Sentenza nº 293 da Constitutional Court (Italy), 06 Dicembre 2013

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione06 Dicembre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 293

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 309 del codice di procedura penale, in relazione all’art. 297, comma 3, del medesimo codice, promosso dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di P.G. con ordinanza del 22 dicembre 2012, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2013 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza depositata il 22 dicembre 2012, il Tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 309 del codice di procedura penale, in relazione all’art. 297, comma 3, del medesimo codice, nella parte in cui – secondo l’interpretazione offerta dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, vincolante per il giudice a quo in quanto giudice del rinvio – «subordina la deducibilità della questione della retrodatazione dell’ordinanza cautelare, in sede di riesame, anche alla condizione che tutti gli elementi per la retrodatazione stessa emergano dall’ordinanza riesaminata», prospettandone il contrasto con gli artt. 3, primo comma, 13, quinto comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 111, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.

    Il rimettente riferisce che, con ordinanza del 6 novembre 2011, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere (in seguito sostituita con gli arresti domiciliari) ad una persona sottoposta ad indagini per due reati di cessione continuata di sostanze stupefacenti.

    A seguito di richiesta di riesame del difensore – che aveva posto espressamente e prioritariamente tale questione – il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 14 novembre 2011, aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura e ordinato la liberazione dell’indagato, ritenendo ravvisabile un’ipotesi di cosiddetta “contestazione a catena”. Dagli atti a disposizione del Tribunale emergeva, infatti, che l’indagato era stato precedentemente sottoposto a custodia cautelare in carcere, in un separato procedimento, con ordinanza del 24 luglio 2010, per delitti in materia di stupefacenti commessi quello stesso giorno, e che il pubblico ministero, prima di detta data, era già a conoscenza dei fatti per i quali sarebbe stata poi emessa l’ordinanza cautelare impugnata (e, amplius, degli «elementi per disporre la coercizione»), stante l’avvenuta ricezione – rispettivamente, il 1° marzo e il 1° giugno 2010 – delle informative di polizia giudiziaria ad essi relative. I fatti contestati con le due ordinanze dovevano ritenersi inoltre avvinti da connessione qualificata, in quanto riconducibili a un medesimo disegno criminoso, segnato dalla finalità dell’indagato di reperire mezzi economici per far fronte al proprio stato di tossicodipendenza. Peraltro, anche a voler escludere il vincolo della continuazione, il risultato non sarebbe cambiato, giacché i procedimenti nel cui ambito erano state adottate le due ordinanze cautelari pendevano entrambi davanti all’autorità giudiziaria di Rimini, onde la loro mancata riunione era ascrivibile a una scelta del pubblico ministero. Ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., i termini di durata massima della custodia cautelare dovevano essere pertanto retrodatati, facendoli decorrere dal momento di esecuzione della prima ordinanza cautelare: con la conseguenza che il termine annuale previsto per la fase delle indagini preliminari (art. 303, comma 1, lettera a, numero 3, cod. proc. pen.) risultava già interamente decorso nel momento in cui era stato emesso il provvedimento coercitivo riesaminato.

    A seguito del ricorso del pubblico ministero contro la decisione, la quarta Sezione penale della Corte di cassazione – rilevata la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla deducibilità delle “contestazioni a catena” nel procedimento di riesame – aveva investito della questione le Sezioni unite, rimettendo ad esse il ricorso.

    Le Sezioni unite, con la sentenza 19 luglio 2012-20 novembre 2012, n. 45246, avevano annullato l’ordinanza del Tribunale di Bologna, rinviando gli atti al medesimo Tribunale per un nuovo esame che facesse applicazione del principio di diritto – enunciato in sede di composizione del contrasto – in forza del quale, «nel caso di contestazione a catena, la questione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche in sede di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) se per effetto della retrodatazione il termine sia interamente scaduto al momento della emissione del secondo provvedimento cautelare; b) se tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall’ordinanza cautelare».

    Ciò premesso, il Tribunale felsineo, reinvestito del procedimento di riesame quale giudice del rinvio, rileva come, alla stregua della regula iuris enunciata dalle Sezioni unite – vincolante in tale fase del giudizio, ai sensi dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. – gli sarebbe preclusa l’applicazione dell’istituto considerato. Nel caso di specie sussisterebbe, infatti, solo la prima delle due condizioni dianzi indicate, essendo il termine di fase già completamente decorso, per effetto della retrodatazione, alla data di adozione del provvedimento coercitivo di cui discute. Non ricorrerebbe, di contro, la seconda condizione, giacché gli elementi rivelatori della “contestazione a catena” non emergerebbero dall’ordinanza cautelare impugnata, la quale non reca alcun riferimento al primo procedimento e alla misura cautelare in esso applicata, né dà conto del momento nel quale i fatti contestati all’indagato con l’ordinanza stessa avrebbero potuto essere desunti dagli atti, in termini di gravità indiziaria, ad opera dell’autorità giudiziaria procedente.

    Il giudice a quo ritiene, tuttavia, che – con riguardo a tale seconda condizione limitativa – l’interpretazione offerta dalle Sezioni unite alla disposizione combinata degli artt. 297, comma 3, e 309 cod. proc. pen. contrasti con plurimi parametri costituzionali.

    La regula iuris censurata violerebbe, anzitutto, l’art. 3, primo comma, Cost., determinando una disparità di trattamento tra i ricorrenti al tribunale del riesame in dipendenza di un fatto «estrinseco» e «casuale». Alla sua stregua, infatti, potrebbero beneficiare della retrodatazione solo coloro che fossero stati assoggettati alla misura coercitiva sulla base di un’ordinanza che rechi tutte le indicazioni necessarie per valutare l’applicabilità dell’istituto in questione.

    Tale disparità di trattamento non potrebbe essere, d’altro canto, giustificata con gli argomenti addotti dalle Sezioni unite a sostegno della soluzione interpretativa prescelta. In particolare, detta sperequazione non sarebbe legittimata né dalla mancanza di poteri istruttori da parte del tribunale del riesame, la quale non esclude che quest’ultimo possa comunque disporre, a prescindere dal tenore dell’ordinanza impugnata, di tutti gli elementi per la retrodatazione, ricavandoli dagli atti trasmessi dall’autorità procedente o prodotti dalle parti ai sensi dell’art. 309, commi 5 e 9, cod. proc. pen.; né dalla ristrettezza dei tempi della procedura di riesame, la quale non impedisce che al relativo giudice siano ordinariamente affidate questioni di altra natura, spesso di particolare...

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