Sentenza nº 288 da Constitutional Court (Italy), 04 Dicembre 2013

RelatoreGiuseppe Tesauro
Data di Resoluzione04 Dicembre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 288

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma della Sardegna 12 ottobre 2012, n. 19 (Norme per la continuità delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-19 dicembre 2012, depositato in cancelleria il 21 dicembre 2012 ed iscritto al n. 194 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma della Sardegna;

udito nell’udienza pubblica del 5 novembre 2013 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi l’avvocato dello Stato Giovanni Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma della Sardegna.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 17-19 dicembre 2012, depositato il successivo 21 dicembre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione ed in relazione agli artt. 49 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 12 ottobre 2012, n. 19 (Norme per la continuità delle concessioni demaniali ai fini di pesca e acquacoltura), pubblicata nel Bollettino Ufficiale di detta Regione n. 45 del 18 ottobre 2012.

  2. – L’impugnato art. 1 al comma 1 stabilisce: «Le concessioni ai fini di pesca e acquacoltura nel demanio marittimo, demanio regionale e mare territoriale rilasciate dall’Amministrazione regionale nell’esercizio delle funzioni amministrative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale), e successive modifiche ed integrazioni, in essere alla data 29 dicembre 2008, restano efficaci sino al 31 dicembre 2013, al fine di consentire l’ordinato avvio delle procedure di evidenza pubblica per il relativo affidamento e garantire un termine necessario e congruo per l’espletamento delle stesse»; il successivo comma 2 dispone: «La norma di cui al comma 1 non riguarda i beni per i quali tra il 29 dicembre 2008 e la data di entrata in vigore della presente legge sia stato rilasciato dall’Amministrazione regionale atto di concessione a seguito di procedura di evidenza pubblica per la comparazione delle istanze concorrenti».

    Secondo il ricorrente, la norma censurata violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto non sarebbe «coerente con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e tutela della concorrenza» stabiliti, rispettivamente, dagli artt. 49 e 101 del TFUE. Siffatta disposizione, prorogando ex lege le concessioni demaniali, senza l’espletamento di una gara pubblica che garantisca la parità di trattamento fra tutti gli operatori economici, da un canto, realizzerebbe una restrizione della libertà di stabilimento garantita dall’art. 49 del TFUE, il quale stabilisce il diritto di ogni persona fisica o giuridica di partecipare in modo stabile e duraturo alla vita economica di uno Stato membro diverso da quello di origine, comportando una discriminazione in base al luogo di stabilimento; dall’altro, recherebbe vulnus alla concorrenza (art. 101 del TFUE), poiché precluderebbe a quanti non sono già titolari di concessione di subentrare nella stessa, in luogo del concessionario, alla scadenza della medesima.

    Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, analoghe norme regionali sono state dichiarate costituzionalmente illegittime «per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza» (sentenze n. 213 del 2011 e n. 180 del 2010). La disposizione impugnata, prevedendo il rinnovo automatico delle concessioni in essere alla data del 29 dicembre 2008, comporterebbe che coloro i quali non gestivano il demanio marittimo non avrebbero la possibilità, alla scadenza delle stesse, di subentrare al posto del precedente gestore, se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti e, quindi, impedirebbero l’accesso di altri potenziali operatori economici nel mercato. Infine, conclude il ricorrente, detta norma violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa nella materia di tutela della concorrenza.

  3. – Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Sardegna, che ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso, insistendo per l’accoglimento di tali conclusioni nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica.

    La resistente deduce anzitutto che «il ricorrente non ha nemmeno menzionato le disposizioni dello Statuto e di attuazione statutaria» che le garantiscono una autonomia speciale ai sensi dell’art. 116 Cost. (parametro neppure richiamato) e, quindi, ritiene applicabile il principio, che assume...

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