoli? impugnava anche la determinazione dirigenziale 29.6.2012 n. 946 di aggiudicazione definitiva della gara per la gestione dell'impianto al CSS (Città dello Sport e della Salute) Tivoli, contestando dapprima varie omissioni ed irregolarità nella domanda di partecipazione alla gara e nella documentazione presentate dall'aggiudicataria, ed in seguito, con ulteriore atto di motivi aggiunti, la regolarità della composizione della commissione di gara con riguardo alla posizione di un suo componente tecnico, nonché la legittimità dell'introduzione di sub - criteri di valutazione e conseguenti sub . punteggi non previsti dal bando.

L'aggiudicataria CSS Tivoli, costituitasi in giudizio, oltre a controdedurre alle censure della ricorrente, presentava un ricorso incidentale avverso il disciplinare della medesima gara, nella parte in cui lo stesso non prevedeva che le dichiarazioni presentate dalle concorrenti ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006 dovessero essere rese, oltre che dal rappresentante legale del singolo ente, anche dalla figura che per statuto ne aveva la rappresentanza, come nella specie il vicepresidente dell'associazione avversaria, in caso di assenza o impedimento del titolare.

All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale adìto, con la sentenza n. 10778/2012 in epigrafe, così decideva:

1) dichiarava irricevibile per tardività il ricorso principale quanto all'impugnazione del capitolato speciale d'appalto e della disciplina della gara;

2) respingeva il ricorso incidentale della controinteressata, reputandolo infondato;

3) accoglieva l'impugnativa proposta dall'associazione ?Atletico Tivoli? avverso i successivi provvedimenti della gara che, per l'effetto, annullava, ritenendo fondata ed assorbente la...

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