Sentenza nº 289 da Constitutional Court (Italy), 06 Dicembre 2013

RelatoreLuigi Mazzella
Data di Resoluzione06 Dicembre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 289

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 28 settembre 2012, n. 48 (Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 “Interventi normativi e finanziari per l’anno 2010’’, modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 “Disciplina per l’utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari” e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 novembre-5 dicembre 2012, depositato in cancelleria il 6 dicembre 2012 ed iscritto al n. 184 del registro ricorsi 2012.

Udito nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

udito l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ricorso depositato in cancelleria il 6 dicembre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in via principale, dell’art. 3 della legge Regione Abruzzo 28 settembre 2012 n. 48 (Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 “Interventi normativi e finanziari per l’anno 2010’’, modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 “Disciplina per l’utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari” e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato).

Riferisce il ricorrente che, in base alla norma censurata, «La Regione, nel rispetto dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica, attua quanto disposto dal comma 28, dell’art. 9, e dai commi 7 e 9 dell’art. 14, del d.l. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010». La norma regionale, inoltre, al secondo comma, dispone che «ai fini di cui al comma 1 non si considerano le spese per il personale di cui alla L.R. 9 maggio 2001, n. 17 “Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale” e al Titolo II della L.R. 9 maggio 2001, n. 18, nei limiti degli organici e della spesa ivi previsti».

Secondo il Presidente del Consiglio, la riportata disposizione, escludendo le spese...

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