Sentenza nº 5628 da Council of State (Italy), 26 Novembre 2013

Data di Resoluzione26 Novembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giorgio Giaccardi, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

per la riforma

quanto al ricorso n. 2222 del 2011:

della sentenza parziale del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. IV, n. 5772 del 14 settembre 2010, resa tra le parti, con cui è stato accolto in parte il ricorso in primo grado n. 1516/2000, proposto dal Comune di Milano, limitatamente alla domanda di condanna della Società Finanziaria Moderna S.p.A. al risarcimento per equivalente del danno cagionato dalla mancata cessione di suolo, disponendosi verificazione per l'accertamento del valore venale dell'area alla data della domanda giudiziale e con rivalutazione con interessi legali sino alla data della relazione di verificazione; nonché della precedente sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. IV, n. 731 del 25 marzo 2010, sempre pronunciata nel ricorso in primo grado n. 1516/2010, limitatamente alla ivi affermata giurisdizione amministrativa in ordine alle domande proposte dal Comune di Milano

quanto al ricorso n. 6742 del 2012:

della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione IV, n. 1716 del 19 giugno 2012, con cui Nuova Finanziaria Moderna S.p.A., che in corso di causa ha assunto la denominazione di IM.CO. S.p.A., è stata condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento di obbligazione di cessione di aree, della somma di ? 2.008.027,03, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese processuali e delle spese della doppia verificazione disposta

sul ricorso numero di registro generale 2222 del 2011, proposto da:

Immobiliare Costruzioni - IM.CO. S.p.A., già Società Finanziaria Moderna S.p.A. (incorporante per fusione la società Perim S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa la sottentrata Curatela del fallimento dell'Immobiliare Costruzioni - IM.CO. S.p.A., in persona dei curatori legali rappresentanti pro-tempore avv. Marco Visconti, dott. Piero Canevelli e dott. Claudio Ferrario, giusta autorizzazione del giudice delegato, già rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Villata e Andreina Degli Esposti, rinuncianti al mandato apposto a margine dell'atto d'appello, ed ora rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Grella ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cosseria n. 5, presso lo studio dell'avv. Guidi Francesco Romanelli, per mandato in calce all'atto di costituzione in giudizio della Curatela, depositato il 6 settembre 2012;

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Antonello Mandarano e Raffaele Izzo, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere Marzio n. 3, per mandato in calce all'atto di costituzione in giudizio;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2013 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per l'avv. Antonello Mandarano per la Curatela del Fallimento appellante e l'avv. Umberto Grella per il Comune di Milano appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 6742 del 2012, proposto da:

Curatela del fallimento dell'Immobiliare Costruzioni - IM.CO. S.p.A., in persona dei curatori legali rappresentanti pro-tempore avv. Marco Visconti, dott. Piero Canevelli e dott. Claudio Ferrario, giusta autorizzazione del giudice delegato pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Grella e Guido Francesco Romanelli, e presso lo studio del secondo elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cosseria n. 5, per mandato in calce all'appello;

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Antonello Mandarano e Raffaele Izzo, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere Marzio n. 3, per mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio;

FATTO e DIRITTO

  1. ) La società Perim S.r.l., poi incorporata per fusione dalla società Immobiliare Costruzioni - IM.CO. S.p.A., con atto unilaterale d'obbligo sottoscritto l?8 luglio 1981 s'impegnò, per se e per i propri aventi causa, a cedere al Comune di Milano, senza corrispettivo, un suolo esteso mq. 6000 circa, contiguo a suolo su cui veniva localizzato un intervento costruttivo, dichiarando di aver titolo di disporre di un'area complessiva di mq. 8.430 circa (comprensivi del predetto suolo), ancorché di essa non intestataria.

    Tale impegno fu poi trasfuso nella clausola n. 9) della concessione edilizia n. 1910 del 30 luglio 1981, rilasciata per la realizzazione di un vasto intervento di edilizia residenziale, specificandosi che la cessione gratuita dell'area avrebbe dovuto essere perfezionata ?prima del rilascio della licenza di utilizzazione? degli immobili, ossia delle licenze di abitabilità/agibilità, rilasciate il 6 marzo 2000.

    Con varie note il Comune di Milano sollecitava la stipulazione dell'atto di cessione dell'area, cui non si addiveniva: infatti con nota del 4 febbraio 1993 Perim S.r.l. e G.a.r.a.r. S.r.l., nel confermare l'impegno alla cessione, evidenziavano la persistenza della locazione a un impianto di distribuzione di carburanti di una porzione dell'area da cedere, prospettando alternativamente il differimento della cessione alla scadenza del detto contratto o il subentro del Comune nel medesimo; il Commissario straordinario del Comune di Milano, in riscontro, con nota del 19 marzo 1993, ribadiva la cogenza dell'obbligazione relativa alla cessione dell'area.

    Con ricorso in primo grado n.r. 1516/2010 il Comune di Milano proponeva domande intese ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione relativa alla cessione del suolo e la condanna di Finanziaria Moderna S.p.A. (incorporante per fusione la Perim S.r.l.) e della I.Ce.In. S.p.A., sottentrata a G.a.r.a.r. S.r.l., nonché di Astrogas S.r.l. (locatrice della porzione occupata dall'impianto di carburanti), in solido, alla reintegrazione in forma specifica con fissazione di termine ex art. 1183 c.c., e in alternativa al pagamento dell'equivalente pecuniario dell'area o al risarcimento per equivalente mediante trasferimento di altra area idonea.

    Con una prima sentenza parziale n. 731 del 25 marzo 2010, il T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione IV, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione spiegata dalle società resistenti, disponeva l'estromissione dal giudizio delle società I.Ce.In. S.p.A. e Astrogas S.r.l., ordinava incombenti istruttori in relazione alla scadenza del termine per l'adempimento dell'obbligazione inerente alla cessione del suolo.

    Con successiva sentenza parziale n. 5772 del 14 settembre 2010, il ricorso è stato accolto in parte, limitatamente alla domanda di condanna della Società Finanziaria Moderna S.p.A. al risarcimento per equivalente del danno cagionato dalla mancata cessione di suolo, disponendosi verificazione, affidata all'Agenzia per il Territorio di Milano, per l'accertamento del valore venale dell'area, alla data della domanda giudiziale e con rivalutazione e interessi legali sino alla data della relazione di verificazione.

    Con ordinanza istruttoria collegiale n. 1670 del 23 giugno 2011, il T.A.R., ritenuto che la relazione di verificazione formulata dall'Agenzia del Territorio presentasse ??aspetti discutibili nella parte in cui applica per la valutazione dell'area l'art. 5 bis L. 8/8/1992 n. 359, norma dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale?, disponeva ?nuova verificazione in attuazione della sentenza del TAR Lombardia, IV, 14 settembre 2010 n. 5772?, affidata al Politecnico di Milano, Dipartimento BEST, in persona del suo Responsabile, con la possibilità di delegare un professore di estimo del medesimo Dipartimento sul quesito già posto con la precedente sentenza parziale e istruttoria.

    Infine, con la sentenza n. 1716 del 19 giugno 2012, il T.A.R. ha condannato Nuova Finanziaria Moderna S.p.A., che in corso di causa aveva assunto la denominazione di IM.CO. S.p.A., al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento della obbligazione di cessione del suolo, della somma di ? 2.008.027,03, oltre interessi e rivalutazione, dalla data della domanda (25 marzo 2000) e sino alla data della sentenza, e gli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali e delle spese della doppia verificazione disposta.

    Con l'appello n.r. 2222/2010 Immobiliare Costruzioni S.p.A. ha impugnato le sentenze parziali n. 731/2010 e n. 5722/2010, deducendo, in sintesi, i seguenti motivi:

    1) Sull'insussistenza della giurisdizione amministrativa: l'atto d'impegno alla cessione del suolo non configura un accordo consensuale ex art. 11 della legge n. 241/1990, peraltro inapplicabile ratione temporis, senza che rilevi che esso sia stato poi trasfuso nella concessione edilizia, non potendosi invocare nemmeno l'art. 16 della legge n. 10/1977...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT