Sentenza nº 5704 da Council of State (Italy), 28 Novembre 2013

Data di Resoluzione28 Novembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Francesca Quadri, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della CAMPANIA ? Sede di NAPOLI - SEZIONE IV n. 16439/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

sul ricorso numero di registro generale 8647 del 2010, proposto da:

Immobil Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Orazio Abbamonte, Andrea Di Lieto, con domicilio eletto presso O Studio Titomanlio in Roma, via Terenzio, 7;

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Dardo, Antonio Andreottola, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Eleonora Carpentieri, Annalisa Cuomo, Bruno Crimaldi, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Gabriele Romano, Giuseppe Tarallo, Anna Pulcini, Fabio Maria Ferrari, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2013 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Di Lieto e Accattatis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (corredato da motivi aggiunti) era stato chiesto dalla società odierna appellante Immobilsud l'annullamento del provvedimento dirigenziale n. 259 del 10 giugno 2009 del Servizio Antiabusivismo del Comune di Napoli, con cui era stato denegato il permesso di costruire a sanatoria per il complesso immobiliare sito in via Galileo Ferraris n. 159, di cui all'istanza assunta al protocollo comunale con il numero 46725 del 31 marzo 1995, del provvedimento dirigenziale n. 770 del 13 luglio 2009 del Servizio gestione del territorio del Comune di Napoli, recante l'annullamento dei titoli abilitativi formatisi in seguito alle dichiarazioni di inizio attività numero 7\06, 32\06, 47\06, 89\06, 109\06, 8\07, 14\07 relative a parti di tale complesso immobiliare, della nota n. prot. 2936 del 14 agosto 2009, recante la sospensione e la revoca della licenza di esercizio ricettivo per l'immobile in questione nonché (con motivi aggiunti)della determinazione dirigenziale prot. n. 3792 del 18 novembre 2009, recante il rigetto dell'istanza di accertamento di conformità edilizia per le opere suddette.

Erano state prospettate plurime doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Tribunale amministrativo regionale ha innanzitutto rammentato -anche sotto il profilo cronologico - quale fosse stato l'iter infraprocedimentale, e lo stato del contenzioso in passato proposto dall'odierna appellante.

Ha in proposito rimarcato che l'odierna appellante Immobil Sud s.r.l. era proprietaria del complesso immobiliare sito a Napoli, via Galileo Ferraris n. 159, attualmente adibito ad albergo, esteso 1.843 metri quadrati ed avente un'altezza pari a 38 metri circa distribuiti attualmente su di undici piani fuori terra, che nella sua originaria consistenza era stato assentito con licenza edilizia n. 115 del 22 maggio 1992.

Il compendio rientrava nel perimetro dei siti inquinati d'interesse nazionale dell'area orientale di Napoli, di cui all'ordinanza del Commissario Straordinario per l'emergenza rifiuti del 29 dicembre 1999, ed era ubicato, secondo la Variante generale al Piano regolatore della città (approvata con delibera del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 323\2004) nella zona G ?insediamenti urbani integrati? ? sub-ambito 12a ?Gianturco FS?, di cui all'art. 138 delle relative norme tecniche di attuazione.

L'efficacia del citato provvedimento ampliativo era stata sospesa con provvedimento n. 1490\1993 dal Comune, che aveva riscontrato l'esecuzione di opere in difformità dal titolo.

La dante causa dell'attuale proprietaria, in data 31 marzo 1995, aveva allora presentato al Comune di Napoli una domanda di condono edilizio recante il numero di protocollo 46725, relativa ad un ?edificio con destinazione ad uffici e laboratori di software per la telecomunicazione?, e, intendendo avvalersi della facoltà di cui all'art. 35 comma XIII L. 47\1985, aveva completato le opere, realizzando altresì i pilastri che avrebbero dovuto fungere da sostegno al dodicesimo piano.

Nel corso dell'anno 1996 il Comune aveva disposto la sospensione e la demolizione delle opere con atti che furono impugnati dall'interessata davanti al TAR; quest'ultimo, con la sentenza 7516\1997, si era pronunciato nel senso della legittimità degli atti impugnati laddove avevano dichiarato l'abusività ?e la conseguente soggezione alla sanzione della demolizione- del dodicesimo piano.

In data 8 febbraio 2005 l'attuale proprietaria aveva inoltrato al Comune una richiesta di variante in corso d'opera; l'Amministrazione, con determinazione dirigenziale n. 2197 del 13 settembre 2005, aveva nuovamente disposto la sospensione dei lavori per avere riscontrato difformità dal progetto presentato, nonché per l'insufficiente misura del contributo concessorio versato dall'istante.

La società ricorrente aveva poi presentato altra richiesta di variante in corso d'opera il 9 settembre 2005, che aveva lo scopo di mutare la destinazione d'uso del complesso da centro direzionale-uffici ad attività ricettiva, ma vi aveva rinunciato in data 29 settembre 2006.

Con provvedimento dirigenziale n. 11680\2006 del 4 dicembre 2006 l'Ufficio condono del Comune aveva comunicato all'interessata l'accoglibilità della domanda di sanatoria da cui era scaturito anche il provvedimento impugnato con ricorso principale; in quell'occasione l'Amministrazione aveva precisato che:

- era possibile rilasciare il permesso di costruire a sanatoria per il compendio immobiliare come rappresentato nei progetti di completamento allegati all'istanza dell'otto febbraio 2005;

- non erano, invece, condonabili le opere realizzate in difformità rispetto a tale progetto, già oggetto di determinazione dirigenziale di sospensione dei lavori n. 87\05;

- il rilascio del titolo a sanatoria era subordinato all'eliminazione di dette difformità (ed alla relativa asseverazione) entro 60 giorni dalla notifica dell'atto;

- la Società avrebbe dovuto versare la somma di euro 292.699,94 a titolo di conguaglio degli oneri concessori.

Tale provvedimento ?comportante un sostanziale arresto procedimentale nell'iter di rilascio del provvedimento di condono- era stato impugnato dalla Immobil Sud s.r.l. davanti al TAR con ricorso n. 2000\2007; la ricorrente aveva altresì impugnato, con ricorso n. 6664\05, l'ordine di sospensione dei lavori n. 87\05, la comunicazione dell'impossibilità di istruire la richiesta di variante (nota prot. 2317\05) e l'ordine di demolizione delle opere costruite per la realizzazione del dodicesimo piano (prot. 2476\05).

Con sentenza n. 7705\07 il Tar aveva in parte rigettato, e per il resto dichiarato inammissibile ed improcedibile per quanto di ragione, il ricorso n. 6664\05, ed aveva rigettato altresì il ricorso n. 2000\2007.

Il primo giudice ha poi posto in luce che, con il ricorso principale deciso con la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione la Immobil Sud s.r.l. aveva impugnato i provvedimenti, con i quali il Comune:

- aveva denegato il permesso di costruire a sanatoria per il complesso immobiliare sito in via Galileo Ferraris n. 159, di cui all'istanza assunta al protocollo comunale con il numero 46725 del 31 marzo 1995 (provvedimento dirigenziale n. 259 del 10 giugno 2009 del Servizio antiabusivismo edilizio);

aveva annullato dei titoli abilitativi formatisi in seguito alle dichiarazioni di inizio attività numero 7\06, 32\06, 47\06, 89\06, 109\06, 8\07, 14\07 relative a parti di tale complesso immobiliare (provvedimento dirigenziale n. 770 del 13 luglio 2009 del Servizio gestione del territorio);

aveva disposto la sospensione e la revoca della licenza di esercizio ricettivo per l'immobile in questione (nota n. prot. 2936 del 14 agosto 2009 del Servizio polizia amministrativa).

Senonché, il 27 ottobre 2009, (giorno precedente alla data in cui era fissata la camera di consiglio per la discussione della istanza cautelare proposta nel giudizio di prime cure), la Immobil Sud aveva presentato al Comune un'istanza di accertamento di conformità edilizia ai sensi dell'art. 36 DPR 380\2001 ?dell'immobile sito in Napoli alla via Galileo Ferraris n. 159?, depositandone copia in giudizio.

Ciò aveva determinato la conseguenza per cui con ordinanza n. 2428\2009 l'istanza cautelare era stata accolta proprio in considerazione dei profili di danno evidenziati dalla originaria ricorrente (cessazione dell'attività alberghiera) in uno alla pendenza dell'istanza di accertamento di conformità.

Quest'ultima istanza, tuttavia, era stata respinta dal Comune con la determinazione dirigenziale prot. n. 3792 del 19 novembre 2009, motivata sulla scorta delle considerazioni per cui ci si trovava al cospetto dell'intervenuto annullamento dei titoli ottenuti dalla originaria ricorrente a seguito della presentazione delle dd.i.a. l'immobile rientrava nell'ambito applicativo degli articoli 54 e 138 della citata variante di piano, che subordinava ogni intervento all'approvazione di uno strumento urbanistico di secondo livello, ed in cui erano consentiti interventi sino al restauro e risanamento conservativo.

Inoltre, era stato rilevato che l'appellante non aveva attivato gli interventi relativi al piano di caratterizzazione ed alla messa in sicurezza e bonifica ambientale dell'area di cui era proprietaria.

Posto che con ricorso per motivi aggiunti l'Immobil Sud aveva impugnato tale nuova determinazione negativa ( deducendo contro di essa la violazione e la falsa...

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