Sentenza nº 5604 da Council of State (Italy), 26 Novembre 2013

Data di Resoluzione26 Novembre 2013
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Mario Luigi Torsello, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere

Sabato Malinconico, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE, SEZIONE I, n. 00185/2013, resa tra le parti, concernente affidamento per la progettazione di un impianto di abbattimento delle sostanze nutrienti dell'acqua con adeguamento dell'impianto di depurazione

sul ricorso numero di registro generale 3781 del 2013, proposto da:

Saglietto Engineering S.r.l. in proprio e quale mandante del Costituendo R.T.I. con Atzwanger s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Vinti, Paola Chirulli e Giuseppe Inglese, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Emilia 88;

Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a. ? A.C.D.A., rappresentata e difesa dagli avv. Marco Casavecchia e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;

Torricelli s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cinti, con domicilio eletto presso s.n.c. Legalcomm in Roma, viale delle Milizie, 52; Asfalt C.C.P. s.p.a., Siba s.p.a., Ruscalla Renato s.p.a.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a. e di Torricelli s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Inglese, Casavecchia e Cinti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Si controverte nel presente giudizio in ordine alla procedura di affidamento dell'appalto integrato per la progettazione e la realizzazione di un impianto di abbattimento delle sostanze nutrienti dell'acqua e di adeguamento dell'impianto di depurazione di Cuneo al vigente piano regionale di tutela delle acque; procedura indetta dall'Azienda Cuneese dell'Acqua ? A.C.D.A. s.p.a. con bando in data 7 luglio 2011.

    La gara veniva aggiudicata all'ATI con capogruppo Torricelli s.r.l., ed Asfalt C.C.P. s.p.a. in qualità di mandante.

  2. L'ATI composta da Atzwanger s.p.a. e Saglietto Engineering s.r.l. si collocava al terzo posto della graduatoria finale, ma con ricorso al TAR Piemonte contestava l'esito della procedura, deducendo che l'aggiudicataria e la seconda classificata, ATI tra Siba s.p.a. e Ruscalla Renato s.p.a., avrebbero dovuto essere escluse per plurime difformità dell'offerta tecnica da loro rispettivamente presentate rispetto ad inderogabili specifiche tecniche del progetto preliminare posto a gara, censurandone in via subordinata la sopravvalutazione del merito tecnico da parte della commissione giudicatrice.

  3. Il TAR adito respingeva l'impugnativa, dichiarando conseguentemente improcedibile il ricorso incidentale spiegato dall'aggiudicataria.

  4. Contro questa decisione ha proposto appello la sola Saglietto Engineering, riproponendo tutti i motivi contenuti nel ricorso di primo grado.

  5. Come nel giudizio davanti al TAR si sono costituite tanto l'amministrazione resistente quanto la controinteressata Torricelli s.r.l., la quale ha a sua volta riproposto i motivi del ricorso incidentale di primo grado.

    DIRITTO

  6. In via preliminare l'A.C.D.A. eccepisce l'inammissibilità dell'appello, perché proposto dalla sola mandante Saglietto Engineering. Sostiene che il passaggio in giudicato per la mandataria non appellante Atzwanger inciderebbe sull'interesse ad agire della Saglietto, essendole preclusa la tutela in forma specifica mediante subentro nel contratto.

  7. La stessa amministrazione resistente eccepisce inoltre l'improcedibilità dell'appello, per omessa impugnazione degli atti successivi all'aggiudicazione, deliberata dal consiglio d'amministrazione del 21 maggio 2012, ed in particolare per non avere controparte esteso l'impugnativa alla successiva delibera consiliare del 27 novembre 2012, n. 105, di autorizzazione alla stipula del contratto.

    Quest'ultima eccezione è formulata nella propria memoria costitutiva anche dalla controinteressata Torricelli, la quale nello stesso atto ha anche riproposto i motivi di ricorso incidentale dichiarati improcedibili in primo grado.

  8. Nessuna di queste eccezioni è fondata.

    La legittimazione dell'impresa ad impugnare gli atti di una procedura di affidamento alla quale ha partecipato in qualità di mandante di ATI ?discende dai comuni principi della nostra legislazione in tema di legittimazione processuale e di personalità giuridica, tenuto conto che pacificamente il fenomeno del raggruppamento di imprese non dà luogo a un'entità giuridica autonoma che escluda la soggettività delle singole imprese che lo compongono?.

    Questa regola di diritto è stata espressa dall'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (sentenza n. 2155 del 15 aprile n. 2010), in relazione ad un'analoga eccezione formulata, in quel caso, nei confronti dell'impresa mandataria.

    La stessa regola deve essere riaffermata nel presente giudizio, essendo palese la sua applicabilità anche per la mandante.

    3.1 Quanto ai rilievi a sostegno dell'eccezione, è agevole confutarli avuto riguardo al fatto che l'ipotetico accoglimento del presente appello potrebbe condurre all'accertamento del diritto al subentro nel contratto e che di tale accertamento potrebbe certamente giovarsi anche l'Atzwanger, visto l'effetto di...

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