Sentenza nº 5698 da Council of State (Italy), 28 Novembre 2013

Data di Resoluzione28 Novembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Romeo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI SEZIONE I n. 02147/2013

sul ricorso numero di registro generale 3940 del 2013, proposto da:

Ecocart s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Ricca, con domicilio eletto presso Gianluca Graziani in Roma, via Alcide De Gasperi n.35;

Asia Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Napolitano e Alfonso Erra, con domicilio eletto presso Roberta Niccoli in Roma, via E.Glori n.30/40;

U.T.G. - Prefettura di Napoli, Ministero dell' Interno in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asia Napoli Spa, di U.T.G. - Prefettura di Napoli e del Ministero dell' Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2013 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Ricca, Erra e dello Stato Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente impugnava davanti al Tar Campania, sede di Napoli, il provvedimento dell'ASIA Napoli s.p.a. prot. n. 8553/ACU/FC/ga del 1° giugno 2012, con il quale era stata disposta la risoluzione dei contratti stipulati con la medesima società a seguito delle aggiudicazioni relative alle gare n. 199/DA/10 e n. 206/DA/11 e la nota della medesima ASIA Napoli prot. n. 5161/ACU/FC/ga del 3 aprile 2012 con la quale era stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla risoluzione contrattuale; impugnava altresì l'informativa della Prefettura di Napoli prot. n. I/5192/Area 1/Ter/O.S.P. del 14 marzo 2012, recante elementi valutabili a carico della società ricorrente ai sensi dell'art. 1 septies del d.l. n. 629/1982, sulla cui base era stato emanato il provvedimento di risoluzione contrattuale sopra citato.

Avverso il provvedimento di risoluzione e la presupposta informativa, la ricorrente deduceva la violazione della normativa in tema di informazioni antimafia e del protocollo di legalità, nonché la violazione della legge sul procedimento amministrativo.

In particolare la ricorrente sosteneva che:

- vi sarebbero stati vari vizi del procedimento in violazione dell'art. 7, 3 co.4 della legge n. 241/1990;

- la stazione appaltante non aveva inoltrato la richiesta di informativa nei termini di legge, ?dal momento che la stessa doveva essere esperita immediatamente, una volta ricevuta la richiesta di partecipazione al bando da parte dell'Ecocart? con conseguente ?violazione del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del d.p.r. 252/98 e dell'art. 1 septies del d.l. n. 629/82 in riferimento all'applicazione delle penali previste dal protocollo di legalità stipulato con la Prefettura di Napoli?;

- la stazione appaltante aveva risolto i contratti, non sulla base di controindicazioni evidenziate all'interno della informativa prefettizia, bensì sulla scorta di un'autonoma valutazione di un procedimento penale in corso, in violazione del protocollo di legalità;

- nessuno degli altri soci della Ecocart, ad eccezione del socio condannato, aveva precedenti penali o procedimenti penali in corso;

- l'autorità prefettizia, nell'emettere l'informativa atipica, aveva travisato la portata delle risultanze processuali emerse a carico del socio condannato il quale aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena e non era stato sottoposto a misure interdittive di carattere giudiziario, con conseguente inconfigurabilità di un suo legame con i circuiti dell'eco-mafia;

- il provvedimento di risoluzione era affetto da difetto di motivazione sotto il profilo dell'omessa valutazione delle circostanze evidenziate nell'informativa prefettizia, essendosi limitato a richiamare quest'ultima ?senza dire nulla sul suo contenuto?.

Il Tar riteneva che tutte le suddette censure non meritassero accoglimento respingendo il ricorso e compensando le spese del giudizio.

Nell'atto di appello la società ricorrente deduce la erroneità della sentenza sotto molteplici profili.

Nel primo motivo si lamenta il fatto che il primo giudice avesse dichiarato inammissibili le doglianze sviluppate nella memorie depositate in vista della udienza di trattazione non avvedendosi che tali memorie si limitavano a meglio esplicitare il quarto motivo del ricorso introduttivo.

Con il secondo motivo si ribadisce la erroneità della sentenza in quanto i motivi aggiunti erano stati notificati a tutte le parti in occasione all'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

Con il terzo motivo si sostiene che il Tar, in virtù degli ?ampi poteri istruttori che gli sono conferiti ..avrebbe dovuto rilevare che la interdittiva antimafia atipica era stata abrogata dal codice antimafia? e che l'applicazione della interdittiva antimafia atipica per il reato ambientale ex art. 260 d.lgs. 152/2006 era stata introdotta solo nel 2010; ?pertanto ?trattandosi di un reato ascritto a Serrao Gaetano nel 2007, non poteva applicarsi al caso di specie? riferendosi a fatti di gran lunga...

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