Ordinanza nº 295 da Constitutional Court (Italy), 06 Dicembre 2013

RelatoreGiuseppe Frigo
Data di Resoluzione06 Dicembre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 295

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, promosso dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di B.C. ed altri con ordinanza del 21 marzo 2013, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza del 21 marzo 2013, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 27, 28, 32, 33 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

che il rimettente premette di essere investito del processo nei confronti di alcuni operatori sanitari di un istituto ortopedico, imputati del reato di lesioni personali gravi, cagionate ad una paziente «con colpa generica e per violazione dell’arte medica»;

che, esaurita l’istruzione dibattimentale, nelle more della discussione finale era entrato in vigore l’art. 3 del d.l. n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, il cui comma 1 stabilisce che «L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve», fermo restando l’obbligo risarcitorio di cui all’articolo 2043 del codice civile e con l’ulteriore precisazione che «il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo»;

che il citato art. 3 prosegue, nei successivi commi, prevedendo un sistema di agevolazione assicurativa per gli esercenti le professioni sanitarie e una tabella per le somme dovute a titolo di risarcimento...

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