Sentenza Breve nº 5780 da Council of State (Italy), 05 Dicembre 2013

Data di Resoluzione05 Dicembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE IV n. 01364/2013, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno adottato da Questura di Milano con decreto 13 dicembre 2012, notificato il 18 gennaio 2013.

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 6928 del 2013, proposto da:

Lianyan Chen, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Valnegri, con domicilio eletto presso l'avv. Umberto Giovanni Sanzari in Roma, Circonvallazione Trionfale n. 123;

Ministero dell'Interno, Questura di Milano, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Milano;

Viste l'ordinanza interlocutoria 10 ottobre 2013 n. 4013 e la documentazione depositata in esecuzione della medesima;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 il Cons. Angelica Dell'Utri;

Nessuno presente per le parti;

Dato avviso ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. ed indicata, ex art. 73 dello stesso codice, la questione di rito dell'inammissibilità dell'appello per omessa censura della declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado, pronunciata dal TAR;

Considerato che:

- con la sentenza appellata il ricorso dell'attuale appellante è stato dichiarato irricevibile per tardiva notifica dell'atto introduttivo rispetto al termine decadenziale previsto dall'art. 29 cod. proc. amm., decorrente dal giorno della notificazione del provvedimento impugnato, non ritenendosi inoltre la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, stante la mancata allegazione di gravi impedimenti di fatto, nonché l'assenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto poiché il provvedimento impugnato conteneva l'espressa indicazione dell'autorità a cui è possibile ricorrere e del termine di proposizione del ricorso, in conformità al disposto dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990;

- con l'appello in...

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